Indennità di disoccupazione per collaboratori (DIS-COLL): come funziona

L’indennità DISCOLL spetta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno perso involontariamente l’occupazione e che sono iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata presso l’INPS.

Risultano esclusi dall’indennità DIS-COLL: gli amministratori e i sindaci, iscritti in via esclusiva alla gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.


Dis Coll a chi spetta e a chi no

In altre parole, l’indennità di disoccupazione DIS-COLL spetta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015. Al contrario, non spetta:

  • agli amministratori ed i sindaci;
  • i collaboratori titolari di pensione o assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
  • i titolari di Partita Iva;
  • gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio.

La domanda per il riconoscimento dell’indennità DIS-COLL deve essere presentata all’INPS, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali. Direttamente dal portale internet del sito dell’Inps (accesso mediante pin dispositivo o Spid), mendiate i servizi telematici offerti da Enti e Patronati o anche mediante Contact Center integrato INPS, al numero verde gratuito da rete fissa 803164 oppure al numero 06164164 da rete mobile.

La domanda dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro sessantotto giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione, che decorrono:

  • dalla data di cessazione dell’ultimo contratto di collaborazione. Qualora nel corso dei sessantotto giorni si verifichi un evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili, il termine rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento e riprende a decorrere al termine dello stesso per la parte residua;
  • dalla data di cessazione del periodo di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati.

Infine, si precisa che la durata della DIS-COLL sarà corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l’evento stesso.

Dl Sostegni: 2400 euro agli stagionali e 3 mensilità del Reddito di Emergenza

Il decreto Sostegni è stato approvato lo scorso 19 marzo 2021. Una lunga attesa che ha fatto crescere il malessere delle categorie più colpite dalle restrizioni derivanti dalle chiusure del Covid-19.

Draghi, nella conferenza stampa ha subito chiarito che “I capisaldi del decreto sono il sostegno alle imprese, al lavoro e l’aiuto contro la povertà”.

Il Dl Sostegni prevede aiuti per un totale di 32 miliardi. I primi pagamenti per le imprese e le partite Iva inizieranno l’8 aprile. In particolare, per gli aiuti alle imprese sono previste cinque fasce di ricavi con percentuali differenziate di sostegno economico.

Altri aiuti confermati dal dl Sostegno sono:

  • la proroga della cassa integrazione,
  • il blocco dei licenziamenti,
  • il Reddito di Cittadinanza e il Reddito di Emergenza per le persone meno abbienti della popolazione.

Nello specifico, per quando riguarda il Reddito di Emergenza, le mensilità disposte saranno 3. Una novità prevista è la cancellazione delle vecchie cartelle esattoriali fino a 5mila euro tra il 2000 e il 2010 (anzichè 2015), ma solo per chi rientra in un tetto di reddito di 30mila euro.

Indennizzi decreto sostegni

Inoltre, sono stati confermati gli indennizzi per i settori più colpiti dalle misure anti Covid. In particolare, per gli stagionali del turismo è stato rinnovato il bonus onnicomprensivo, con importi ridotti rispetto a quanto inizialmente previsto: 2.400 euro in tutto per i tre mesi di sospensione di lavoro a fronte dei 3.000 annunciati in partenza.

I beneficiari di tale bonus dovrebbero essere gli stessi dei mesi precedenti ovvero:

  • autonomi occasionali privi di partita IVA;
  • incaricati di vendita a domicilio;
  • lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri nel 2019 e con un reddito derivante non superiore a 35.000 euro;
  • lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri nel 2019 e con un reddito derivante non superiore a 75.000 euro;
  • lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali,
  • stagionali o lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • stagionali di settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali;
  • intermittenti.

Infine, il Decreto Sostegno ha previsto una novità per la scuola, ovvero, di consentire l’assenza del personale scolastico di ogni ordine e grado per la somministrazione del vaccino anti-Covid.

Per far fronte a tali assenze del personale scolastico sono stati stanziati 300 milioni di euro. Inoltre, tra le altre cose sono stati previsti servizi per il supporto e l’assistenza psicologica e pedagogica derivanti dalla Pandemia rivolti a studenti e personale scolastico.

Assegno di maternità per autonomi: come funziona in regime ordinario e forfettario

La maternità è un diritto che spetta oltre che alle dipendenti con contratto di lavoro subordinato, anche alle lavoratrici in possesso di Partita Iva sia in regime forfettario sia ordinario.

In particolare, il Regime Forfettario è un regime fiscale agevolato, destinato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni. In altre, parole un regime fiscale che prevede delle semplificazioni fiscali e contabili, per lo svolgimento della propria attività autonoma. Si precisa che, il diritto alla maternità verrà riconosciuto anche nel caso di adozioni o affidamenti.

