730 precompilato e detrazione spese di istruzione

Dopo aver ricordato quali sono le spese mediche che è possibile portare in detrazione integrando il 730 precompilato, oggi vediamo un’altra categoria molto importante che sta creando qualche grana ai contribuenti: quella delle spese di istruzione.

Ricordiamo che, come negli anni scorsi, con il 730 precompilato è prevista una detrazione Irpef del 19% per i contribuenti che affrontano spese relative alla frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria. Fanno parte di queste spese detraibili anche i master, i dottorati di ricerca (purché in misura non superiore a quella prevista per le tasse degli istituti statali) e i corsi di specializzazione.

Ecco quindi uno specchietto riassuntivo delle spese di istruzione che possono essere portate in detrazione con il nuovo 730 precompilato:

  • Le tasse e le spese di immatricolazione, iscrizione e frequenza scolastica solo quando il versamento è obbligatorio. Sono esclusi i versamenti per il fondo cassa della classe, per il comitato genitori e quelli per i corsi extra scolastici;
  • Le spese per i test di accesso ai corsi di laurea;
  • Le spese di iscrizione ai corsi di specializzazione post laurea o post diploma o ai corsi di perfezionamento;
  • Le spese sostenute per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca;
  • Le spese per i master solo se i questi sono assimilabili, per durata e struttura dell’insegnamento, a corsi di specializzazione o universitari;
  • La sovrattassa versata per iscrizione ad esami di diploma di laurea;
  • Le spese d’iscrizione ai Conservatori agli istituti musicali.

Infine, per completezza, ecco le spese di istruzione non detraibili dal 730 precompilato:

  • Spese sostenute per l’acquisto di libri scolastici, materiali di cancelleria, strumenti musicali;
  • Spese per corsi di doposcuola;
  • Spese per il riconoscimento della laurea ottenuta all’estero;
  • Spese per le gite scolastiche e per i viaggi di istruzione;
  • Spese per corsi di musica sostenuti in strutture private o con insegnanti privati.

730 precompilato, istruzioni per l’uso

Da venerdì scorso, il Fisco ha reso disponibili 30 milioni di dichiarazioni dei redditi precompilate, delle quali 20 milioni di 730 precompilato e 10 milioni di modelli Unico precompilato. Oggi ricordiamo come accedere al proprio modello 730 precompilato o Unico per effettuare correzioni o integrazioni.

  • Collegarsi al sito dell’Agenzia delle Entrate e cliccare sul collegamento all’area di autenticazione;
  • Autenticarsi utilizzando il codice Pin per i servizi telematici dell’Agenzia (da richiedere sul sito, negli uffici territoriali delle Entrate o da smartphone tramite la app AgenziaEntrate), la Carta Nazionale dei Servizi, il Pin dispositivo rilasciato dall’ines, Spid, il nuovo Sistema Pubblico di Identità Digitale, che consente di utilizzare le stesse credenziali per tutti i servizi online delle pubbliche amministrazioni;
  • Una volta autenticati, scegliere il proprio modello (730 precompilato, Unico web precompilato, Unico online precompilato);
  • Visualizzare le informazioni collegate alla dichiarazione e verificare i dati inseriti e le relative fonti informative.

Con il 2016 è possibile accedere al proprio 730 precompilato o Unico precompilato da mobile (smartphone o tablet) utilizzando la app “AgenziaEntrate”.

Nonostante le Entrate abbiano garantito che le problematiche incontrate lo scorso anno con il 730 precompilato siano state superate, l’Agenzia ha attivato diversi canali di assistenza per i contribuenti in difficoltà:

  • sessioni aperte sull’account Twitter con funzionari del Fisco che risponderanno alle domande sul 730 precompilato;
  • video tutorial sul canale Youtube dell’Agenzia con la descrizione delle operazioni da effettuare per accedere all’area autenticata, visualizzare il 730 precompilato e modificarlo;
  • Pagina Facebook (di prossima attivazione) dedicata al 730 precompilato con esperti che risponderanno alle domande degli utenti;
  • per i meno tecnologici, un roadshow con un camper che girerà l’Italia dal 2 maggio al 7 luglio, secondo questo calendario: Abruzzo 2 maggio; Molise 4 maggio; Campania 6 maggio; Sicilia 9 e 10 maggio; Calabria 12 e 13 maggio; Basilicata 17 maggio; Puglia 19 maggio; Marche 24 maggio; Emilia Romagna 26 maggio; Veneto 31 maggio; Friuli Venezia Giulia 6 giugno; Bolzano 8 giugno; Trento 10 giugno; Lombardia 14 giugno; Valle d’Aosta 16 giugno; Piemonte 21 giugno; Liguria 23 giugno; Toscana 28 giugno; Umbria 30 giugno; Lazio 4 luglio; Sardegna 6 e 7 luglio.

