Credito di imposta su investimenti, come recuperarlo se la fattura è stata già emessa

Si può recuperare il credito di imposta sull’acquisto di beni di investimento anche se la fattura è stata già emessa? La risposta è positiva, e questo può avvenire sia per la fattura cartacea che per quella elettronica. In questo modo, si può recuperare l’agevolazione vigente sull’acquisto di impianti, macchinari e attrezzature maturando il credito di imposta.

Per quali beni l’azienda può richiedere il credito di imposta fino al 30 giugno 2022?

La finanziaria 2021 ha stabilito che per gli investimenti fatti fino al 30 giugno 2022 spetti il credito di imposta pari al 45% del prezzo di acquisto. L’aliquota va applicata al netto dell’Iva. Il credito di imposta spetta nella misura piena per le imprese con sede nelle regioni del Sud Italia e del 30% per quelle situate in Abruzzo o in Molise. Per usufruire del credito di imposta, e dunque anche per i controlli successivi all’emissione della fattura, è necessario rispettare determinate regole.

Cosa avviene se si compra un impianto o un’attrezzatura senza l’indicazione in fattura?

Infatti, può capitare che il fornitore abbia venduto l’impianto, l’attrezzatura o il macchinario senza che l’azienda che ha comprato il bene abbia potuto beneficiare del credito di imposta. E che dunque sulla fattura non abbia indicato gli estremi dell’agevolazione. In questi casi è possibile recuperare l’eventuale mancanza degli estremi della fattura.

Cosa deve contenere la fattura per avere il credito di imposta sugli investimenti?

Infatti, è previsto per accedere al credito di imposta sull’acquisto di determinati sistemi e attrezzature rientranti nelle agevolazioni che sulla fattura e sugli altri documenti attestanti l’avvenuto acquisto sia riportato il riferimento alla norma che contiene l’agevolazione. In mancanza, e al compimento dei controlli, l’agevolazione stessa può essere revocata.

Credito di imposta, si può recuperare anche se la fattura è stata già emessa?

Prima dunque che avvengano i controlli, il richiedente il beneficio può regolarizzare il documento (ovvero la fattura) riportando gli estremi della norma sulla fattura originale. La regolarizzazione deve avvenire con scrittura indelebile ed eventualmente anche utilizzando un timbro apposito.

Come recuperare il credito di imposta sulle fatture elettroniche?

Sulle fatture elettroniche, invece, si può procedere in due modi:

  • stampando il documento di spesa e inserendo la scritta indelebile;
  • riportare l’integrazione elettronica unendola all’originale. In questo caso, bisogna conservare le due copie, l’ultima della quale deve essere un apposito file. Pertanto, il file deve essere allegato alla fattura elettronica originaria per l’invio al Sistema di interscambio (Sdi).

Per quali acquisti di beni strumentali si può avere di più di credito di imposta?

Il recupero del credito di imposta per investimenti in attrezzature, in sistemi o in impianti può far arrivare il beneficio fino al 95%. Infatti, la Finanziaria 2021 prevede che per l’investimento sostenuto entro il 30 giugno 2022 la percentuale del 45% possa essere maggiorata di un ulteriore 10% se entro il 31 dicembre 2021:

  • l’ordine sia stato accettato dal venditore;
  • sia stato anticipato dall’azienda che compra almeno un quinto del costo del bene acquistato.

Per gli acquisti sostenuti direttamente nel 2022, invece, il credito di imposta aggiuntivo è del 6%.

Per quali investimenti in sistemi, attrezzature e impianti si può arrivare al 95% di credito di imposta?

Alle percentuali sopra indicate, si possono aggiungere altre aliquote di credito di imposta per determinati beni rientranti nelle agevolazioni dell’Industria 4.0. Infatti, il credito di imposta aggiuntivo cresce dal 10 al 50% e dal 6 al 40% nei casi di acquisto:

  • di beni strumentali che funzionino con sistemi computerizzati o mediante sensori;
  • per sistemi che possano garantire la qualità e la sostenibilità;
  • di beni strumentali che implementino l’interazione dei macchinari con i lavoratori garantendo maggiore sicurezza sul posto di lavoro.

