Bonus facciate, visto di conformità e congruità nel 730 e detraibilità delle spese

Per interventi rientranti nel bonus facciate del 60% per il 2022 (il 90% fino alla fine del 2021) o per il bonus casa del 50% (o bonus ristrutturazioni), se si decide di utilizzare il credito di imposta nella dichiarazione dei redditi o modello 730, anziché procedere con la cessione del credito stesso o con lo sconto in fattura, è necessaria l’asseverazione di congruità delle spese sostenute e il visto di conformità? La risposta è negativa, ma è necessario distinguere caso per caso. Inoltre, nel caso di sostenimento delle relative spese, si può procedere con la detrazione fiscale delle stesse.

Bonus facciate, quando non serve l’asseverazione di congruità e il visto di conformità delle spese?

L’asseverazione di congruità delle spese sostenute per il bonus facciate o per il bonus casa e il visto di conformità non sono necessari se si voglia godere della detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi. Sono invece obbligatori i due adempimenti nel caso di scelta di una delle due opzione. Ovvero di  cessione del credito di imposta o di applicazione dello sconto in fattura. Lo stabilisce il comma 1 ter, dell’articolo 121 del decreto legge numero 2020.

Quando serve l’attestazione di congruità delle spese nel bonus facciate per la detrazione diretta?

Tuttavia, negli adempimenti del visto di conformità e nell’attestazione di congruità delle spese è necessario distinguere il caso le diverse tipologie di lavori. E, dunque, l’obbligo di visto può persistere anche per la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi. Nello specifico, per i lavori relativi alle strutture opache verticali delle facciate esterne è necessario inviare i dati all’Enea. Pertanto, per i lavori che vanno a influire dal punto di vista energetico oppure che interessano il rifacimento dell’intonaco per una percentuale superiore al 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, visto e asseverazione sono necessari. E lo sono per gli interventi a partire dal 6 ottobre 2020, in conformità a quanto stabilisce l’articolo 8 del decreto ministeriale del 6 agosto 2020.

Bonus facciate o bonus ristrutturazioni ‘energetico’, l’attestazione di congruità serve sempre

L’adempimento serve ad attestare la rispondenza dei requisiti tecnici necessari per svolgere i lavori e l’asseverazione comprende già al suo interno la congruità dei costi sostenuti in rapporto ai lavori effettuati. Pertanto, in linea generale, per il bonus facciate non energetico e per il bonus casa o ristrutturazioni al 50% non è necessaria l’attestazione di congruità delle spese per la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730. L’adempimento è necessario, invece, nel caso in cui il bonus facciate riguardi lavori “energetici”, anche nel caso di detrazione diretta.

Detraibilità delle spese per il visto di conformità nel bonus facciate

Gli ultimi interventi legislativi hanno chiarito anche la questione relativa alla detraibilità fiscale delle spese sostenute per il visto di conformità e per l’asseverazione di congruità. È possibile avvalersi della detrazione fiscale per le relative spese sostenute nel 2022. Il beneficio fiscale vige anche per le spese di visto e asseverazione sostenute a partire dal 12 novembre 2021 e per tutto il periodo fino alla termine dello scorso anno. La data del 12 novembre 2021 segna l’inizio dell’obbligo dell’adempimento con l’entrata in vigore del decreto “Antifrodi”. La conferma della detraibilità fiscale dei costi delle attestazioni è arrivata dopo gli aggiornamenti apportati dalla legge di Bilancio 2022 alla legge 234 del 2021 (legge di bilancio 2021).

Bonus facciate, si possono detrarre le spese dei visti a partire dal 12 novembre 2021?

Si ritiene, infatti, che le spese professionali per le attestazioni di congruità e per il visto di conformità per i lavori non rientranti nel superbonus 110% risultino detraibili come previsto dal comma 15, dell’articolo 119, del decreto legge numero 34 del 2020. Secondo quanto chiarito anche dall’Agenzia delle entrate, la detrazione fiscale di dette spese è ammissibile a prescindere dalla data in base alla quale siano state sostenute. Pertanto, risultano detraibili sia le spese di visto di conformità e di asseverazione di congruità sostenute a partire dal 1° gennaio 2022, sia quelle dei due mesi precedenti a partire dal 12 novembre 2021. Il beneficio fiscale risulta pertanto coerente con il trattamento già in vigore per i lavori rientranti nel superbonus 110%.