Nuovi codici nel modello 730 / 2016

Importanti variazioni al modello 730 / 2016. L’Agenzia delle Entrate ha infatti emanato un provvedimento per modificare le istruzioni approvate a gennaio e correggere alcuni errori presenti nel modello 730 / 2016, oltre a recepire alcun quesiti arrivati dai Caf.

Le modifiche più rilevanti riguardano proprio il recepimento dei dubbi dei Caf, in particolare l’aggiunta di due codici, 5 e 6, a pagina 59 delle istruzioni di compilazione del modello 730 / 2016, colonna 1, righi da E61 a E63.

Con i due codici vengono identificate due nuove tipologie di interventi che godono della detrazione del 65% per le opere destinate al risparmio energetico, a partire dall’anno d’imposta 2015: il codice 5 individua l’acquisto e la posa in opera di schermature solari a protezione di superfici vetrate, mentre il codice 6 riguarda le spese per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha modificato le specifiche tecniche di trasmissione del modello 730 / 2016 attraverso un apposito provvedimento.

Arriva il modello Unico precompilato

Dopo la rivoluzione del 730 precompilato, in questo 2016 arriverà anche il modello Unico precompilato. La sua messa in opera sarà resa possibile anche dai 62 milioni di certificazioni uniche trasmesse dai sostituti d’imposta entro la scadenza del 7 marzo.

Il modello Unico precompilato, vera novità dell’anno, sarà predisposto in circa 10 milioni di unità contro i 20 milioni di 730 precompilati e, rispetto al 730 precompilato, avrà alcune importante limitazioni.

Intanto il modello Unico non consentirà di avere l’eventuale rimborso Irpef in busta paga a partire dall’estate; non consentirà l’esonero dai controlli formali né conterrà i redditi esteri, da partecipazione, d’impresa e da lavoro autonomo non occasionale, che dunque andranno integrati nel modello Unico precompilato a cura del contribuente.

Per poterli integrare, al momento dell’entrata del contribuente nell’apposita applicazione per scaricare la dichiarazione precompilata, questi potrà scegliere tra 730 precompilato e Unico precompilato. Sarà il sistema informatico, attraverso alcune domande poste al contribuente a individuare i suoi requisiti soggettivi indirizzandolo verso la dichiarazione precompilata più vicina alle sue caratteristiche.

Spese sanitarie nel 730, come escluderle

Abbiamo visto qualche giorno fa come fare per poter evitare di rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate i dati delle spese universitarie sostenute nel periodo d’imposta 2015 ai fini dell’elaborazione del 730 precompilato. Oggi vediamo come fare per escludere le spese sanitarie.

Intanto, a differenza delle spese universitarie, il termine per escludere dal 730 le spese sanitarie è il 9 marzo, data ultima per esercitare il diritto di opposizione, che può essere messo in pratica dal contribuente, in relazione ad ogni singola voce delle spese sanitarie, accedendo all’area autenticata del sito del Sistema TS, utilizzando la propria tessera sanitaria TS-CNS o le credenziali rilasciate per Fisconline.

Il contribuente, una volta  effettuato  l’accesso alla propria area riservata, può consultare l’elenco delle spese sanitarie e selezionare singolarmente le voci per le quali non vuole siano inviati i dati da parte del Sistema TS all’Agenzia delle entrate per elaborare il 730 precompilato.

È bene ricordare che il contribuente che si oppone all’utilizzo dei dati relativi alle varie tipologie di spese mediche si vedrà cancellati questi dati e sarà automaticamente escluso dai rimborsi che spettano per ciascuna spesa.

Spese universitarie nel 730, come escluderle

È possibile fare in modo che non compaiano nel 730 precompilato dei familiari le spese universitarie sostenute nel 2015 dagli studenti che risultano ancora a carico della famiglia. Una scelta che molti di essi fanno come segno della volontà di costruirsi una indipendenza.

Il termine ultimo per fare opposizione affinché queste spese universitarie non compaiano nella dichiarazione dei redditi è il 21 marzo 2016 e la procedura per poter chiedere la cancellazione è molto semplice e in buona parte online.

È infatti necessario comunicarlo all’Agenzia delle Entrate scaricando dal sito il modello allegato al provvedimento del 19 febbraio 2016 “Comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese universitarie”, compilandolo e inviandolo all’indirizzo e-mail opposizioneutilizzospeseuniversitarie@agenziaentrate.it o al numero di fax 06-50762273. Insieme al modulo va inviata anche la copia del proprio documento di identità.

Il termine del 21 marzo è relativo solo al periodo d’imposta 2015. Per gli anni successivi, gli studenti che non vogliono far comparire le proprie spese universitarie nel 730 precompilato potranno inviare il modello esclusivamente dal 2 gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo al periodo d’imposta relativo.

