Con la nota 5824 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha indicato i nuovi limiti di reddito per poter conservare lo stato di disoccupazione e percepire il reddito di cittadinanza godendo di alcuni esoneri.
Il decreto legge 4 del 2019, convertito in legge 26 del 2019, prevede all’articolo 4 comma 3 che alcune categorie di lavoratori, pur svolgendo attività di lavoro dipendente o autonomo, possano conservare lo stato di disoccupazione, continuare a percepire il reddito di cittadinanza e prevede che siano esonerate da alcuni obblighi connessi alla percezione del reddito di cittadinanza. In particolare non sono tenuti a dare la disponibilità immediata al lavoro ( ricordiamo che la stessa deve essere data da tutti i membri maggiorenni del nucleo familiare). Sono inoltre esonerati dall’obbligo di aderire al percorso finalizzato all’inserimento lavorativo.
Il limite per poter conservare lo stato di disoccupazione era pari al reddito corrispondente a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi.
La legge di bilancio per il 2022 ha provveduto a modificare tale limite previsto dall’articolo 13 del Tuir e ciò ha portato a una modifica anche del limite di reddito previsto per la conservazione dello stato di disoccupazione. I nuovi limiti sono:
Ricordiamo che questi non sono i limiti previsti per avere diritto al reddito di cittadinanza, infatti tale limite corrisponde a un Isee non superiore a 9.360 euro. Naturalmente in presenza di reddito e in base alle singole situazioni familiari, cambiano gli importi.
La nota 5824/2022 del Ministero del Lavoro, oltre ad adeguare a questi nuovi limiti i requisiti per conservare lo stato di disoccupazione e quindi godere dei privilegi previsti dal reddito di cittadinanza, sottolinea che gli esoneri precedentemente visti, cioè dall’obbligo per i percettori e per i membri del nucleo maggiorenni di dare immediata disponibilità al lavoro e dal partecipare a percorsi di formazione, sussistono se il tempo impiegato nell’attività di lavoro sia superiore a 20 ore settimanali e quando, aggiungendo alle ore di effettivo lavoro il tempo impiegato per raggiungere il posto di lavoro, sono superate le 25 ore.
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