Si può utilizzare il superbonus 110% come detrazione fiscale per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o termici esistenti? La risposta è positiva in alcuni casi, innanzitutto rispettando il requisito che l’intervento debba risultare come “trainante” e da effettuare nelle parti comuni di un edificio. La sostituzione può avvenire con impianti centralizzati per il rinfrescamento, il riscaldamento e la fornitura di acqua calda sanitaria. Deve inoltre essere raggiunto l’obiettivo del miglioramento della classe energetica arrivando almeno alla classe A. Inoltre, la sostituzione può avvenire con impianti a pompa di calore, inclusi gli impianti geotermici e ibridi o di microgenerazione o a collettori solari.
Rientrano nell’intervento trainante e nel superbonus 110% anche le spese inerenti lo smaltimento e la bonifica dell’impianto che si va a sostituire e l’allaccio ai sistemi di teleriscaldamento efficiente. Quest’ultimo intervento, tuttavia, interessa esclusivamente i comuni montani. Su questi ultimi non devono essere in corso procedure di infrazione. In termini di tempo per eseguire l’intervento di sostituzione degli impianti termici si deve tener presente della valutazione preliminare. In linea di massima si può stimare una durata dei lavori che va da una a quattro settimane. Il tutto dipende dalla grandezza dell’impianto. Se l’intervento implica lavori alla distribuzione o ai terminali di emissione si deve mettere in conto una durata anche di mesi.
Si può utilizzare il superbonus 110% per interventi di sostituzione degli impianti termici delle parti comuni di un edificio? La risposta è positiva, purché la detrazione fiscale del 110%, da utilizzare in quattro anni a partire dal 2022 (cinque anni in precedenza), abbia come limiti di spesa:
È da rilevare che il superbonus 110% spetta anche ai condomini, pure per un numero eccedente le due unità immobiliari (comprese le imprese, i professionisti e le società) che detengano l’unità abitativa componente l’edificio. Le unità immobiliari possono essere abitazioni, seppure secondarie, che rientrino nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Può trattarsi anche di unità non abitative purché i condomini abbiano superficie residenziale di oltre il 50%. Per i lavori sulle parti comuni dell’unico proprietario dell’edificio (con due, tre o quattro unità abitative) sono possibili i lavori di sostituzione degli impianti termici, anche per le case a schiera.
I successivi casi di interventi per la sostituzione degli impianti termici riguardano quelli effettuati da persone fisiche non esercenti attività di impresa. Si tratta di lavori fatti da privati, e le unità immobiliari non sono accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9. Sostituzioni di impianti termici sulle singole unità immobiliari residenziali e pertinenze inerenti all’interno di edifici nei condomini (quale può essere un appartamento al quinto piano di un condominio) non sono possibili con il superbonus 110%. La detrazione fiscale non spetta perché questo lavoro risulta agevolabile solo se riguarda le parti comuni degli edifici.
Ulteriore situazione è quella per la quale i lavori di sostituzione degli impianti termici dei privati riguardi unità immobiliari collocate dentro gli edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti. Le unità dispongono di uno o più accessi indipendenti dall’esterno. Si tratta, ad esempio, di villette a schiera orizzontali, bifamiliari o trifamiliari. Simile disciplina riguarda gli interventi di sostituzione dell’impianto termico effettuati da privati su un edificio composto da una sola unità immobiliare non unifamiliare oppure non residenziale. Rientrano in questi casi i capannoni o gli uffici costituenti un edificio.
In tutti questi casi la detrazione fiscale del superbonus 110% non spetta. Infatti, questi lavori possono essere agevolabili solo se vengono svolti sulle parti comuni di un edificio. Inoltre, le parti comuni devono riguardare solo i condomini, come specificato dall’Agenzia delle entrate con la comunicazione numero 24/E dell’8 agosto 2020.
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