Spese mediche sul 730, ecco come cancellarle

Piano piano si stanno componendo tutti i tasselli per gestire la parte relativa alle spese mediche. Dopo il chiarimento sulle spese mediche ammissibili e quelle non ammissibili, dopo le relative faq pubblicate sul sito delle Entrate, dopo le indicazioni per gli studi medici, ecco ora i tempi e i modi per escludere dal 730 precompilato le spese mediche che non si ritengono coerenti.

C’è tempo fino al 9 marzo per escludere dal modello 730 i dati sulle spese sanitarie sostenute nel 2015 che si ritengono non coerenti e per farlo è necessario accedere alla propria area personale sul sito www.sistemats.it, attraverso la Tessera sanitaria e la Carta nazionale dei servizi oppure con le credenziali Fisconline che sono state rilasciate dall’Agenzia delle Entrate.

Una volta nella propria area riservata, è possibile visualizzare l’elenco delle spese sanitarie sostenute nel 2015 e degli eventuali rimborsi spettanti, selezionando le spese da cancellare, in modo che non siano trasmesse all’Agenzia delle Entrate.

Ricordiamo che possono effettuare la cancellazione delle spese mediche, opponendosi quindi alla loro trasmissione, i cittadini che abbiano compiuto almeno 16 anni di età, anche se fiscalmente a carico.

Certificazione Unica 2016, ecco il software

Con l’avvicinarsi della primavera e delle innumerevoli scadenze fiscali che la accompagnano, arrivano dall’Agenzia delle Entrate le prime indicazioni e i primi servizi per farvi fronte. Per esempio, sul sito delle Entrate sono ora disponibili sia il software di compilazione della Certificazione Unica 2016, sia l’applicazione di controllo, necessaria a evidenziare eventuali incongruenze o errori.

Il software Certificazione Unica 2016 permette di compilare diversi modelli: redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Inoltre, consente di creare il file di ciascuno di essi, da inviare telematicamente.

Il software prevede che, prima di procedere all’invio definitivo, venga attivata la procedura di controllo per evidenziare con messaggi ad hoc incongruenze o anomalie tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e quelli contenuti nei relativi allegati inseriti nel file predisposto per la trasmissione.

Attraverso il software è possibile compilare il modello Certificazione Unica 2016 sia “sintetico” sia “ordinario”: il primo va consegnato al percettore delle somme entro il 29 febbraio, il secondo va trasmesso solo per via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo. I dati trasmessi alle Entrate confluiranno nel 730 precompilato pronto on line per i dipendenti e i pensionati dal 15 aprile 2016.

Spese detraibili, le bozze delle modalità d’invio

Dopo le spese mediche e il decreto del ministero dell’Economia che ne regola la trasmissione dei dati da parte delle strutture sanitarie e dei medici, ora l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato anche le bozze delle specifiche tecniche e le modalità di invio relative alle altre spese detraibili: spese funebri, contributi per la previdenza complementare, spese universitarie.

Si attende a breve l’approvazione dei provvedimenti definitivi, ma intanto si legge nelle bozze che le spese detraibili dovranno essere trasmesse entro il 29 febbraio e che eventuali correzioni dei moduli di trasmissione potranno essere inviate fino al 7 marzo.

Destinatari dell’obbligo di trasmissione delle spese detraibili sono i soggetti che emettono fatture relative a spese funebri, forme di previdenza complementare i cui contributi non sono versati dal sostituto d’imposta, fondi integrativi del Sistema sanitario nazionale, università statali e non statali.

Le spese detraibili trasmesse dai suddetti soggetti serviranno a comporre, insieme alle spese mediche, il quadro d’insieme del 730 precompilato.

Spese riqualificazione energetica, termine comunicazione al 28 febbraio

Risolto il mistero legato al termine ultimo per la trasmissione alle Entrate di alcuni dei dati più importanti per i contribuenti, da inserire nel 730 precompilato. Si tratta di voci come le spese per la riqualificazione energetica degli edifici e per il recupero del patrimonio edilizio: rimane fissato al 28 febbraio.

Il 13 gennaio scorso, infatti, il ministero delle Finanze aveva sparso il panico tra contribuenti e sostituti d’imposta firmando un decreto il cui testo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, riportava come termine ultimo per presentare le spese per la riqualificazione energetica e per il recupero del patrimonio edilizio al 31 gennaio, scorporandolo da quello per presentare le spese universitarie e le spese funebri, che rimaneva fissato al solito 28 febbraio.

Ci hanno pensato alcune associazioni del settore edilizio, preoccupate da questo anticipo della data per presentare le spese per la riqualificazione energetica e per il recupero del patrimonio edilizio, a interpellare il Mef, il quale ha ammesso l’errore.

Secondo il ministero si è trattato infatti di un “errore materiale”, e quindi rimane fissato al 28 febbraio di ogni anno il termine per presentare le spese di riqualificazione energetica e affini. Il ministero ha colto anche l’occasione per sottolineare che la trasmissione alle Entrate di questi dati è a carico delle banche e non dei contribuenti.