Cedolare secca sugli affitti, è valido l’adeguamento Istat?

La cedolare secca sugli affitti è molto usata dai proprietari di casa. Ma come funziona l’adeguamento Istat in questo tipo di contratti?

Cedolare secca sugli affitti, come funziona l’adeguamento ISTAT

La “cedolare secca” è un regime facoltativo, che si sostanzia nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali (per la parte derivante dal reddito dell’immobile). In più, per i contratti sotto cedolare secca non si pagano l’imposta di registro e l’imposta di bollo. Imposte che di solito sono dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione. La cedolare secca non sostituisce l’imposta di registro per la cessione del contratto di locazione. Tuttavia nei contratti sottoposti a questo regime non viene applicato l’adeguamento istat.

Per adeguare periodicamente i valori monetari, ad esempio il canone di affitto o l’assegno dovuti al coniuge separato, si utilizza l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi. Tale indice si pubblica sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Con la cedolare secca questo tipo di adeguamento non è consentito.

Cedolare secca sugli affitti, quando si rinuncia all’adeguamento

La scelta per la cedolare secca implica la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell’opzione, l’aggiornamento del canone di locazione. Inoltre possono optare per il regime della cedolare secca le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento. Ma l’immobile non è locato nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni. Tuttavia una serie di novità sono state introdotte quest’anno.

L’opzione può essere esercitata per unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa l’A10 – uffici o studi privati) locate a uso abitativo. Rientrano anche le relative pertinenze. L’opzione comporta l’applicazione delle regole della cedolare secca per l’intero periodo di durata del contratto (o della proroga) o, nei casi in cui l’opzione sia esercitata nelle annualità successive alla prima, per il residuo periodo di durata del contratto.

Il locatore può decidere di rinunciare a questo regime

Il locatore ha comunque la facoltà di revocare l’opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata. Così come è sempre possibile esercitare nuovamente l’opzione, nelle annualità successive alla revoca, rientrando nel regime della cedolare secca. Tuttavia la revoca deve essere effettuata entro 30 giorni dalla scadenza dell’annualità precedente e comporta il versamento dell’imposta di registro, eventualmente dovuta.

Con la circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 26/E del 2011, si precisa che la rinuncia all’aumento del canone per l’intera durata del contratto deve essere comunicata al conduttore, tramite raccomandata, prima di esercitare l’opzione per la cedolare secca. Cosa che si può evitare solo nel caso della firma contrattuale, ma le eventuali successive modifiche si comunicano tramite raccomandata come già detto.

Francesca Cavaleri

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