5 per mille 2016, come beneficiarne

Come ogni anno, in periodo di dichiarazione dei redditi parte la grande giostra del 5 per mille. Una giostra che viene fatta partire dall’Agenzia delle Entrate con le istruzioni operative che gli enti devono seguire per essere ammessi all’elenco dei destinatari del 5 per mille.

Ricordiamo che il 5 per mille è una misura fiscale destinata al sostegno di enti ecclesiastici, associazioni di volontariato, Onlus, associazioni di promozione sociale, associazioni e fondazioni di diritto privato, associazioni sportive dilettantistiche, enti della ricerca scientifica e università, per le quali i contribuenti possono destinare una parte del loro imponibile Irpef (il 5 per mille, appunto) a titolo di contributo di solidarietà.

Il termine ultimo per iscriversi all’elenco degli enti destinatari è il 9 maggio e per farlo è necessario utilizzare i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, Fisconline ed Entratel o servirsi di un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.

Unitamente alla domanda d’iscrizione per l’ammissione all’elenco dei destinatari del 5 per mille è necessario presentare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale attestare il possesso dei requisiti per poter accedere al 5 per mille, oltre alla fotocopia di un documento d’identità del rappresentante legale dell’associazione.

Una volta ricevute le candidature, a partire dal 14 maggio saranno disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate gli elenchi provvisori dei soggetti destinatari del 5 per mille 2016, divisi per categoria.

Qualora uno dei soggetti rilevi errori formali nell’iscrizione all’elenco del 5 per mille, può chiedere la correzione entro il 20 maggio, poiché dal 25 maggio è prevista la pubblicazione degli elenchi definitivi da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Gli enti ritardatari hanno comunque tempo fino al 30 settembre (con una sanzione di 250 euro) per presentare i documenti necessari all’iscrizione nell’elenco, con la condizione però che al 7 maggio fossero in possesso dei requisiti di legge. Dopo queste ultime correzioni e regolarizzazione, l’Agenzia delle Entrate potrà finalmente provvedere a pubblicare gli elenchi completi e corretti.

Ecco gli enti cui destinare il 5 per mille

La scelta dell’ente cui destinare il proprio 5 per mille della dichiarazione dei redditi è un momento importante per ogni contribuente. Ecco perché l’Agenzia delle Entrate ha finalmente reso noto di aver pubblicato gli elenchi provvisori degli iscritti al 5 per mille per l’esercizio finanziario 2015.

Ogni anno aumenta la quantità di potenziali beneficiari del 5 per mille; quest’anno, infatti, le Entrate hanno registrato quasi 1000 iscritti in più rispetto alle quasi 50mila richieste (49.071, per la precisione) del 2014.

Le liste provvisorie sono consultabili sul sito dell’Agenzia delle Entrate, all’interno della sezione “Documentazione – 5 per mille – 5 per mille 2015”. Sono quattro le categorie nelle quali sono stati divisi i richiedenti per il 2015: enti di volontariato, associazioni sportive dilettantistiche, enti della ricerca scientifica e dell’Università, enti della ricerca sanitaria.

A questi, si aggiungono da quest’anno i Comuni italiani, ai quali i cittadini possono scegliere di di destinare il loro 5 per mille per sostenere le attività sociali organizzate dal proprio Comune di residenza. Infine, i contribuenti possono scegliere di destinare il 5 per mille al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio.

5 per mille, i chiarimenti delle Entrate

Si avvicina il momento del 730 e, con esso, anche quello del 5 per mille e dell’8 per mille. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 13/E/2015 sul 5 per mille, per offrire chiarimenti e indicazioni, per l’anno in corso e per gli anni successivi, su che cosa fare e sulle tempistiche per accedere alla distribuzione del 5 per mille.

Secondo il dettato della Legge di Stabilità 2015, da quest’anno il 5 per mille dell’Irpef non è più un beneficio provvisorio da rinnovare di anno in anno ma qualcosa di strutturale alla dichiarazione dei redditi. Da questo 2015, poi, anche le Onlus impegnate nel settore della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale potranno accedere al contributo del 5 per mille.

Secondo quanto comunicano le Entrate, nell’elenco dei potenziali beneficiari del 5 per mille continuano a rientrare le Organizzazioni non governative riconosciute idonee dal ministero degli Esteri al 29 agosto 2014, quando è entrata in vigore della Legge n. 125 e inserite nell’elenco del ministero stesso.

Per il resto, il calendario del 5 per mille del 2015 non presenta differenze significative rispetto a quello del 2014. La campagna di iscrizione, partita il 26 marzo, terminerà il 7 maggio come lo scorso anno.

Online gli elenchi definitivi del 5 per mille

Sono stati aggiornati e messi online sul sito dell’Agenzia delle Entrate gli elenchi definitivi 2013 degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche che hanno chiesto di accedere al beneficio del 5 per mille.

D’ora in poi, dunque, è possibile consultare le liste, integrate rispetto a quelle dello scorso 14 maggio. Gli elenchi tengono conto delle correzioni di eventuali errori anagrafici, segnalati alla Direzione regionale dell’Agenzia territorialmente competente.

