L’Agenzia Entrate e Riscossione ha avviato in questi giorni la procedura per la riscossione dei crediti fiscali e sta inviando numerosi preavvisi di fermo amministrativo. Ecco cosa sta succedendo.
Molti italiani stanno ricevendo in questi giorni atti di preavviso di fermo amministrativo da parte dell’Agenzia della Entrate. La raffica di invii è dovuta al fatto che durante la pandemia è stata sospesa l’attività di riscossione da parte dell’Agenzia e con essa anche l’applicazione di misure cautelari, come appunto è il fermo del veicolo. Con il termine dello stato di emergenza si ritorna però agli ordinari termini e di conseguenza stanno ripartendo i provvedimenti.
Deve essere ricordato che il preavviso di fermo amministrativo sul veicolo è differente dall’atto definitivo, infatti consente di circolare tranquillamente. L’atto accompagna però la cartella esattoriale, il contribuente viene quindi avvisato che entro 60 giorni deve provvedere al pagamento delle somme, in caso contrario come previsto dall’art. 86 c. 1 dpr 602/73, il provvedimento relativo al veicolo individuato nell’atto verrà iscritto al Pubblico registro automobilistico (Pra) senza ulteriori comunicazioni.
Una volta avviato il fermo amministrativo vero e proprio, come detto senza bisogno di ulteriori comunicazioni o notifiche, il veicolo non potrà più circolare su strada in quanto rientra nella disponibilità dell’Agenzia che può disporne anche la vendita forzata. Nel caso in cui il veicolo continui a circolare si può applicare una sanzione pecuniaria che va da 1.988 euro a 7.953 euro.
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Fermo amministrativo auto: cos’è e qual è la procedura
Nel caso in cui il bene sia strumentale all’esercizio della propria professione, non può essere disposto il fermo amministrativo. Naturalmente tale beneficio non è automatico, infatti il soggetto che riceve il preavviso deve comunicare al riscossore che il bene è strumentale. La strumentalità deve però essere dimostrata dal soggetto interessato, su questo punto non vi è un criterio unico per capire se un bene sia o meno strumentale. Tra i fatti considerati incontrovertibili vi è l’iscrizione del mezzo nel registro dei beni ammortizzabili, mentre sembra difficile affermare che sia strumentale il veicolo utilizzato semplicemente per recarsi al lavoro. La sentenza del 17 giugno 2015, n. 3559/09/2015 della Commissione tributaria regionale della Regione Lazio conferma che “La natura strumentale del bene sottoposto a pignoramento comporta l’illegittimità dell’atto”.
Ricordiamo che non può essere sottoposta a tale misura cautelare neanche l’auto a disposizione di persone disabili.
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