Rispettando tutte le norme previste per l’assegnazione del credito di imposta, il beneficio può arrivare fino al 95% del costo di acquisto dei macchinari, attrezzature e sistemi, indistintamente per ciascun settore di attività.

Quali sono le condizioni che la Finanziaria 2021 richiede per avere il credito di imposta?

Per ottenere il credito di imposta è necessario che l’azienda compratrice sia in regola con determinati obiettivi e normative. Infatti, l’azienda che richiede l’agevolazione deve essere in regola con il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali nei confronti dei dipendenti. Inoltre, è necessario che l’azienda stessa applichi correttamente le regole sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

Esonero contributivo aziende e autonomi del settore agricolo, domanda entro 30 giorni

Al via la presentazione delle domande delle aziende e degli autonomi del settore agricolo. Con la circolare di ieri, 4 novembre, l’Inps ha previsto 30 giorni di tempo per presentare l’istanza. Si tratta dell’esonero contributivo contenuto negli articoli 16 e 16 bis del decreto legge numero 137 del 2020. Il periodo di fruizione va da novembre 2020 a gennaio 2021.

Esonero contributivo agricoltura: chi può presentare domanda

Ammessi alla presentazione della domanda di esonero contributivo sono i lavoratori autonomi e le aziende rientranti nella filiera dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura. Il termine per la presentazione della domanda è fissato in 30 giorni a partire dalla data del 4 novembre 2021.

Come inviare la domanda di esonero contributivo per i lavoratori autonomi e le aziende agricole

Nel messaggio 3774 di ieri l’Inps specifica che le aziende con i dipendenti e quelle assuntrici di manodopera agricola che posseggano la Cida debbano presentare domanda mediante il modello messo a disposizione dal portale dedicato alle agevolazioni (ex DiResCo). I lavoratori autonomi invece devono presentare domanda nel “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura” disponibile nella sezione “Comunicazione Bidirezionale”. Infine per inoltrare la domanda è necessario andare nella sezione “Invio comunicazione”.

Domanda autonomi agricoli, le sezioni 3.1 e 3.12

Lavoratori autonomi e aziende agricole, nella presentazione della domanda, devono indicare se concorrere all’esonero previsto dalla sezione 3.1 e/o della sezione 3.12. Nel caso in cui la domanda si presentata per entrambe le sezioni, la somma delle quote di esonero deve corrispondere all’imposto dell’esonero richiesto.

Datori di lavoro agricolo che hanno presentato domanda di esonero contributivo

I datori di lavoro riceveranno il risultato di accoglimento della domanda di esonero agricolo per posta elettronica certificata (Pec). In ogni modo, l’esito della domanda si può consultare nel Portale delle Agevolazione (ex DiResCo). L’importo accordato dall’Inps in via definitiva non può essere superiore, comunque, alla contribuzione datoriale da versare dal 1° novembre 2020 al 31 gennaio 2021.

Lavoratori autonomi in agricoltura che presentano la domanda di esonero contributivo

Per i lavoratori autonomi in agricoltura che presentano la domanda di esonero contributivo, gli importi sono già riportati nel modello precompilato. Nel modulo è riportato separatamente l’importo dell’esonero per l’anno 2020 (per i mesi di novembre e dicembre 2020) e per l’anno 2021 (il mese di gennaio, utile alla domanda).

Lavoratori iscritti alla Gestione dei contributi quali diretti, mezzadri e coloni

La circolare Inps del 4 novembre specifica che i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, dei mezzadri e dei coloni per i quali non sia avvenuto il calcolo dei contributi con l’emissione del 2021 possono, in ogni modo, inoltrare la domanda di esonero contributivo. Sarà l’Inps a provvedere a elaborare il prospetto di calcolo della contribuzione per l’emissione 2021 e a fornire gli importi delle rate da versare nel “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura”.

Cassa integrazione, al via la nuova piattaforma Uni-Cig

È in arrivo il nuovo servizio per la presentazione della domanda unificata Uni-Cig per i trattamenti della cassa integrazione in deroga, in deroga plurilocalizzata e per l’assegno ordinario con la causale “Covid-19”. Ne dà comunicazione l’Inps con il messaggio numero 3727 del 29 ottobre 2021.