Se si possiede Partita Iva a chi spetta la maternità

Per poter avere diritto alla maternità, dovrai necessariamente essere in regola con il pagamento dei contributi (anche quelli riguardanti il periodo di maternità), ed essere iscritta alla gestione dell’Inps.

Le attività con partita Iva che danno diritto alla maternità sono le seguenti:

  • Artigiana
  • Commerciante
  • Coltivatrice diretta
  • Colona
  • Mezzadra
  • Imprenditrice agricola professionale
  • Pescatrice autonoma della piccola pesca

L’indennità di maternità per partita Iva, non differisce da quella di qualsiasi altro dipendente ovvero avrà la durata di 5 mesi (per i due mesi antecedenti al parto e per i tre mesi successivi).

Un’importante differenza che caratterizza solamente la maternità per chi possiede Partita Iva è rappresentata dal fatto che si potrà continuare a svolgere la propria attività professionale anche durante il periodo di maternità.

La domanda per l’indennità di maternità per le lavoratrici con Partita Iva andrà presentata mediante il servizio dedicato sul portale dell’Inps. Tale indennità può essere richiesta anche se l’iscrizione alla propria gestione è avvenuta successivamente alla data di inizio del periodo di maternità.

Infine, per quando riguarda l’ammontare dell’indennità di maternità per chi possiede una Partita Iva consiste nel versamento di cinque mensilità retribuite all’80% del reddito professionale dichiarato nel secondo anno precedente a quello in cui viene presentata la domanda di indennità.

Inoltre, nei primi tre anni di vita del bambino, sono previsti sei mesi di congedo parentale, durante i quali può percepire un’indennità pari al 30% della retribuzione.

Assegno ordinario di invalidità, la pensione con 5 anni di contributi anche per autonomi

L’assegno ordinario di invalidità (da non confondere con l’assegno di invalidità civile) è una prestazione economica, non reversibile, erogata ai lavoratori dipendenti ed autonomi con infermità fisica o mentale, che determini una riduzione, superiore ai 2/3, della capacità lavorativa. Tale assegno può essere riconosciuto, qualora il lavoratore abbia accreditati cinque anni di contribuzione, di cui tre nel quinquennio precedente alla data di presentazione della domanda amministrativa.

Nello specifico, uno dei requisiti necessari per il riconoscimento dell’assegno di invalidità, risulta essere quello contributivo. L’assegno infatti potrà essere erogato ai lavoratori che hanno versato i contributi da almeno 5 anni e che risultino accreditati o versati a loro favore almeno 5 anni di contribuzione di cui 3 nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda amministrativa con la quale si chiede la prestazione.

Da chi può essere richiesto l’assegno ordinario di invalidità? Esso, può essere chiesto dai lavoratori dipendenti, dagli autonomi e dai lavoratori parasubordinati. Per la sua richiesta, non esiste un requisito anagrafico ma solo un requisito medico-legale ed uno contributivo.  Per quando riguarda il requisito medico legale è necessario che l’assicurato abbia una capacità di lavoro ridotta in modo permanente, a causa di infermità o di un difetto fisico o mentale, a meno di un terzo.

La durata dell’assegno

La prestazione previdenziale è riconosciuta per un periodo di tre anni ed è confermabile, su domanda del titolare, per ulteriori tre anni. La domanda di conferma va presentata entro i 6 mesi dalla data di scadenza. Dopo tre riconoscimenti consecutivi l’assegno di invalidità è confermato automaticamente. Per quando, riguarda l’importo dell’assegno verrà calcolato sulla base dei contributi effettivamente versati.

Gestione Separata, ecco quando non serve l’iscrizione

La Gestione separata istituita presso l’INPS ha lo scopo di garantire una serie di prestazioni previdenziali a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti. Essa opera con regole diverse rispetto alla gestione che si occupa dei dipendenti: dall’iscrizione sino al versamento dei contributi.

Cerchiamo quindi di capire nel dettaglio le caratteristiche ed il funzionamento della Gestione separata. Innanzitutto, è utile chiarire chi deve iscriversi, ecco i lavoratori interessati:

  • Liberi professionisti privi delle rispettive casse di previdenza;
  • Liberi professionisti con cassa di previdenza che svolgono attività per le quali non è previsto l’obbligo di iscrizione alla stessa ;
  • Lavoratori autonomi occasionali;
  • Collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co);
  • Associati in partecipazione.
  • Venditori a domicilio;
  • Spedizionieri doganali non dipendenti;
  • Assegnisti di ricerca;
  • Destinatari di borse di studio per la frequenza ai dottorati di ricerca;
  • Amministratori locali.

I soggetti interessati sono tenuti ad iscriversi alla Gestione separata al momento dell’instaurazione del primo rapporto ( l’iscrizione avviene mediante il portale telematico dell’INPS).

