Quali asseverazioni dei requisiti tecnici, di riduzione del rischio sismico o di congruità delle spese e quali visti di conformità sono necessari per il sisma bonus ordinario e per il super sisma bonus 110% nel caso di detrazione diretta in dichiarazione dei redditi, di cessione dei crediti di imposta o di applicazione dello sconto in fattura? Gli adempimenti dei contribuenti, in caso di lavori ricadenti nei due bonus edilizi, devono osservare precise disposizioni, tutt’ora in via di modifica dopo gli ultimi interventi legislativi.
Gli interventi rientranti nel sisma bonus ordinario sono quelli disciplinati dal decreto legislativo numero 63 del 2013 all’articolo 14. La misura prevede la detrazione Irpef e Ires del 50%, del 65%, del 70%, del 75%, dell’80% e dell’85%. In caso di detrazione diretta nel modello Redditi o nel 730, l’asseverazione dei requisiti tecnici e di riduzione del rischio sismico sono necessari.
Infatti, va rilasciata l’asseverazione dei requisiti tecnici di riduzione del rischio sismico per almeno una o due classi. Tale adempimento, nel caso di detrazione nella dichiarazione dei redditi o del 730, va effettuato allo Sportello unico per l’edilizia (Sue) del comune competente per territorio. Il deposito deve essere effettuato sia preventivamente mediante l’Allegato B, che al termine degli interventi.
Per i lavori rientranti nel sisma bonus ordinario, e in caso di cessione del credito di imposta o di sconto in fattura, l’asseverazione della riduzione del rischio sismico (di almeno una o due classi) deve essere depositata allo Sportello unico per l’edilizia (Sue) del comune competente per territorio. Il deposito deve avvenire:
Per i lavori rientranti nel sisma bonus ordinario non è necessaria l’asseverazione di congruità delle spese nel caso di detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi o nel 730. In caso di scelta dell’opzione della cessione dei crediti di imposta o di sconto in fattura, è necessaria l’asseverazione di congruità delle spese a partire dal 12 novembre 2021, giorno di entrata in vigore del decreto “Antifrodi”. L’asseverazione è contenuta all’interno dell’adempimento di riduzione del rischio sismico da depositare allo Sportello unico per l’edilizia, prima della comunicazione delle opzioni per gli stati di avanzamento dei lavori (Sal) o per la conclusione dei lavori. Tale asseverazione non è richiesta per:
In merito ai visti di conformità per i lavori in sisma bonus ordinario è necessario considerare che:
Le asseverazioni dei requisiti tecnici e di riduzione dei rischi sismici sono necessarie nel caso di interventi rientranti nel super sisma bonus del 110%. In particolare, in caso di detrazione diretta nel modello Redditi o nel 730, va rilasciata l’asseverazione dei requisiti tecnici di riduzione del rischio sismico anche senza riduzioni delle classi. Tale adempimento va effettuato allo Sportello unico per l’edilizia (Sue) del comune competente per territorio. Il deposito deve essere effettuato sia preventivamente mediante l’Allegato B, che al termine degli interventi.
Per gli interventi rientranti nel super sisma bonus del 110%, e in caso di cessione del credito di imposta o di sconto in fattura, l’asseverazione della riduzione del rischio sismico (anche senza la riduzione delle classi) deve essere depositata allo Sportello unico per l’edilizia (Sue) del comune competente per territorio. Il deposito deve avvenire:
Riguardo alle asseverazione di congruità delle spese per gli interventi in super sisma bonus 110% e in caso di detrazione diretta nei Redditi o nel 730, è necessario l’adempimento solo alla conclusione dei lavori. Infatti, il deposito dell’asseverazione della riduzione del rischio sismico finale va fatto allo Sportello unico per l’edilizia del comune competente per territorio. L’adempimento non è necessario nel caso in cui si tratti di eventuali stati di avanzamento dei lavori (Sal). Oppure alla fine dell’anno per gli interventi infrannuali. O, infine, per il super sisma bonus acquisti.
Per gli interventi del super sisma bonus 110%, e in caso di sconto in fattura o di cessione del credito di imposta, le asseverazioni di congruità delle spese si trovano già all’interno dell’asseverazione di riduzione del rischio sismico. Tale documento va depositato allo Sportello unico per l’edilizia del comune competente in anticipo rispetto alle comunicazioni delle opzioni per gli stati di avanzamento dei lavori. Oppure prima della conclusione dei lavori. Non è necessaria l’asseverazione di congruità delle spese per interventi rientranti nel super sisma bonus acquisti.
In merito ai visti di conformità per i lavori in super sisma bonus 110% è necessario considerare che:
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