Esiste una polizza decennale a beneficio del compratore quando si compra un immobile direttamente dal costruttore, ecco quindi come funziona.
Quando si cerca casa spesso si cerca di comprare qualcosa di nuovo. E così inizia il tour tra i vari cantieri. A volte dato il costo del nuovo si abbandona l’idea per idee più “economiche”. Ma per chi decide di comprare da un costruttore deve sapere che esiste una polizza decennale a beneficio dell’acquirente. Il Decreto del MISE n.154, entrato in vigore sul finire del 2022, ha approvato lo schema tipo di polizza indennitaria decennale a beneficio dell’acquirente per l’assicurazione dell’immobile in costruzione, previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 122 del 20/06/2005.
Secondo la legge il costruttore è obbligato a contrarre e a consegnare all’acquirente all’atto del trasferimento della proprietà a pena di nullità una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell’acquirente. La polizza ha effetto al memento dell’ultimazione dei lavori e deve coprire i danni materiali e diretti all’immobile. Sono compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell’articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla consegna.
La polizza decennale postuma obbligatoria per il costruttore prevede la tutela dei seguenti soggetti:
É molto importante verificare che la polizza venga costituita all’atto del trasferimento della proprietà in quanto, anche se è obbligatoria, la violazione di questa norma è assolutamente priva di alcuna sanzione e non è ostativa alla stipula dell’atto di compravendita (non è quindi neppure motivo di una eventuale successiva invalidità dell’atto). La polizza nulla a che fare con le agevolazioni prima casa, che possono essere richieste senza alcun problema.
La Decennale Postuma tutela così l’acquirente o l’assegnatario dell’immobile contro i difetti e vizi della costruzione, che potranno presentarsi nel corso dei 10 anni successivi, comprendendo anche eventuali danni provocati a terzi. Resta salvo il diritto dell’acquirente di agire in giudizio contro il costruttore, ai sensi dell’articolo 1669 del codice civile. Diritto che riguarda il risarcimento del residuo danno che risulti non coperto dall’indennizzo a causa del limite della somma assicurata per ciascuna partita, del limite massimo della somma assicurata.
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