Visita fiscale 2022: orari di reperibilità settore pubblico e privato

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Fasce di reperibilità 2022 per le visite fiscali

Il dipendente in malattia, sia nel settore pubblico sia nel settore privato, può essere sottoposto a visita fiscale inviata dall’INPS, ma questa può avvenire solo nelle fasce di reperibilità previste per legge. Ecco quali sono.

Visita fiscale: come si attiva la procedura

Le fasce di reperibilità per la visita fiscale 2022 sono determinate con la legge Madia (decreto 17 ottobre 2017, n. 206). La procedura per godere del periodo di malattia viene attivata dal medico curante che inoltra il certificato di malattia sul sito dell’INPS, attraverso la piattaforma a cui lui ha accesso. Il certificato contemporaneamente viene inviato al datore di lavoro. Nella maggior parte dei casi l’input per la visita fiscale viene fornito dal datore di lavoro, ad esempio quando ritiene che in realtà la richiesta di godere del periodo di malattia sia da verificare. L’input può però arrivare anche dall’INPS, ad esempio nel caso in cui i permessi per malattia riguardino i dipendenti di una grande azienda e nota delle anomalie, ad esempio numerose assenze per lavoro, permessi richiesti sempre a ridosso del week end.

Quali sono le fasce orarie di reperibilità?

Le fasce orarie di reperibilità sono in parte diverse a seconda del settore in cui si lavora. Vedremo ora gli orari in cui è necessario farsi trovare presso l’indirizzo indicato per la reperibilità.

Fasce di reperibilità settore pubblico:

  • dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle ore 18:00

Fasce di reperibilità per visite fiscali per il settore privato

  • dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

Come si può notare le fasce di reperibilità per i dipendenti pubblici sono più ampie rispetto a quelle previste per il settore privato, questo anche perché si è verificato soprattutto in questo settore un vero e proprio abuso.

False credenze sulle fasce di reperibilità per la visita fiscale

Molti lavoratori sono convinti che durante il primo giorno di permesso per malattia non si effettuino visite fiscali. Non corrisponde al vero, anche se è difficile che il primo giorno sia attivata l’INPS, può comunque succedere. Un’altra falsa credenza è che nei giorni festivi non ci siano visite fiscali: chi è in malattia deve essere reperibile all’indirizzo indicato e negli orari visti anche nel giorni festivi e pre-festivi.

Cosa può fare il lavoratore se non ritiene giusta la valutazione del medico che esegue la visita fiscale?

Il lavoratore deve immediatamente formulare il suo dissenso (ad esempio nel caso in cui il medico ritiene che il lavoratore possa riprendere il lavoro) il medico provvederà a redigere il verbale di tale dissenso e il lavoratore sarà invitato nel primo giorno utile a sottoporsi a visita fiscale ambulatoriale presso l’ufficio competente per territorio.

Cause di esenzione dalla visita fiscale

Il diritto del lavoro prevede dei casi in cui non si effettuano visite fiscali al lavoratore in malattia e di conseguenza non deve rispettare gli orari di reperibilità. Sia nel settore pubblico che privato l’esenzione si ha in caso di gravi patologie.

Inoltre nel settore del lavoro pubblico si ha l’esenzione dalla visita fiscale nel caso in cui di malattia per causa di servizio riconosciuta e che abbia portato a una menomazione, unica o plurima, prevista negli allegati A (prime tre categorie) ed E del DPR 834 del 1981. Si tratta di importanti menomazioni come la perdita degli arti, patologie tumorali, perdita della vista, dell’udito, lesioni al sistema nervoso centrale. Sempre nel settore pubblico si esclude la possibilità di essere sottoposti a visita fiscale a domicilio in caso di malattia richiesta in relazione a patologie per le quali sia stata riconosciuta una invalidità con percentuale dal 67% .

Nel settore privato invece, oltre alle gravi patologie, portano all’esenzione dalla visita fiscale gli stati patologici connessi a un’invalidità riconosciuta con percentuale almeno del 67%.

Infine, un altro caso in cui non è prevista la visita fiscale si ha quando l’assenza è dovuta a Covid.

Cosa succede se il medico non trova il lavoratore all’indirizzo indicato durante l’orario delle fasce di reperibilità?

In questo caso il medico che effettua la visita all’indirizzo indicato deve darne immediata comunicazione al datore di lavoro. Il medico inoltre invita il lavoratore a presentarsi nel primo giorno utile alla visita presso l’Ufficio medico legale dell’INPS competente per territorio. Il lavoratore è tenuto a indicare il motivo per cui non era presente all’indirizzo indicato durante l’orario di reperibilità.

In caso di assenza ingiustificata del lavoratore le sanzioni possono essere molto pesanti. La prima sanzione è di tipo amministrativo e consiste nella decurtazione del 100% dell’indennità prevista per un periodo massimo di 10 giorni;

La seconda sanzione è sempre di tipo amministrativo, si applica nel caso in cui sia rilevata un seconda assenza durante il periodo di malattia. In tale caso si ha una decurtazione del 50% del trattamento economico previsto per tutto il periodo della malattia.

In caso di terza assenza, l’indennità viene del tutto sospesa.

Le ulteriori sanzioni hanno luogo nei casi più gravi e consistono nel licenziamento senza preavviso nel caso in cui il periodo di malattia sia stato sfruttato attraverso l’uso di certificati medici attestanti il falso.

Infine si applica il licenziamento con preavviso in caso di:

  • assenza ingiustificata per un numero di giorni superiori a 3 anche non continuativi nell’arco di un biennio;
  • assenza ingiustificata per più di 7 giorni in un arco temporale di 10 anni;
  • in caso di mancata ripresa del servizio entro il termine fissato dall’amministrazione.

Ho indicato un determinato domicilio, ma avendo bisogno di assistenza ho deciso di farmi ospitare durate il periodo di malattia da un parente, cosa faccio?

In questo caso il nuovo indirizzo deve essere comunicato in modo immediato. Ora questa operazione può essere compiuta in modo autonomo attraverso il sito dell’INPS. A rendere note le modalità operative è la circolare 106 del 2020 dell’INPS. Occorre accedere ai servizi online presenti sul portale dell’INPS e andare alla voce Sportello al cittadino per le VMC e scegliendo la voce “Indirizzo reperibilità ai fini delle visite mediche di controllo” .