Prossimo passo, per i rappresentanti degli enti del volontariato presenti in lista, è quello di presentare, entro l’1 luglio, alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti i requisiti di ammissione all’elenco.

La dichiarazione deve riportare, in allegato, anche copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante che sottoscrive. Gli stessi tempi e le stesse regole valgono anche per le associazioni sportive dilettantistiche, i cui rappresentanti legali però dovranno presentare la documentazione richiesta alla struttura del Coni competente per territorio.

Anche quest’anno c’è posto per i ritardatari, che potranno presentare domanda d’iscrizione entro il 30 settembre, versando con F24 una sanzione di 258 euro (codice tributo “8115”). Naturalmente, i requisiti per l’accesso al beneficio del 5 per mille 2013 devono comunque essere posseduti alla data di scadenza delle domande di iscrizione, ovvero il 7 maggio per gli enti di volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche e il 30 aprile per gli enti della ricerca scientifica e dell’università e quelli della ricerca sanitaria.

Vera MORETTI

Da oggi iniziano le procedure per beneficiare del 5 per mille

Da oggi, e fino al 7 maggio, gli enti del volontariato e le associazioni sportive possono presentare all’Agenzia delle Entrate per essere ammessi al beneficio del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, in base alla scelta del contribuente, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2012.
Le risorse messe a disposizione per la quota del 5 per mille sono quantificate, per l’anno 2013, in 400 milioni di euro, come stabilito dall’articolo 23, comma 2, del decreto legge 95/2012 sulla spending review.

Il documento può essere compilato da:

  • enti del volontariato, per i quali l’Agenzia delle entrate provvede ad acquisire sia la domanda di iscrizione, sia la dichiarazione sostitutiva, sia a effettuare i controlli;
  • associazioni sportive dilettantistiche, per le quali l’Agenzia riceve le domande di iscrizione.

Le istruzioni per iscriversi negli elenchi del cinque per mille 2013, agli enti della ricerca scientifica e dell’università, agli enti della ricerca sanitaria e agli enti che effettuano attività di tutela, di promozione o di valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, sono fornitedalle rispettive Amministrazioni competenti.
Le domande vanno fatte pervenire, per via telematica, a Entratel o Fisconline e, dopo la chiusura di iscrizioni fissata per il 7 maggio, c‘è tempo fino al 20 maggio per correggere eventuali errori nei dati degli elenchi pubblicati sul sito dell’Agenzia entro il 14 maggio.

Gli enti di diritto privato, che operano senza finalità di lucro in settori di rilevanza sociale, più brevemente definiti “del volontariato”, sono tenuti, dopo l’iscrizione, a presentare anche, entro l’1 luglio (il 30 giugno è domenica), una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che attesti il possesso dei requisiti necessari per avere diritto al 5 per mille.

Dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e inviata per raccomandata con avviso di ricevimento, insieme a una fotocopia del documento di identità dello stesso rappresentante, alla direzione regionale delle Entrate nel cui territorio ha sede fiscale l’ente.
Per l’invio si può utilizzare anche la posta elettronica certificata. Gli indirizzi Pec delle direzioni regionali, come pure quelli postali, sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

I modelli per l’iscrizione sono unici per entrambe le categorie dei potenziali beneficiari, mentre quelli per la dichiarazione sostitutiva sono distinti: uno è riservato a Onlus ed enti del volontariato, un altro alle associazioni sportive dilettantistiche.
Inoltre, per facilitare gli adempimenti, il software, dopo l’iscrizione, predispone un modello di dichiarazione sostitutiva parzialmente compilato con gli elementi già forniti. Basta solo completare con i dati mancanti.

Le irregolarità, riguardanti iscrizione oltre il termine previsto, dichiarazione sostitutiva oltre il termine previsto, mancanza della fotocopia del documento d’identità del rappresentante legale da allegare alla dichiarazione sostitutiva, possono essere corrette fino al 30 settembre..

Per la regolarizzazione è necessario:

  • essere in possesso dei requisiti per l’ammissione al riparto della quota del cinque per mille alla data originaria di scadenza della domanda di iscrizione;
  • presentare la domanda di iscrizione e/o provvedere alla integrazione documentale (dichiarazione sostitutiva e copia del documento d’identità) entro il 30 settembre;
  • versare una sanzione di 258 euro con il modello F24, indicando il codice tributo 8115, senza possibilità di compensare l’importo.

Dopo la formazione degli elenchi, l’Agenzia delle Entrate procederà, entro il 14 maggio, a pubblicarli sul proprio sito internet, distinti per tipologia:

  • enti del volontariato
  • enti della ricerca scientifica e dell’università
  • enti della ricerca sanitaria
  • associazioni sportive dilettantistiche.

Le liste che saranno rese note al termine degli adempimenti amministrativi e dei relativi controlli, effettuati dagli uffici fiscali e dalle altre amministrazioni competenti, saranno distinte per “ammessi al beneficio” ed “esclusi dal beneficio”.
Gli elenchi degli organismi che svolgono attività di tutela, di promozione o di valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici sono pubblicati dal ministero per i Beni e le attività culturali.

