Quando si effettua un’erogazione liberale in favore di una Onlus la stessa deve essere trattata dal punto di vista fiscale come una deduzione o come una detrazione?
Ecco il giusto inquadramento.
Deduzioni e detrazioni sono agevolazioni fiscali che consentono di ridurre le imposte da versare a fronte di spese sostenute. La principale differenza è data dal fatto che mentre la deduzione deve essere scalata dalla base imponibile e quindi la riduce provocando una riduzione dell’imposta da versare e incidendo potenzialmente anche sugli scaglioni Irpef, non è così per le detrazioni.
Il valore delle detrazioni infatti deve essere scalato dall’imposta già calcolata. Non è possibile, a priori, stabilire quale delle sue soluzioni sarebbe preferibile e più conveniente, ma nella maggior parte dei casi è il legislatore a scegliere se una determinata spesa deve essere dedotta o detratta e in che misura. Per le erogazioni liberali vi è invece una natura ibrida ed è il contribuente a dover scegliere simulando i calcoli per trovare la soluzione economicamente più vantaggiosa.
Lo spunto per risolvere la questione “erogazioni liberali sono deduzioni o detrazioni?” nasce dalla domanda di un contribuente all’Agenzia delle entrate, lo stesso ha effettuato un’erogazione in favore di una Onlus nell’anno 2022 e nel modello precompilato 730/2023 trova che tale erogazione viene considerata una deduzione. Il contribuente riteneva invece che il trattamento fiscale di tale erogazione fosse quello delle detrazioni per un ammontare del 30% della spesa sostenuta.
Sottolinea invece l’Agenzia delle entrate che in base all’articolo 83 del decreto legislativo 117 del 2017 le erogazioni liberali possono essere trattate:
Sottolinea l’Agenzia che nel modello precompilato 730 predisposto viene scelta la soluzione, tra detrazione e deduzione, maggiormente favorevole al contribuente tenendo come riferimento i dati in possesso dell’Agenzia stessa, quindi oneri deducibili, detraibili, Cu, e altri redditi. Resta facoltà del contribuente scegliere la soluzione inversa e di conseguenza proporre una modifica del modello 730/2023 precompilato. In ogni caso si tratterebbe di un comportamento legittimo e che di conseguenza non espone a conseguenza sanzionatorie da parte dell’Agenzia delle entrate in sede di controllo.
Spetta quindi al contribuente in questo caso scegliere il tipo di trattamento fiscale da riconoscere.
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