Il Modello 730 può essere presentato anche senza sostituto d’imposta. Ecco chi può farlo e le istruzioni per operare in tal senso.
Il modello 730 prevede la possibilità di barrare la casella in cui vi è assenza del sostituto d’imposta. Questo capita quando al momento della presentazione del modello non esiste alcun rapporto di lavoro tra il contribuente ed un terzo. Quindi non essendoci un rapporto di lavoro non c’è nessun sostituto d’imposta da scegliere.
Per quel che riguarda le modalità di compilazione della dichiarazione è necessario indicare la lettera “A” nella casella “730 senza sostituto” e nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” va barrata la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”.
Tuttavia può succedere che un contribuente abbia un credito da modello 730 maggiore di 4 mila euro. In questo caso specifico ad effettuare il conguaglio sarà la stessa Agenzia delle entrate. Infatti sarà l’ente a controllare che tutto sia corretto e se così fosse, provvederà al rimborso. In altre parole si sostituisce al sostituto d’imposta. Anche se questa operazione puà essere un pò più lunga tutti gli altri tipi di rimborso.
Nel caso il cui il contribuente vanta un credito nei confronti del fisco, interviene l’Agenzia delle entrate. L’agenzia provvede ad effettuare l’accredito del rimborso IRPEF non prima del mese di novembre. Quindi rispetto a quando si ha un contratto di lavoro, la procedura è più lunga.
Tuttavia il pagamento avviene direttamente sul numero di Iban indicato nel proprio cassetto fiscale. Invece se non si ha a disposizione un iban è possibile ricevere le somme in altri due modi:
Se ci si trova nella situazione opposta, cioè si ha un debito di imposte nei confronti del fisco, è possibile pagare le tasse in modo semplice. Basta fornirsi di un modello F24 ed effettuare i versamenti, presso gli sportelli di poste italiane o in banca.
Quando non vi è sostituto d’imposta la prima scadenza unica per pagare le imposte è il 30 giugno. Tuttavia è previsto la possibilità di effettuare il pagamento entro il 30 luglio, o il 22 agosto, termine ultimo previsto per quest’anno. Ma in questo caso si applica una maggiorazione dello 0,40 per cento. Si propone il calendario dei versamenti per chi vuole optare per il rateizzo:
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