L’Agenzia delle Entrate in seguito alla presentazione di diversi interpelli da parte di una società in merito al regime di esenzione Iva applicabile alla sottoscrizione di contratti di consulenza finanziaria, ha fornito delucidazioni in merito, ricavando però come principio generale, che nel caso in cui il mediatore/advisor non sia imparziale rispetto alla conclusione dell’affare, non è applicabile l’esenzione Iva.
L’articolo 10 del Dpr 633 del 1972 disciplina i casi in cui determinate operazioni sono esenti da applicazione Iva. Il comma 1 al numero 4 sottolinea che “sono esenti le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuati la custodia e l’amministrazione dei titoli nonché il servizio di gestione individuale di portafogli”;
mentre al n° 9 si specifica che sono esenti “le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri da 1) a 7)” . L’Agenzia delle Entrate, nei giorni appena trascorsi, attraverso la risposta a diversi interpelli ha però fornito delle delucidazioni sulle operazioni che possono essere realmente considerate esenti e non sono mancate novità.
In linea generale si ricava dalle risposte a interpelli che se l’attività di mediazione e intermediazione dei consulenti finanziari è volta alla cessione di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merce, a tale operazione deve essere applicata l’Iva.
Nel proporre interpelli, la società mandante fornisce all’Agenzia delle Entrate le peculiarità dei contratti sottoscritti e proprio queste hanno portato l’Agenzia a dedurre che le operazioni di consulenza che travalichino la semplice mediazione, devono essere assoggettate ad Iva e non trova applicazione l’articolo 10 del Dpr 633 del 1972.
La prima risposta è la 360/E/2022 sempre su interpello della stessa società che ha conferito mandato alla società X al fine di vendere quote societarie riconoscendo un Success Fee, cioè un corrispettivo in caso di successo dell’operazione di intermediazione. In realtà l’Agenzia delle Entrate nell’escludere che questa operazione potesse annoverarsi tra quelle sottoposte ad esenzione Iva ai sensi dell’articolo 10 del Dpr 633 del 1972 comma 1 nn 4 e 9 ha basato la posizione sulla natura delle attività oggetto della prestazione, che come sottolineato dalla società interpellante, ha avuto ad oggetto:
a) contatto con le controparti interessate all’Operazione e invio di materiale relativo alla Società, previa sottoscrizione di un accordo di confidenzialità;
b) assistenza nella preparazione e gestione degli eventuali incontri con le controparti selezionate;
c) assistenza nella valutazione delle offerte preliminari ricevute dalle controparti;
d) assistenza nella gestione della procedura esecutiva dell’Operazione, con inclusione del coordinamento della Data Room, delle Management Presentation e delle Site Visit;
e) assistenza nel coordinamento degli altri eventuali consulenti (i.e. legali, fiscali, contabili, etc.) selezionati e coinvolti dai Mandanti;
f) assistenza nelle negoziazioni con la controparte selezionata fino al perfezionamento dell’Operazione (di seguito, ” Closing”).
Il Contratto prevede inoltre che:
– le attività elencate non sono da considerarsi esaustive, così come non dovranno essere considerate tutte necessarie ai fini della maturazione del compenso.
La complessità dei servizi da prestare infatti fa pensare che non trattasi di un semplice contratto di mediazione, sebbene sia stato qualificato tale dal mandante.
La seconda risposta interessante è la 361/E/ 2022 dell’Agenzia delle Entrate, in essa viene precisato che l’attività di mediazione/intermediazione del consulente finanziario, advisor, è esente da Iva nel caso in cui il negoziatore non abbia un proprio interesse personale alla conclusione del contratto, cioè risulti neutrale rispetto al contenuto del contratto. Nel caso in cui tale imparzialità venga meno, secondo l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, non può parlarsi di attività di mediazione, ma deve parlarsi di “obbligazione di fare, non fare e permettere”, da assoggettare a IVA con aliquota ordinaria, quindi con aliquota al 22%.
La risposta ad interpello 362/E/2022 è dello stesso tenore e afferma che laddove l’attività fornita dalla società di consulenza e intermediazione non si limiti al semplice “fare il necessario perché due parti concludano un contratto, senza che il negoziatore abbia un proprio interesse riguardo
al contenuto del contratto” , ma preveda anche un’attività di consulenza che nel caso di specie si individua nel fatto che tra i compiti delegati alla società di intermediazione vi era anche il “il supporto nell’identificazione della migliore strategia di realizzazione dell’Operazione“
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