Si va verso la quarta cessione del credito di imposta per il superbonus 110% e i bonus edilizi. Ma solo in presenza della responsabilità solidale con il primo beneficiario originario della detrazione fiscale. Intanto, sia per la cessione dei crediti di imposta che per l’altra opzione, quella dello sconto in fattura, ci sarà tempo fino al 15 ottobre 2022 per le partite Iva e le imprese. Rimane immutato, invece, il termine di presentazione delle comunicazioni dei privati.
Sia la quarta cessione del credito di imposta che la proroga dell’applicazione dello sconto in fattura fino al 15 ottobre per gli interventi effettuati in superbonus 110% o grazie agli altri bonus edilizi arrivano dall’emendamento 28.04 alla legge di conversione del decreto legge numero 17 del 2022 (cosiddetto decreto “Bollette”).
La prima novità riguarda la cessione del credito di imposta sui lavori edilizi con le agevolazioni fiscali. Dal 1° maggio 2022 si potrà beneficiare della quarta cessione del credito di imposta a condizione che, dopo la terza cessione del credito di imposta sui bonus edilizi e superbonus 110%, nella quarta cessione vi sia la responsabilità in solido direttamente con il beneficiario originario dell’agevolazione, ovvero il committente.
Sostanzialmente, la quarta cessione del credito di imposta serve soprattutto a sbloccare la circolazione della moneta fiscale. Allo stato attuale della normativa, le prime tre cessioni (la prima verso qualunque soggetto, la seconda e la terza verso soggetti controllati) pone il problema dell’esaurimento della capienza fiscale delle banche e delle altre società ammesse. Problema che, in vari casi, sta già emergendo.
Pertanto, a differenza della seconda e della terza cessione del credito di imposta dei bonus e superbonus edilizi, la quarta cessione può essere fatta verso qualunque soggetto. La cessione può essere considerata libera. Ma chi effettua la quarta cessione verrà considerato responsabile in solido con il titolare della detrazione. Tale responsabilità si concretizza nelle verifiche e nei controlli dell’Agenzia delle entrate in merito ai requisiti che originano il diritto al superbonus 110% e ai bonus edilizi. La quarta cessione può essere fatta, dunque, da un soggetto controllato a un qualsiasi soggetto.
La seconda e la terza cessione del credito di imposta, come prevede la normativa attuale, deve essere rivolta a favore di banche e di intermediari finanziari in regime controllato. Ovvero, gli istituti bancari devono essere iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del Testo unico bancario (Tub). Sono ammesse anche le società appartenenti ai gruppi bancari e le compagnie assicurative.
Lo stesso emendamento, approvato dalle commissioni riunite dell’Ambiente e delle Attività produttive della Camera, prevede la proroga della comunicazione della cessione del credito di imposta e dell’applicazione dello sconto in fattura in esclusiva ai soggetti Ires e alle partite Iva con data fissata al 15 ottobre 2022. Lo slittamento è di oltre cinque mese, dal termine in scadenza al prossimo 29 aprile. Si tratta dei soggetti, dunque, chiamati a presentare la dichiarazione dei redditi alla scadenza del 30 novembre prossimo. Lo slittamento permetterà alle imprese che hanno applicato lo sconto in fattura ai propri clienti di avere più tempo per evitare rischi di liquidità. Per i privati, invece, il termine per procedere con le comunicazioni rimane immutato e fissato al 29 aprile 2022.
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