Superbonus: in quali casi possono usufruirne le categorie A/1, A/8 e A/9?

categorie catastali

Il Superbonus 110% continua a chiedere chiarimenti, infatti la disciplina contenuta in diverse norme e soprattutto arricchita dagli spunti offerti dalle varie circolari dell’Agenzia delle Entrate offre sempre particolari interessanti. In questo caso ci occupiamo dei rari casi in cui è possibile usufruire del Superbonus 110% anche le abitazioni di tipo signorile, di lusso, palazzi e castelli, cioè le categorie A/1, A/8 e A/9 generalmente escluse.

Efficientamento energetico con Superbonus per ville, abitazioni di lusso e castelli

Il decreto legge 34 del 2020 all’articolo 119 ha previsto la possibilità di realizzare lavori di efficientamento energetico che portino al recupero di due classi energetiche usufruendo di una detrazione al 110% oppure attraverso la cessione del credito all’impresa o ad altri soggetti. I lavori che possono essere agevolati sono divisi in trainanti e trainati.

La normativa prevede però dei limiti infatti non possono beneficiarne i fabbricati con categoria catastale:

  • A/1: Abitazioni di tipo signorile – Unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale ;
  • A/8: Abitazioni in ville – Per ville devono intendersi quei fabbricati caratterizzati essenzialmente dalla presenza di parchi e/o giardino edificati in zone urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di pregio con caratteristiche costruttive e di rifiniture di livello superiore all’ordinario.
  • A/9: Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici. Questo tipo di edificio rientra in ogni caso tra i beneficiari del Superbonus 110% se aperto al pubblico. Affinché si verifichi questo requisito basta che vi sia l’apertura per almeno 12 giorni l’anno computando a tal fine anche le eventuali aperture durante la settimana dei beni culturali e le giornate europee del patrimonio. Non devono invece essere considerate le aperture con accesso previo invito, mentre è ammessa l’apertura con prenotazione della visita.

In ogni caso occorre far riferimento alla classificazione catastale e non alle caratteristiche in sé dell’immobile.

In quali casi le categorie A/1, A/8 e A/9 possono usufruire del Superbonus?

Con la circolare 23/E/2022 del 23 giugno 2022 l’Agenzia delle Entrate ha però chiarito che esistono alcuni casi in cui è possibile avvalersi delle agevolazioni previste dal Superbonus 110% anche se i lavori sono eseguiti su immobili considerati di lusso. In particolare si può usufruire del Superbonus 110% per le unità immobiliari rientranti nelle categorie A/1, A/8 e A/9 nel caso in cui al termine dei lavori eseguiti l’immobile, oltre a recuperare due classi energetiche, passa ad una categoria agevolabile.

Il passaggio interessante sotto questo punto di vista è il seguente: “Pertanto, la detrazione spetta anche nell’ipotesi in cui gli interventi agevolabili siano realizzati su un immobile appartenente alle categorie A/1, A/8, A/9 escluse dalla detrazione ma che al termine dei lavori sia, invece, classificato in una categoria ammessa alla detrazione medesima come nel caso, ad esempio, di interventi realizzati su un immobile A/8 che al termine dei lavori viene frazionato in più unità immobiliari di categoria A/3.”

 

Leggi anche: Superbonus: conversione DL Aiuti, via libera alla cessione dei crediti ai correntisti