Cambio dell’amministratore di condominio, come si fa a farlo?

Il cambio dell’amministratore di condominio è possibile, soprattutto quando i condomini non sono soddisfatti del suo operato, ma come fare?

Cambio dell’amministratore di condominio, quando è possibile?

L’amministratore di condominio è il professionista che si occupa della gestione dello stabile. La figura dell’amministratore ha subito delle modifiche a seguito della riforma del 220 del 2012. In particolare una delle più rilevanti riguarda la soglia a di sopra della quale diventa obbligatoria in un condominio la nomina dell’amministratore. Ebbene oggi la nomina è obbligatoria quando il numero dei condomini è superiore a otto. 

Tuttavia l’assemblea dei condomini lo nomina e il suo incarico dura un anno. Alla scadenza annuale l’amministratore è tenuto a convocare l’assemblea per decidere se votare il rinnovo del suo incarico oppure nominare un nuovo professionista. Se invece l’assemblea non viene convocata rimane in carica in regime di “prorogatio” fino all’effettivo insediamento del sostituto.

Cambio dell’amministratore di condominio, la sfiducia

Altro modo che si ha per cambiare l’amministratore è quello di sfiduciarlo, da parte dei condomini. Questo può avvenire anche prima della scadenza annuale, ma serve il quorum necessario e previsto per legge:

  • maggioranza dei presenti in assemblea (50%+1);
  • che rappresentino almeno metà dei millesimi dell’edificio (500/1.000)

La sfiducia può essere fatta quando occorrono gravi motivi  o per non svolge le funzioni per le quali è chiamato ad operare. Infatti l’articolo 1129, comma 11, del codice civile stabilisce che l’amministratore può essere revocato mediante ricorso al giudice quando non rende il conto della gestione oppure quando incorre in gravi irregolarità.

Cosa si intende per gravi irregolarità?

E’ la stessa norma a determinare quali sono le gravi irregolarità che può commettere un amministratore di condominio:

  • l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale,
  • il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore e altri casi previsti dalla legge;
  • la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell’assemblea;
  • la mancata apertura ed utilizzazione di un conto intestato al condominio;
  • la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomini;
  • l’aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;
  • qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l’aver omesso di curare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione coattiva;
  • la mancata tenuta dei registri di anagrafe condominiale, dei verbali di assemblea, della nomina e revoca dell’amministratore, della contabilità;
  • l’inosservanza da parte dell’amministratore condominio obbligo di rendere comunicazione al condomino che ne faccia richiesta dell’attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso;
  • l’omessa o incompleta o inesatta comunicazione dei propri i propri dati anagrafici e professionali, del codice fiscale, o, se si tratta di società, della sede legale e la denominazione, del locale ove si trovano i registri suddetti, nonché dei giorni e delle ore in cui ogni interessato, previa richiesta all’amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata.

 

Francesca Cavaleri

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