Gestione separata Inps: quali prestazioni sono garantite

Come anticipato, le prestazioni garantite dalla Gestione separata sono:

  • Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti;
  • Assegni familiari;
  • Indennità di malattia per degenza ospedaliera;
  • Indennità di malattia, maternità, per congedo parentale e di disoccupazione.

Come si legge nella legge 335/1995 l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS sorge nei confronti di quei soggetti che esercitano una delle suddette professioni in via abituale.

Tuttavia la mancanza del requisito dell’abitualità – o della prevalenza – dell’attività lavorativa non esonera a prescindere dall’iscrizione. Questo perché la legge 326/2003 ha esteso l’obbligo assicurativo anche a coloro che, pur svolgendo l’attività professionale in maniera occasionale, hanno un reddito (derivante da questa) superiore ai 5mila euro. Pertanto, si deduce che le su elencate categorie professionali possono non iscriversi alla Gestione separata INPS se non sussiste le seguenti due condizioni:

  • svolgimento dell’ attività in maniera abituale;
  • produzione di un reddito derivante dall’ attività inferiore ai 5mila euro.

Nel caso contrario, i lavoratori hanno il dovere d’iscrizione e di pagare i contributi previsti, i quali si calcolano in base alle aliquote comunicate dall’INPS.

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Assegno unico per i figli a carico anche per lavoratori autonomi, le novità

L’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è una prestazione economica erogata dall’INPS ai nuclei familiari di alcune categorie di lavoratori dipendenti e anche autonomi.

Assegno unico per autonomi

A partire da luglio 2021 sarà riconosciuto l’assegno unico, ovvero un sostegno, il cui importo varia a seconda della condizione economica del nucleo familiare. L’importo dell’assegno unico sarà composto da una quota fissa e una variabile, la parte variabile è calcolata in base al numero dei figli e alla loro età, oltre che sulla base del coefficiente dell’Isee.

In particolare:

  • Quota fissa dai 50 ai 100 euro;
  • Quota variabile che tiene conto del Reddito ISEE.

L’importo mensile dovrebbe aggirarsi da 200 a 250 euro per ogni figlio. L’assegno, verrà esteso anche ai lavoratori autonomi e agli incapienti.

Chi sono gli incapienti? Sono i soggetti non tenuti a pagare l’Irpef perché hanno un reddito troppo basso secondo i limiti fissati dalla norma (articolo 14 del Dl 63/2013, nella versione riscritta dalla manovrina). In sintesi si tratta dei contribuenti che hanno redditi di lavoro dipendente o assimilati, e dichiarano un reddito complessivo non superiore a 8mila euro annui, e dei pensionati con pensione fino a 7.500 euro, redditi di terreni fino a 185,92 euro e il reddito della sola abitazione principale (e pertinenze).

L’assegno unico per i figli dovrebbe essere erogato dal 1° luglio 2021. L’Inps erogherà l’assegno per ogni figlio, dal 7 mese di gravidanza al 21 anno di età.

La domanda deve essere presentata:

  • dai lavoratori dipendenti privati al datore di lavoro con modello ANF/DIP (SR 16)
  • dai lavoratori titolari di prestazioni previdenziali alla Sede INPS territorialmente competente sulla base della residenza del richiedente con il modello ANF/PREST (SR 32)
  • dai pensionati da lavoro dipendente alla Sede INPS territorialmente competente sulla base della residenza del richiedente con gli appositi modelli (ad esempio: AP 01 anzianità, AP 02 vecchiaia e AP 57 VO IO).

Certificazione Unica 2021: disponibile sul sito dell’Inps

La Certificazione Unica ( CU) 2021, relativa ai redditi percepiti nel 2020, è disponibile per chi ha INPS come sostituto di imposta.

Da ieri 17 marzo, l’istituto dell’Inps, per agevolare il più possibile i servizi a distanza, mette a disposizione di tutti gli utenti diverse modalità alternative per acquisire la  Certificazione Unica ( CU) 2021. Vediamo quali sono nel dettaglio le differenti modalità di acquisizione.

Certificazione Unica 2021

Innanzitutto, la Certificazione Unica ( CU) 2021 potrà essere acquisita mediante l’accesso con le proprie credenziali (SPID,CIE, CNS o PIN), al servizio dedicato . Il servizio consente la stampa del modello della CU 2021, necessario per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Va precisato, che i pensionati possono utilizzare il cedolino della pensione.

Altra modalità, che permette di acquisire e scaricare (previo accesso con le proprie credenziali), la Certificazione Unica ( CU) 2021, è quella tramite l’app INPS Mobile da smartphone o tablet, disponibile per dispositivi Android e Apple iOS.

