Il reddito di cittadinanza è destinato ad essere sostituito dall’assegno di inclusione, una misura ridotta rispetto al primo. Il decreto lavoro non prevede solo questa misura, infatti connesso all’assegno di inclusione vi è l’esonero contributivo per chi assume i percettori di assegno. Ecco come funzionerà.
Dal 2024 prendono il via le nuove misure per l’inclusione di disoccupati, non solo un aiuto economico per le famiglie in difficoltà, ma anche agevolazioni per coloro che decidono di assumere i percettori dell’assegno. In base alle norme adottate con il decreto lavoro, i datori di lavoro potranno ottenere fino a 8.000 euro per le assunzioni.
I benefici contributivi per i datori di lavoro variano in base alla tipologia di contratto che viene stipulata.
In particolare in caso di contratto a tempo indeterminato, apprendistato o trasformazione di un contratto a tempo determinato in uno a tempo indeterminato si può ottenere il massimo del vantaggio, cioè una sgravio contributivo del 100% fino al valore massimo di 8.000 euro.
Nel caso in cui si provveda a un contratto a tempo determinato, lo sgravio contributivo potrà invece ammontare al 50% fino a un valore massimo di 4.000 euro.
Lo sgravio riguarderà i contributi previdenziali e non prevede effetti sulla maturazione dei requisiti pensionistici e sugli importi della futura pensione, in poche parole lo sgravio andrà ad avvantaggiare il datore di lavoro, ma non danneggerà il lavoratore al momento della percezione della pensione. Lo sgravio contributivo sarà calcolato su base mensile e avrà una durata massima di un anno.
Lo sconto non riguarderà i contributi assicurativi, cioè i premi da versare all’Inail.
Sono previste sanzioni per i datori di lavoro che licenzieranno coloro che sono stati assunti con i benefici fiscali previsti per l’assunzione dei percettori del reddito. In particolare dovranno restituire l’incentivo fruito, maggiorato di sanzioni civili. Sono esclusi da tale disposizione i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo.
I datori di lavoro per ottenere il beneficio devono inserire la loro proposta di lavoro nel Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa ( Sisl). Benefici sono previsti anche per le Agenzie per il lavoro che effettuano la mediazione volta all’assunzione dei percettori dell’assegno di inclusione, in questo caso il contributo previsto è del 30% dell’incentivo massimo annuo.
Contributi sono previsti anche in favore dei percettori di assegno di inclusione che avviano un’attività di lavoro autonomo, rinunciando così alla misura welfare. Potranno ottenere un beneficio aggiuntivo pari a sei mensilità dell’assegno, nei limiti di 500 euro mensili.
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