Segnalazione Iva per insolvenza: nuove soglie nel codice crisi di impresa

Cambia la soglia per la segnalazione Iva dell'Agenzia delle Entrate per l'attivazione della composizione negoziata della crisi

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Il fulcro del nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza è la composizione negoziata della crisi, uno strumento volto al risanamento aziendale. La riforma parte dal presupposto che il risanamento è possibile se la situazione non precipita, ecco perché sono previste delle segnalazioni volte ad aiutare l’impresa ad attivare l’aiuto di un professionista. Ora cambiano le soglie per la segnalazione dei debiti Iva da parte dell’Agenzia delle Entrate. Ecco i nuovi limiti.

Segnalazione debiti Iva dell’Agenzia delle Entrate nel Codice della crisi di impresa

Il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, entrato in vigore il 15 luglio 2022, prevede una serie di norme volte a prevenire la crisi di impresa. Tra le norme dirette a tale scopo vi è l’articolo 3 del Codice (decreto legislativo 14 del 2019) che impegna l’imprenditore ad avviare le procedure per sanare l’azienda. Tale impegno deve essere esercitato anche in caso di esposizione debitoria delle impresa verso creditori pubblici qualificati, quindi INPS, Inail, Agenzia delle Entrate, l’articolo 25 nonies del Codice infatti prevede che tali soggetti, superata una certa soglia, debbano inviare una segnalazione all’impresa che a sua volta deve attivare la procedura di composizione negoziata.

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Tra le segnalazioni che hanno destato particolare critiche vi è quella relativa al debito Iva nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. La soglia in quel caso era fissata a 5.000 euro, ma in molti hanno ritenuto che la stessa fosse troppo bassa, proprio per questo il decreto Semplificazioni (decreto legge 73 del 21 giugno 2022, convertito in legge 122 del 04/08/2022) all’art. 37-bis ha modificato l’art. 25 nonies del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Le nuove soglie per la segnalazione Iva nel Codice della crisi di impresa e dell’Insolvenza

Con la nuova disciplina le soglie previste sono:

  • doppia soglia: 5.000 euro di debito Iva con esposizione che supera il 10% dell’ammontare del volume d’affari. Implica che in nessun caso viene effettuata la segnalazione nel caso in cui il debito Iva sia inferiore a 5.000 euro. Superata tale soglia, la segnalazione viene fatta se il rapporto tra volume d’affari e debito supera il 10%.
  • La seconda soglia riguarda il debito Iva superiore a 20.000 euro che viene in ogni caso segnalato indipendentemente dal volume di affari.

La segnalazione dell’Agenzia delle Entrate riguarda il debito Iva scaduto e non versato risultante dalle liquidazioni periodiche Iva.

L’Agenzia delle Entrate è tenuta a fare contestualmente la segnalazione all’impresa e la comunicazione di irregolarità ex articolo 54 del DPR 633 del 1972. La stessa deve essere fatta non oltre 150 giorni dal termine per la presentazione della LIPE (in passato il termine era di 60 giorni). La nuova disciplina si applica a partire dal secondo trimestre 2022.

Nella comunicazione l’Agenzia delle Entrate deve invitare l’impresa ad avviare la composizione negoziata prevista dal Codice della Crisi di impresa e dell’insolvenza con nomina dell’esperto indipendente. La richiesta deve essere fatta tramite https://composizionenegoziata.camcom.it/ocriWeb/#/home