Vera MORETTI

Aggiornati gli elenchi del 5 per mille

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul suo sito, nell’area dedicata al 5 per mille, gli elenchi aggiornati di coloro che sono stati ammessi al riparto delle somme per gli anni 2009 e 2010, dopo l’ampliamento dei termini per l’invio dell’integrazione documentale delle domande di iscrizione regolarmente presentate e la proroga accordata a quelle prodotte entro il 30 giugno 2010.

Ciò era stato deciso dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2012, che aveva concesso tempo fino al 31 maggio scorso per effettuare l’integrazione documentale alle domande di iscrizione agli elenchi relative agli esercizi finanziari 2009, 2010 e 2011.

Il provvedimento, inoltre, aveva prorogato al 30 giugno 2010 e al 30 giugno 2011 i termini rispettati i quali, si considerano valide le domande di iscrizione presentate per le rispettive annualità.

Ora online si possono trovare:

  • gli elenchi aggiornati al 14 novembre 2012 degli ammessi e degli esclusi al beneficio del cinque per mille per l’anno finanziario 2009, comprensivi dei soggetti che hanno usufruito della proroga relativa ai termini protratti fino al 31 maggio 2012 dell’invio dell’integrazione documentale delle domande di iscrizione regolarmente presentate;
  • gli elenchi aggiornati al 9 novembre 2012 degli ammessi e degli esclusi al beneficio del cinque per mille per l’anno finanziario 2010, comprensivi delle Onlus e degli enti del volontariato che hanno usufruito delle proroghe relative, rispettivamente, al termine per l’invio dell’integrazione documentale delle domande di iscrizione regolarmente presentate, protratti fino al 31 maggio 2012, e al termine per le domande di iscrizione, differito al 30 giugno 2010, per i soggetti comunque in possesso dei necessari requisiti per l’accesso al beneficio alla data del 7 maggio 2010.

Vera MORETTI

Il 5 per mille anche per i beni culturali

Buone notizie per i contribuenti persone fisiche amanti dell’arte. Anche nella dichiarazione per i redditi 2011 possono destinare il 5 per mille a enti che svolgono attività con rilevanza sociale. Da quando è stata introdotta questa possibilità (2007), l’elenco dei destinatari si è evoluto e quest’anno, tra le finalità che è possibile sostenere, sono state aggiunte le attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

Per effettuare la scelta verso la nuova destinazione, basta firmare nello spazio aggiunto nel modello 730-1. Non è prevista la possibilità di destinare l’importo a uno specifico soggetto attraverso l’indicazione del codice fiscale: sarà il ministero per i Beni e le attività culturali a provvedere alla ripartizione delle somme tra gli enti che saranno stati ammessi all’elenco, dimostrando di essere enti senza scopo di lucro, legalmente riconosciuti, che svolgono attività di tutela, promozione o valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici da almeno cinque anni, realizzando lavori di valore complessivo pari ad almeno 150mila euro.

Online gli elenchi dei beneficiari del 5 per mille

Sono online gli elenchi di coloro che possono beneficiare della ripartizione annuale del contributo del 5 per mille relativo all‘anno di imposta 2011.

Nelle liste ci sono enti del volontariato, enti della ricerca scientifica e dell’Università, enti della ricerca sanitaria, associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni a fini sportivi, che svolgono una rilevante attività di carattere sociale.
Oltre a questi soggetti, i contribuenti hanno la possibilità di destinare il 5 per mille a favore del comune di residenza e, da quest’anno, anche al finanziamento di attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

Entro il prossimo 21 maggio i legali rappresentanti degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche (o loro incaricati muniti di formale delega) potranno chiedere la correzione di eventuali errori anagrafici presso la direzione regionale dell’Agenzia territorialmente competente.
Dopo questa operazione, il 25 maggio l’Agenzia delle Entrate, dopo aver effettuato le correzioni richieste, pubblicherà la versione aggiornata degli elenchi.
Entro il 2 luglio, poi, i rappresentanti degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche dovranno inviare, a pena di decadenza, una dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione.

La dichiarazione va trasmessa, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, con allegata fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore, alla direzione regionale dell’Agenzia nel cui ambito si trova la sede legale dell’ente.
Stessa procedura deve essere seguita dai rappresentanti legali delle associazioni sportive dilettantistiche, che dovranno inviare la dichiarazione all’ufficio del Coni territorialmente competente.

Per i ritardatari da quest’anno c’è la possibilità di rientrare nella ripartizione del 5 per mille presentando domanda di iscrizione, correlata della documentazione necessaria, entro il 30 settembre, previo versamento tramite modello F24 di una sanzione di 258 euro, indicando il codice tributo 8115.

Condizione essenziale per poter usufruire di questa opportunità è, comunque, il possesso dei requisiti per l’accesso al beneficio alla data in cui scadeva il termine per presentare la domanda di iscrizione; quindi, il 7 maggio per gli enti del volontariato e per le associazioni sportive dilettantistiche, il 30 aprile per gli enti della ricerca scientifica e dell’Università e quelli della ricerca sanitaria.

Vera MORETTI