Il bonus mobili e elettrodomestici è stato di recente oggetto di una precisazione da parte dell’Agenzia delle Entrate in presenza di CILA di ristrutturazione.
Il bonus mobile ed elettrodomestici è una detrazione Irpef per l’acquisto appunto di mobili e grandi elettrodomestici per un immobile oggetto di ristrutturazione. L’importo massimo della detrazione è pari a 5 mila euro per il 2024 comprensivo delle eventuali spese di trasporto e montaggio. L’importo deve essere ripartito in dieci quote annuali di pari importo.
Può beneficiare della detrazione chi acquista entro il 31 dicembre 2024 mobili ed elettrodomestici nuovi di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori e ha realizzato interventi di ristrutturazione edilizia a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei beni.
Riportiamo uno dei dubbi che principalmente si pone chi deve effettuare lavori in ristrutturazione ed ha presentato regolare CILA. La CILA, comunicazione di inizio lavori asseverata, è una pratica edilizia che contiene i lavori da realizzare ed è asseverata da un tecnico abilitato.
Ecco cosa ha chiesto un lettore alla rubrica dell’Agenzia delle Entrate, in merito all’argomento. “L’anno scorso ho acquistato un immobile e qualche mese dopo ho presentato una Cila per ristrutturazione. Dopo aver completato i lavori ho acquistato dei mobili e degli elettrodomestici di ultima generazione. Volevo chiedervi se posso portare in detrazione il 50% del massimale di 8.000 euro nella dichiarazione 2024, anche se ho fatto la Cila e l’acquisto dei mobili nello stesso anno“.
L’aver acquistato i beni mobili ed elettrodomestici nello stesso anno in cui è stata presentata la Cila non impedisce al contribuente di poter richiedere l’agevolazione fiscale. Le principali condizioni da rispettare sono:
Ai fini del riconoscimento il pagamento, si ricorda, che deve essere effettuato con bonifico o carta di debito o credito. Non è consentito, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento non tracciabili.
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