Nuova piattaforma Inps per la Cig

L’istituto previdenziale informa del sostanziale rinnovamento e della semplificazione della procedura per gestire gli ammortizzatori sociali. L’obiettivo è quello di assicurare una piattaforma che possa ridurre i tempi della definizione e della liquidazione della prestazioni. La nuova procedura consentirà dunque di presentare la “Domanda Unificata della Cassa integrazione guadagni Uni-Cig”.

Le linee guida della nuova piattaforma Inps per gli ammortizzatori sociali

La nuova piattaforma Uni-Cig punta a innovare la domanda degli ammortizzatori sociali in due modi. Il primo è quello di uniformare i quadri della compilazione delle domande di cassa integrazione. Il secondo consentirà di effettuare tutta una serie di controlli automatizzati sia mentre si compila la domanda che successivamente al suo invio. A vantaggio delle imprese, in questo modo, il sistema consentirà di ridurre gli eventuali errori nella presentazione delle domande. Si eviterà, altresì, che le imprese, gli uffici e gli intermediari abilitati possano presentare una domanda errata che comporti il mancato accoglimento, anche in parte, dell’istanza.

Quali sono le novità della nuova piattaforma per la cassa integrazione?

La nuova piattaforma Uni-Cig consentirà una modalità più immediata alle imprese di compilare la domanda della cassa integrazione. Le istanze dovranno indicare, come avviene attualmente:

  • le date di inizio e di termine effettivo del periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa;
  • il numero dei lavoratori per i quali si presenta domanda;
  • le ore oggetto di integrazione salariale.

La piattaforma permetterà di allegare alla domanda il file, in un nuovo formato semplificato, all’interno del quale dovranno essere contenuti i codici fiscali dei lavoratori per i quali si richiede il trattamento di cassa integrazione. Nel caso in cui si richieda l’anticipo del 40% del trattamento, dovranno essere indicati anche gli Iban e le ore oggetto della richiesta stessa.

Eventuali errori nella compilazione della domanda di cassa integrazione con Uni-Cig

Ulteriore novità della nuova piattaforma di richiesta della cassa integrazione Uni-Cig consiste proprio nel fatto che il sistema, già nel momento in cui si procede con l’inserimento dei dati, farà segnalazione di eventuali errori e anomalie. Il sistema, in ogni modo, consentirà di completare la domanda: il richiedente può inserire eventuali motivazioni nel campo predisposto appositamente per fornire informazioni utili alla domanda.

Invio della domanda di cassa integrazione con la nuova piattaforma Uni-Cig

Una volta inoltrata la domanda di cassa integrazione con la nuova piattaforma Uni-Cig, il sistema effettuerà in maniera immediata e automatica, una serie di controlli formali. Tali controlli servono a verificare che la domanda sia ricevibile. A esito positivo del sistema circa la domanda stessa, la procedura termina con l’assegnazione di un ticket e di un numero di protocollo dell’istanza.

Ulteriore verifica dopo aver inviato la domanda di ammortizzatori sociali con Uni-Cig

Dopo aver inviato la domanda di cassa integrazione con il sistema Uni-Cig, l’istanza verrà sottoposta a un’ulteriore controllo. In questa fase verranno analizzati i requisiti di accesso al trattamento di cassa integrazione attraverso il controllo dell’elenco dei beneficiari allegato dall’impresa. Eventuali errori o anomalie risulteranno nei report degli esiti. L’impresa, in questo caso, può procedere con la correzione delle anomalie nel termine di 5 giorni. In mancanza di correzioni, la domanda verrà ugualmente inviata alla struttura competente per territorio per la fase successiva di istruttoria.

Modello AA7/10

Il modello AA//10 deve essere utilizzato per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati e cessazione di attività da parte dei soggetti diversi dalle persone fisiche.

 Il modello, compilato a macchina o a stampatello in tutte le sue parti e sottoscritto dal dichiarante, deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di inizio attività ovvero dalla data di variazione di qualsiasi dato comunicato in precedenza o dalla data di cessazione dell’attività stessa

Di seguito potete trovare sia il modello che le istruzioni per la compilazione.