Il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato il codice di condotta per il telemarketing e teleselling. Ecco le principali novità che hanno ottenuto il via libera del Garante Privacy.
Il codice di condotta per il telemarketing e il teleselling è stato messo a punto da associazioni di committenti, call center, associazioni di consumatori, teleseller, provider, si tratta di una sorta di codice di autoregolamentazione del settore che sarà applicato dai soggetti che decidono di aderire. L’adesione a tale codice di condotta è su base volontaria, ma visto l’ampio consenso ottenuto, si può ipotizzare che sia un ottimo strumento per il contrasto al telemarketing selvaggio che spesso annoia e infastidisce i consumatori. Deve infatti essere sottolineato che non sembra aver funzionato bene il registro delle opposizioni che prevede la possibilità per gli utenti di iscrivere il proprio numero di telefono nell’elenco dei soggetti che non vogliono essere contattati da call center a fini promozionali.
In base alle disposizioni che hanno ricevuto il via libera da parte del Garante Privacy, le società che aderiscono si impegnano ad adottare misure volte a garantire la correttezza e la legittimità dei trattamenti di dati raccolti lungo tutta la “filiera” del telemarketing, quindi “ dal contatto al contratto”. Una volta contattati i soggetti, le società aderenti dovranno ottenere il consenso specifico per ogni singola attività che deve essere compiuta sui dati informandoli sulle finalità per le quali i dati stessi sono raccolti. I soggetti devono essere messi in condizione di esercitare la loro volontà e quindi anche di opporsi alla raccolta e all’utilizzo dei dati.
Le società aderenti che svolgono attività attraverso trattamenti automatizzati dei dati raccolti, compresa la profilazione, sono tenute ad effettuare la valutazione di impatto.
Al fine di evitare il proliferare dei call-center abusivi il codice di condotta per il telemarketing prevede che nei contratti tra committente e affidatario del servizio sia prevista una sanzione o la mancata corresponsione della provvigione in caso di vendita di servizi attraverso un contatto promozionale “senza consenso”.
Il nuovo codice di condotta approvato dal Garante Privacy entrerà in vigore al termine della fase di accreditamento dell’Organismo di Monitoraggio, il cui compito è verificare l’osservanza del codice di condotta da parte dei soggetti aderenti.
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