Errore nella dichiarazione, c’è tempo fino al 31 ottobre per sanarli

errore nella dichiarazione fiscale

La legge di bilancio 2023 all’articolo 1, commi da 166 a 173, ha previsto la possibilità di regolarizzare entro il 31 ottobre 2023 gli errori formali presenti nelle dichiarazioni commessi fino al 31 ottobre 2022. Per chi aderisce salta l’irrogazione delle relative sanzioni amministrative, da parte dell’Agenzia delle entrate. Vediamo come funziona la regolarizzazione dell’errore nella dichiarazione fiscale.

Cosa fare per sanare un errore nella dichiarazione fiscale?

Come risaputo la legge di bilancio 2023 ha previsto una serie di misure di pace fiscale, tra queste le più conosciute sono la rottamazione quater e lo stralcio delle cartelle di importo fino a 1.000 euro, ma non sono le uniche due, vi è infatti anche la possibilità di regolarizzare gli errori formali contenuti nelle dichiarazioni senza l’applicazione delle sanzioni amministrative, ma versando 200 euro per ciascun periodo d’imposta a cui si riferiscono.

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Deve essere precisato che la procedura non può essere utilizzata per regolarizzare qualunque errore, ma solo nel caso in cui gli stessi:

  • non siano rilevanti sulla determinazione della base imponibile;
  • non incidano sulla liquidazione e sul pagamento di Iva, Irap, imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d’imposta.

L’adempimento va eseguito utilizzando il modello F24, nel quale deve essere riportato il codice tributo “TF44”, istituito con la risoluzione n. 6/2023.

Per perfezionare la procedura, bisogna anche rimuovere irregolarità, infrazioni od omissioni entro il termine fissato per il versamento della seconda rata, cioè entro il 31 marzo 2024.

Quali errori formali possono essere sanati?

A definire gli errori che possono essere sanati sono gli esperti dell’Agenzia delle Entrate che hanno individuato una casistica, ad esempio:

  • dichiarazioni annuali redatte e presentate non in conformità ai modelli approvati ovvero con errata indicazione o incompletezza dei dati relativi al contribuente;
  • l’omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche Iva (non sanabile se la violazione ha inciso sulla determinazione del quantum del tributo);
  • l’omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat;
  • irregolare tenuta delle scritture contabili;
  • la mancata restituzione dei questionari inviati dagli uffici fiscali o dalla Guardia di finanza ovvero loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere;
  • irregolare applicazione dell’inversione contabile;
  • omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca;
  • mancata iscrizione al Vies
  • irregolarità compiute dagli operatori finanziari;
  • tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari;
  • omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione d’inizio o variazione dell’attività ovvero della dichiarazione per l’identificazione ai fini Iva
  • violazione del principio di competenza fiscale.

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