La legge 52 del 19 maggio 2022 conferma la conversione decreto Riaperture. Molte le conferme tra cui la possibilità dei lavoratori agili di continuare a lavorare in smart working e la possibilità di erogare la formazione obbligatoria in modalità da remoto. Ecco nel dettaglio cosa succede nei prossimi mesi.
La prima cosa da sottolineare è che a questo punto le norme hanno un’efficacia temporanea, infatti si va verso il definitivo superamento delle restrizioni anti-covid.
Sappiamo che i lavoratori in base alle mansioni e al settore in cui operano devono sottoporsi a corsi di formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro. La legge 52 del 2022 prevede che la formazione possa essere erogata anche a distanza, questo fino al 30 giugno 2022 data entro la quale la Conferenza Stato-Regioni dovrebbe adottare il relativo accordo sulle modalità di somministrazione della formazione.
Nell’accordo devono essere comprese norme:
Deve essere sottolineato che fino al 30 giugno 2022 i corsi possono essere somministrati alternativamente da remoto o in presenza, ma caso in cui la formazione preveda addestramento e prove pratiche, deve essere svolto esclusivamente in presenza.
La legge 52 prevede anche la proroga dello smart working fino al 30 giugno 2022 per i lavoratori fragili. Si tratta di soggetti che hanno patologie gravi certificate. Per costoro il periodo di assenza viene ancora parificato al ricovero ospedaliero.
I datori di lavoro del settore privato in caso di assenza dei lavoratori fragili possono chiedere il rimborso forfettario dei contributi corrisposti per questo periodo.
Fino al 31 luglio viene prorogato invece lo smart working per i lavoratori che hanno figli di età inferiore ai 14 anni. Per poter accedere a questo beneficio è però necessario che nel nucleo non sia presente un genitore che non lavora o che riceve prestazioni reddituali legate alla cessazione di attività o sospensione della stessa.
Fino al 30 giugno 2022 le aziende che utilizzano lo smart working devono continuare ad utilizzare la procedura di comunicazione semplificata attraverso l’applicazione presente sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Non occorre quindi allegare alcun accordo con il lavoratore.
Le norme sulla sorveglianza sanitaria restano in vigore fino al 31 luglio 2022, si tratta dell’articolo 83 commi 1,2 e 3 del decreto legge 34 del 2022.
Questo stabilisce che il datore di lavoro i cui dipendenti siano ad elevato contatto con il pubblico debbano eseguire la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente a rischio. I datori di lavoro che non sono obbligati dalla normativa a nominare un medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, possono comunque nominarne uno per il periodo emergenziale. In caso contrario possono chiedere lo svolgimento della sorveglianza sanitaria eccezionale in oggetto ai servizi territoriali dell’INAIL. In caso inidoneità alla mansione accertata non possono comunque sciogliere il rapporto di lavoro.
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