La presunzione legale bancaria scatta anche sui redditi dei lavoratori autonomi, ecco le ultime pronunce da parte della Cassazione.
Continua la lotta contro l’evasione fiscale da parte del Fisco per individuare i “furbetti“. In questa lotta si colloca il meccanismo delle indagini bancari diventato uno degli strumenti di cui si avvale l’Agenzia delle Entrate per individuare i redditi evasi sia sulle persone fisiche che sulle imprese.
Tuttavia lo strumento delle indagini bancari prevede che ci sia una presunzione, per cui i movimenti sui conti finanziari possono essere utilizzata dal fisco ai sensi dell’art. 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. n. 600/1973, per fondare i propri accertamenti relativi ai maggiori redditi da recuperare a tassazione. Le indagini possono essere effettuati sugli accrediti, per paura di eventuali redditi non dichiarati e sulle uscite monetarie, in cui deve essere ben chiaro il destinatario e la causale dell’operazione.
Di recente la Corte di Cassazione ha di nuovo affrontato il problema della presunzione legale bancaria attraverso due ordinanze, le n. 21220 e 21214, riaffermandone la piena applicabilità – riguardante i versamenti su conto corrente – non solo ai redditi d’impresa, ma anche per quelli di lavoro autonomo.
Quindi i soldi versati sul conto corrente, se non giustificati, sono da ritenersi come reddito NON dichiarato. Pertanto rappresentano una somma di denaro che “non è in regola” con la dichiarazione dei redditi, tassabile dal Fisco. La Cassazione ha tenuto a chiarire che la presunzione bancaria deve applicarsi anche ai lavoratori autonomi e non solo alle imprese e persone fisiche.
Un lavoratore era ricorso in Cassazione sostenendo l’illegittimità degli avvisi di accertamento che aveva ricevuto sul suo conto corrente, svolgendo lui attività di lavoratore autonomo. Ma quegli accertamenti non riguardavo guadagni da prestazione di lavoro, quindi non costituiscono reddito. La Corte ha chiarito che niente è cambiato in merito alla presunzione legale disposta dall’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 e che, quindi, in relazione “ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo”, essi debbano essere posti alla base della quantificazione del reddito.
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