Isolamento termico: bonus facciate e superbonus 110% a confronto, quale scegliere?

Ancora per tutto il 2022 il bonus facciate rimarrà in vigore ma con una percentuale di detrazione fiscale che scende dal 90% per gli interventi effettuati nel 2020 e nel 2021 al 60% del 2022. Le spese ammesse al beneficio fiscale sono quelle riguardanti il recupero o il restauro delle facciate esterne degli edifici, di qualsiasi categoria catastale, situati nella zona A, ovvero il centro storico, o in quella B, la zona di completamento. Sono inclusi nelle categorie catastali anche gli immobili strumentali.

Bonus facciate, quali categorie catastali sono incluse nella detrazione fiscale?

Si possono effettuare interventi sulle facciate con il bonus anche su edifici situati nelle zone ammissibili in base a norme regionali o comunali. L’assimilazione alle zone A e B deve pertanto risultare dalle certificazioni urbanistiche richiedibili agli enti competenti per territorio.

Bonus facciate, quali sono gli interventi che si possono effettuare?

Rientrano nel bonus facciate tutti i lavori di rifacimento delle facciate. Sono inclusi gli interventi di sola tinteggiatura esterna o di sola pulitura delle facciate. Si possono, altresì, effettuare lavori di tipo tecnico o che interessino più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’intero edificio. In tal caso, deve trattarsi di lavori sulle strutture opache delle facciate, su ornamenti, fregi e balconi.

Quali lavori e interventi sono esclusi nel bonus facciate?

Non rientrano tra i lavori ammissibili, invece, i lavori sui lastrici solari, le spese per le persiane, per gli infissi e, in generale, le spese per il rifacimento delle facciate interne se non sono visibili dalla strada o dal suolo a uso pubblico. Risultano esclusi anche i lavori sulle mura di cinta. Rispetto ad altri bonus edilizi, non si possono effettuare con il bonus facciate anche i lavori relativi alla demolizione e alla ricostruzione degli edifici. Tali lavori rientrano nel bonus ristrutturazioni. Inoltre non si può usufruire del bonus facciate anche per lavori realizzati durante le fasi di costruzioni degli edifici.

Bonus facciate e prestazioni termiche: il rispetto dei requisiti minimi

Particolare attenzione deve essere posta per gli interventi che influiscano sulle prestazioni termiche degli edifici. Per beneficiare del bonus facciate è necessario che i lavori soddisfino dei requisiti minimi richiesti in materia di prestazioni energetiche delle unità abitative o degli edifici. Tali requisiti sono previsti dal decreto del ministero per lo Sviluppo Economico (Mise) del 26 giugno 2015, mentre i valori di trasmittanza sono riportati nella tabella 1 dell’Allegato E del decreto ministeriale del 6 agosto 2020.

Bonus facciate termico e superbonus 110% a confronto: i riferimenti normativi

Per interventi di isolamento termico, in particolare, si può far ricorso al bonus facciate o al superbonus 110%. I riferimenti normativi del bonus facciate per l’isolamento termico si ritrovano ai commi dal 219 al 224 dell’articolo 1 della legge numero 160 del 2019. Quelli degli interventi di isolamento termico delle superfici opache del superbonus 110% al comma 1, lettera a), dell’articolo 119 del decreto legge numero 34 del 2020.

Isolamento termico, differenza di lavori tra bonus facciate e superbonus 110%

Gli interventi del bonus facciate termico prevedono tipologie di lavori da effettuare sulla facciata esterna degli edifici di qualsiasi categoria catastale, purché situati nelle zone A, B o assimilate dai regolamenti regionali e comunali, secondo quanto prevede il decreto ministeriale numero 1444 del 2 aprile 1968. L’isolamento termico degli edifici con il superbonus 110% riguarda interventi sulle superfici opache verticali od orizzontali o inclinate. Tali lavori devono interessare l’involucro dell’edificio, per un limite di due unità immobiliari oppure sulle parti comuni di un edificio. I lavori possono essere effettuati su immobili ovunque situati, anche nella zona C, a differenza del bonus facciate. Gli immobili oggetto di intervento devono essere differenti dalle unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9.

Quali detrazioni di imposta spettano con il bonus facciate e superbonus per lavori di isolamento termico?

I lavori di isolamento termico effettuati con il bonus facciate producono una detrazione fiscale per interventi nel 2022 del 60%. Spetta il 90% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021. I lavori in superbonus garantiscono la percentuale di detrazione del 110%. La detrazione del bonus facciate si può utilizzare in dieci rate annuali. Quella del superbonus 110% in cinque rate annuali.

Limiti di spesa del superbonus 110% e bonus facciate per lavori di isolamento termico

Non vi sono limiti di spesa ammissibile nel bonus facciate. Ve ne sono, invece, nel superbonus 110%, in rapporto alla tipologia di edificio. Infatti, il massimale è fissato in 50 mila euro per gli immobili unifamiliari; e in 40 mila euro per unità immobiliari componenti l’edificio (da due a otto); il limite scende a 30 mila euro nel caso in cui le unità immobiliari siano più di otto.

Percentuale di isolamento nel caso di superbonus 110% e bonus facciate

La percentuale di isolamento per il bonus facciate deve essere di oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edifico. Per il superbonus 110%, invece, la percentuale di isolamento deve essere di oltre il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio.

Chi può beneficiare della detrazione fiscale per lavori di isolamento termico nel bonus facciate e nel superbonus 110%?

I soggetti che possono beneficiare della detrazione fiscale per lavori di isolamento termico nel bonus facciate sono i contribuenti, i residenti e i non residenti nel territorio nazionale. Nel superbonus 110%, invece, possono beneficiare della detrazione fiscale per questo tipo di lavori:

  • i condomini;
  • le persone fisiche, purché non nell’esercizio di attività, di arti o di professioni;
  • gli Istituti autonomi delle case popolari (Iacp);
  • le cooperative di abitazioni a proprietà indivisa, le Onlus, le organizzazioni di volontariato e le Aps purché iscritti negli appositi registri;
  • le associazioni e le società sportive dilettantistiche.