Imprese agricole: proroga dei pagamenti contributivi in seguito a esonero

agricoltori

Per le imprese agricole che in seguito all’esonero contributivo previsto per i mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021 hanno ancora dei contributi da versare, l’INPS ha previsto una proroga dei termini inizialmente in scadenza al 27 aprile 2022. Ecco i nuovi termini.

Nuovi termini per i pagamenti dei contributi a carico delle aziende agricole

Il nuovi termini per il pagamento dei contributi agricoli rimanenti in seguito all’esonero contributivo sono stati indicati dall’INPS nel Messaggio 1712 del 20 aprile 2022.

Nella premessa del Messaggio l’INPS sottolinea che con il Messaggio 1480 del 1° aprile 2022 si è provveduto a disporre le attività consequenziali in seguito alla presentazione delle domande per accedere allo sgravio contributivo previsto in favore delle imprese appartenenti alle filiere agricole della pesca e dell’acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, per i mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021.

Nello stesso Messaggio L’INPS aveva provveduto a indicare il termine del 27 aprile 2022 per il pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali residui.

Perché l’INPS proroga i termini per il pagamento dei residui in seguito a esonero contributivo per le imprese agricole?

L’INPS ha quindi sottolineato che in seguito a tale comunicazione gli intermediari delle aziende agricole hanno manifestato difficoltà a gestire le attività necessarie per predisporre i vari pagamenti. Questo perché la comunicazione degli esiti dell’istruttoria per l’esonero contributivo vi è stata il 28 marzo 2022 e nel frattempo sono intervenute numerose festività tra cui quelle pasquali e quelle connesse alle celebrazioni del 25 aprile per la Liberazione. Di conseguenza i giorni liberi disponibili per poter predisporre e attività necessarie a versare l’importo residuo sono poche.

Le difficoltà sono dovute anche al fatto che per i datori di lavoro gli esoneri contributivi visti ricadono su periodi di imposta diversi, infatti gli esoneri per novembre e dicembre 2020 ricadono nelle competenze del 4° trimestre 2020, mentre l’esonero di gennaio 2021 va a ridurre gli importi del primo trimestre 2021. Lo stesso discorso deve farsi per i contributi che devono versare i lavoratori autonomi, anche in questo caso gli esoneri vanno a ridurre gli importi ricadenti su due periodi di imposta differenti.

Nuovi termini per il pagamento dei residui contributivi in seguito a esonero

Ora l’INPS con il Messaggio 1712 del 20 aprile provvede nuovamente a dilazionare i termini per i pagamenti. Si sottolinea che la data del 27 aprile 2022 prevista nel Messaggio 1480 deve essere considerata non valida e sostituita con il 6 maggio 2022.

L’INPS conferma che il versamento dell’importo residuo deve essere effettuato con la codeline originaria inviata al contribuente per il pagamento di ciascuna rata.

Nel caso in cui il contribuente abbia chiesto il pagamento rateale degli importi dovuti e lo stesso non comprendesse inizialmente gli importi da versare entro il 6 maggio, la domanda dovrà comprendere anche tali importi, ad eccezione del caso in cui sia lo stesso contribuente ad escludere espressamente tale volontà.