Disabilità: chi assiste i disabili ha diritto alla contribuzione

riforma delle pensioni

La normativa italiana prevede diverse tipologie di sostegno per i familiari di persone con disabilità, i principali sono i permessi retribuiti, previsti dalla legge 104 del 1992, e il congedo straordinario biennale contenuto nel decreto legislativo 42 del 2001. La normativa riconosce per i permessi fruiti anche la contribuzione figurativa.

Contribuzione per i permessi retribuiti legge 104 del 1991

I permessi retribuiti sono previsti dall’articolo 33 della legge 104 del 1992, stabilisce che i lavoratori del settore pubblico e privato che assistono un disabile possono avere tre giorni al mese di permessi retribuiti, gli stessi possono essere utilizzati in misura intera o frazionata. In ogni caso con l’entrata in vigore  dal 28 marzo 2000 della legge 53 del 2000, tali giorni sono validi a fini pensionistici e non solo consentono di accedere alla pensione, ma contribuiscono anche al suo incremento.

I contributi figurativi vengono riconosciuti anche a coloro che decidono, in alternativa ai tre giorni mensili di astensione dal lavoro, di usufruire di due ore di permessi giornalieri. In questo caso la retribuzione figurativa si quantifica avendo come punto di riferimento il valore massimo dell’assegno sociale su base annua e moltiplicandolo per 200. Tale valore può essere integrato con contributi volontari da parte dell’interessato oppure con riscatto.

Valutazione contribuzione nel congedo straordinario

Diversa è la valutazione del congedo straordinario previsto, lo stesso è previsto dall’articolo 42 comma 5 del decreto legislativo 151 del 2001. Questo consente a chi ha un familiare disabile di ottenere un congedo straordinario della durata massima di due anni, da utilizzare anche in modo frazionato. Il congedo straordinario spetta:

  • al coniuge del disabile;
  • al padre o alla madre (anche adottivi) del disabile, ma solo nel caso in cui non sia presente un coniuge convivente;
  • figlio convivente anche adottivo, ma solo nel caso in cui il coniuge del disabile sia deceduto oppure non si trovi in condizione di poter assistere il disabile;
  • infine, il diritto al congedo straordinario si riconosce anche a fratelli e sorelle, ma in questo caso deve esservi assenza di coniuge o impossibilità per lo stesso di assistere il disabile e assenza di figli.

Insomma vi è una sorta di graduatoria tra persone tenute ad assistere il disabile.

Anche in questo caso la normativa prevede il riconoscimento della retribuzione e della contribuzione.

Indennità di congedo straordinario e contribuzione

L’indennità di congedo è pari all’ultima retribuzione comprensiva di tredicesima mensilità e altre indennità, come gratifiche, mensilità aggiuntive e premi vari. Per quanto riguarda la contribuzione è stato introdotto un tetto che nel 2022 ammonta a 49.663,88 euro questa cifra comprende i versamenti a titolo di stipendio e la contribuzione, deve quindi essere sottratto al totale quanto effettivamente il lavoratore riceverà come mensile e la restante parte andrà ad incrementare la quota contributiva.

L’indennità economica non può superare il tetto massimo di 37.341,00 euro, pari a circa 102 euro al giorno. L’indennità economica non può superare quanto avrebbe effettivamente percepito il lavoratore.

Si ricava da ciò che la contribuzione versata nel periodo del congedo straordinario non solo contribuisce a raggiungere i requisiti pensionistici, ma contribuisce anche a determinare l’ammontare della pensione.

La somma di 49.663,88 euro è il massimale questo vuol che che se corrispondendo ai lavoratori quanto dovuto come retribuzione e aggiungendo l’aliquota del 33% per i contributi, non si raggiunge tale massimale, comunque non sono dovuti ulteriori versamenti a titolo di contributi.