Rottamazione quater: quali sono gli effetti sulle ganasce fiscali?

ganasce fiscali

Le ganasce fiscali sono in provvedimento cautelare iscritto al Pra ( Pubblico Registro Automobilistico), che inibisce l’uso di un veicolo in seguito al mancato pagamento di cartelle esattoriali. In seguito all’accesso alla rottamazione quater è possibile ottenere la sospensione delle ganasce fiscali o fermo amministrativo. Ecco come procedere.

Ganasce fiscali e stralcio cartelle esattoriali

La legge di bilancio 2023 ha previsto una serie di provvedimenti di pace fiscale che consentono ai contribuenti di regolarizzare la loro posizione e quindi anche di fermare gli effetti negativi derivanti dal mancato pagamento delle cartelle esattoriali.

Tra i provvedimenti vi è lo stralcio delle cartelle esattoriali di importo fino a 1.000 euro affidate all’agente di riscossione tra il primo gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015. In questo caso le ganasce fiscali cessano automaticamente al momento della cancellazione del debito fiscale senza che il contribuente debba fare nulla.

Ganasce fiscali nella rottamazione quater

Diverso è il caso delle cartelle esattoriali emesse tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015 di importo superiore e per tutte le altre cartelle esattoriali affidate all’agente di riscossione entro il 30 giugno 2022. In questo caso è necessario presentare istanza entro il 30 aprile 2023 per aderire alla rottamazione quater, questa consente di liberarsi del carico fiscale pagando le somme dovute a titolo di capitale, spese di notifica e per eventuali procedure di notifica.

Occorre però prestare attenzione, aderendo alle rottamazione quater l’effetto sospensivo delle ganasce fiscali non è immediato, ma si verifica al pagamento dell’importo o della prima rata nel caso in cui si prediliga il pagamento rateale. Di conseguenza una volta presentata l’istanza entro il 30 aprile occorre attendere la comunicazione dell’Agenzia delle entrate delle somme da versare, ripartite sulla base del numero di rate prescelto dal contribuente in sede di istanza. Questa avviene entro il 30 giugno 2023.

Si deve quindi provvedere al pagamento entro il 31 luglio 2023 dell’unica rata o della prima rata il cui importo è pari al 10% delle somme complessivamente dovute.

Deve essere ricordato che quando si sceglie il pagamento rateale non vi è la cancellazione delle ganasce fiscali, ma solo la sospensione e che di conseguenza è necessario rispettare il piano delle rate previsto.

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