Inoltre, la CU 2021 potrà essere richiesta mediante in formato elettronico all’indirizzo richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it,  per i soggetti titolari di PEC. Infine, a decorrere dal prossimo 30 marzo, si potrà effettuare anche la richiesta di il spedizione al proprio domicilio, all’indirizzo richiestacertificazioneunica@inps.it, per i soggetti titolari di mail ordinaria.

Da precisare che, la richiesta della CU 2021 potrà essere effettuata anche telefonicamente ad uno dei seguenti numeri verdi: 800 434 320, sia da rete fissa che mobile o al Contact center INPS al numero verde 803 164 da rete fissa o 06 164 164 da rete mobile (con costi varabili in base al piano tariffario).

Infine, si precisa che per i cittadini di oltre 75 anni titolari di indennità di accompagnamento, speciale o di comunicazione, è stato attivato il servizio “Sportello Mobile”, e che, la Certificazione Unica può essere richiesta anche da persona delegata o dagli eredi del titolare deceduto.

Per approfondire leggi anche:

Dichiarazione redditi 2021: le date e le scadenze di 730 precompilato e Redditi PF

Anche quest’anno come ormai accade da qualche anno, l’Agenzia delle Entrate renderà disponibile la dichiarazione precompilata sul sito dedicato infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it. La dichiarazione pre-compilata sarà disponibile per lavoratori dipendenti, pensionati, lavoratori a progetto e Co.Co.Co.

Dichiarazione redditi 2021

Quest’anno 2021, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato che il decreto Sostegni prevede la proroga dei termini per la conservazione delle fatture elettroniche e quelli per la trasmissione della Certificazione Unica. Per questo, l’Agenzia delle Entrate proroga anche la scadenza per la dichiarazione 730 precompilata 2021.

Un’ulteriore proroga dei termini, al 31 marzo 2021, è prevista anche la trasmissione telematica della Certificazione Unica all’Agenzia delle Entrate e della consegna della stessa ai contribuenti. Di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che per i contribuenti la scadenza del 730 precompilato 2021 slitti al 10 maggio .

Il 730 precompilato sarà disponibile per il lavoratori a partire dal 10 maggio 2021 (inizialmente prevista come data il 30 aprile ma lo slittamenti del termine di invio della CU ha portato ad uno slittamento anche della messa a disposizione del 730 precompilato) sul sito dell’Agenzia delle Entrate al quale è possibile accedere o con il PIN dei servizi telematici dell’ADE o con SPID, Carta di identità elettronico o Carta Nazionale dei Servizi. Sebbene, i contribuenti potranno iniziare a modificare o trasmettere la dichiarazione precompilata, a partire dal 14 maggio.

La dichiarazione con il modello 730 dovrà essere presentata entro il prossimo 30 settembre 2021.

Per quando riguarda, il Modello Redditi delle Persone Fisiche – PF, ovvero, la dichiarazione alternativa al Modello 730, per gli autonomi in possesso di partita Iva, dovrà essere presentato entro il 30 novembre 2021.

Bonus 1000 euro Decreto Sostegni: a quali lavoratori è destinato?

Il Dl Sostegno è un provvedimento molto atteso, in particolare dalle piccole e medie imprese e le Partite IVA, nonché i lavoratori del settore turistico, gravemente danneggiato dall’emergenza Covid. Al momento, quasi certamente, esso dovrebbe prorogare la cassa integrazione e il blocco dei licenziamenti e dovrebbe estendere i ristori a una platea di beneficiari molto ampia.

In particolare, per gli stagionali e per il comparto turistico dovrebbe essere rinnovato il bonus di 1000 euro, che probabilmente sarà erogato per tre mensilità. Quali saranno i lavoratori destinatari del bonus del valore di 1000 euro? Con molta probabilità, le categorie di lavoratori interessate dal beneficio economico di 1000 euro saranno le stesse individuate dal Dl Agosto. Eccole elencate nello specifico:

  • lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dello spettacolo;
  • lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori autonomi occasionali;
  • lavoratori incaricati alle vendite a domicilio.

Pertanto, la domanda potrebbe essere presentata non solo dagli stagionali in possesso dei requisiti richiesti, ma anche dalle sue elencate categorie di lavoratori. I soggetti interessati alla presentazione della domanda potranno provvede a farlo sia autonomamente mediante l’accesso al portale dell’Inps o in alternativa, mediante Caf o Patronati. Al momento, la finestra sul sito dell’Inps non è ancora attiva per inoltrare la domanda, in quanto il Dl Sostegno non è ancora stato approvato. Le credenziali di accesso ai servizi Inps sono le seguenti: vecchio Pin di accesso Inps; Spid di livello 2 o superiore; Carta di identità elettronica 3.0 (CIE); Carta nazionale dei servizi (CNS).