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Regime Forfettario, si va avanti dopo il periodo di moratoria, le novità

Per il regime forfettario è appena finito il periodo di moratoria rispetto all’emissione delle fatture elettroniche, ecco le novità

Regime forfettario, cosa è cambiato da qualche giorno

A partire dal primo ottobre 2022 sono cambiate le regola per la fatturazione elettronica per coloro che operano nel regime forfettario. Si tratta del regime fiscale agevolato in quanto le aliquote non sono quelle dell’Irpef classico, ma si applica un’unica aliquota. Al 5% per i primi cinque anni di attività, al 15% per tutti gli altri casi. Diciamo che per i forfettari la flat tax è già una realtà.

Tuttavia nel regime forfettario ci sono anche dei limiti di fatturazione, previsti e che vanno rispettati, oltre al fatto che l’Iva non è scaricabile. Anche per i forfettari esiste l’obbligo della fattura elettronica. Infatti, i contribuenti dovranno emettere la fattura elettronica entro 12 giorni dall’operazione e non più entro il mese successivo. Sono previste anche sanzioni per i trasgressori di questa importante regola.

Regime forfettario, le sanzioni per i trasgressori

I termini stabiliti dall’Agenzia delle entrate sono obbligatori, entro 12 giorni. Tuttavia qualora la trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio, avvenga oltre tali termini si applica una sanzione (dall’art. 6 del D. Lgs. 471/97). La sanzione è pari a un importo:

  • tra il 90% e l’80% dell’Iva relativa all’imponibile non correttamente documentato con un minimo di 500 euro;
  • da 250 a 2.000 euro se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione;
  • tra il 5% e il 10% dei corrispettivi non documentati in caso di operazioni non imponibili, esenti, non soggette o soggetto a inversione contabile

Le riduzioni sulla sanzione minima

Inoltre l’articolo 13 del decreto legislativo numero 472/1997 prevede le seguenti riduzioni della sanzione minima a:

  • 1/9: entro 90 giorni dalla data di omissione o dell’errore;
  • 1/8: entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è commessa la violazione;
  • 1/7: entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo in cui è commessa la violazione;
  • 1/6: oltre il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo in cui è commessa la violazione.

Quindi, la sanzione in caso di ritardata emissione della fattura elettronica emessa entro la liquidazione periodica Iva, è pari a 27,77 euro, in caso di regolarizzazione nei 90 giorni (1/9 di 250). Infine si ricorda che dal primo ottobre sono entrati in funzione anche le specifiche tecniche per la fatturazione B2B, B22c e B2G.

 

Francesca Cavaleri

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