Imu, la guida al calcolo dell’acconto 2022

Sta per arrivare la data del pagamento della prima rata di acconto dell’Imposta Municipale Unica, quella che grava sulle case. È in scadenza il 16 giugno la rata di acconto dell’Imu 2022. Esenzioni ed esoneri ce ne sono tanti, ma sono quasi sempre i Comuni a decidere. Controllare le delibere Comunali sarebbe sempre una cosa da fare. Non tutte le amministrazioni però hanno deliberato. In molti casi anche su eventuali variazioni di aliquota occorrerà attendere fino a dopo la scadenza dell’acconto. La soluzione resta quella adottata negli anni passati, cioè applicare le aliquote dell’anno scorso. A dicembre invece, andranno effettuati i conguagli, sia passivi, in caso di aliquote aumentate, che attive, se le stesse diminuiranno. In pratica, anche se dovrebbero essere identiche, le due rate, quelle del 16 giugno e quelle del 16 dicembre, potrebbero essere diverse.

Come si calcola l’Imposta comunale sugli immobili

Ricapitolando, decisivo per il calcolo dell’Imu la rendita catastale riportata sulla classica visura catastale. Una volta trovata la rendita si dovrà applicare l’aliquota prevista dal Comune dove è collocato l’immobile assoggettato all’Imu. Sono assoggettati all’Imu i possessori delle case, a meno che non si tratta di immobili esenti. I Comuni possono determinare esenzioni ed esoneri diversi, ma non possono disattendere le linee guida generali del governo. L’Imu grava sulla stragrande maggioranza dei fabbricati, ad esclusione della casa che viene utilizzata dal contribuente come l’abitazione principale del proprio nucleo familiare. Solo per case inserite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, anche se trattasi di prima casa, l’Imu è dovuta. Infatti si tratta di case censite in catasto come case di lusso.

Su chi grava l’imposta

Per essere assoggettati all’Imu, non occorre essere esclusivamente i proprietari dell’immobile. Infatti l’imposta grava anche sui titolari del diritto reale di usufrutto, uso e abitazione, enfiteusi e superficie. Grava anche sul concessionario nel caso di concessione di aree demaniali, sul locatario e sugli immobili concessi in locazione finanziaria. Si ricorda infine, che rispetto alla rendita catastale occorre provvedere alla rivalutazione. In altri termini l’aliquota va applicata alla rendita opportunamente rivalutata.

In rete non mancano strumenti utili a chi vuole fare tutto da solo e pagare l’Imu

Sul Web esistono tanti siti e programmi utili a calcolare l’ammontare dell’imposta dovuta comprese eventualmente le sanzioni accessorie per pagamenti sopraggiunti dopo il 16 giugno. Infatti esistono programmi capaci di calcolare il maggior importo dovuto in base ai giorni di ritardo. Gli stessi programmi consentono di stampare il relativo modello di pagamento. L’Imu infatti si versa tramite modello F24, che però può essere pagato anche telematicamente grazie agli strumenti di Home Banking ormai largamente diffusi.

L’Imu nel caso di immobili con più proprietari o titolari di diritti reali di godimento

L’Imu si paga in base alla quota di possesso dell’immobile. Infatti nel caso di più intestatari sulla visura catastale, occorre ripartire l’imposta in tante quote quante sono quelle che si vedono nei documenti dell’Agenzia del Territorio. Poi occorrerà moltiplicare la quota per la percentuale di possesso. Per esempio,  un fabbricato diviso tra tre fratelli che lo hanno ottenuto in eredità, può essere riportato in catasto per 1/3 a titolare. In questo caso l’imposta dovuta va divisa per tre e ogni singolo titolare del diritto di proprietà deve pagare 1/3 dell’imposta. Se invece è suddiviso in millesimi, ogni titolare avrà 333 di quota. E l’imposta andrà suddivisa per 1.000 e moltiplicata per 333.

 

 

Istruzioni per chi deve pagare l’Imu

Sempre più vicina la scadenza per il pagamento dell’acconto Imu, riservato ai proprietari di immobili diversi dall’abitazione principale, e dunque applicato a seconde case, beni strumentali e case di lusso censite nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Per calcolare l’importo dell‘imposta, anche quest’anno è possibile affidarsi ai tool presenti online, come quello messo a disposizione dal sito AmministrazioniComunali.it, dove viene semplicemente richiesto di inserire i dati relativi al proprio immobile per calcolare l’imposta dovuta.

Resta per i Comuni la facoltà di assimilare l’unità immobiliare all’abitazione principale mediante propria delibera in caso di unità immobiliare:

  • posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari, se non locata;
  • posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti in Italia purché non locata;
  • concessa in comodato a “parenti in linea retta, entro il primo grado” purché utilizzata come “abitazione principale” per la sola quota di rendita risultante in catasto non eccedente 500 euro, oppure se il comodatario appartiene ad un nucleo familiare con un ISEE non superiore a 15.000 euro annui, in questi casi l’agevolazione è comunque applicabile ad un solo immobile.

Oltre alle prime case, da quest’anno sono esclusi dall’applicazione dell’Imu:

  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,che sono adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
  • un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia, dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
  • la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • i fabbricati rurali ad uso strumentale per i quali è stata prevista la parziale deducibilità dell’IMU dal reddito di impresa e di lavoro autonomo.

Nessuna deduzione fiscale è invece prevista per dichiarazione IRAP, a prescindere dalla tipologia e dalla natura dell’immobile.

Vera MORETTI

Imu: ecco come pagare la prima rata

Per chi è chiamato a versare la prima rata dell’Imu entro il 17 giugno, esistono due possibili alternative:

La prima consiste nel calcolare la prima rata da versare in base alle aliquote deliberate per il 2012 e alle detrazioni relative allo stesso anno.

La seconda prevede che vengano utilizzate le aliquote stabilite dai Comuni, chiamati a pubblicare i nuovi parametri entro il 16 maggio.
Questa opzione sarà valida solo fino al 7 giugno, data di conversione del decreto che sblocca i pagamenti che gravano sugli uffici comunali, dopo di che sarà possibile seguire solo la prima alternativa.

Al momento, infatti, è allo studio un importante intervento normativo contenuto nel testo di conversione del D. L. n. 35 del 2013, la cui modifica prevede che “il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell’ aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente“.

L’emendamento “ha come finalità quella di semplificare al contribuente la determinazione dell’imposta, poiché alla scadenza prevista per il versamento della prima rata potrebbero non essere ancora note le aliquote e le detrazioni deliberate dal Comune per l’anno in corso. Pertanto, con la proposta emendativa il contribuente non è costretto a consultare il sito istituzionale del Ministero dell’Economia e delle Finanze due volte nell’arco delle stesso anno, come attualmente previsto dall’art. 10, comma 4, lett. b), del D. L. n. 35 del 2013“.

Vera MORETTI

E l’Imu fu. Oggi il termine per l’acconto

E alla fine è arrivata. La prima, temutissima scadenza per l’Imu. Oggi è infatti il termine per pagare l’acconto dell’imposta, ma se siete dei ritardatari cronici o dei pigri che sono arrivati all’ultimo senza avere ancora un’idea di che cosa fare, non preoccupatevi. Le cose da sapere sono poche e basilari: eccole.

Hanno l’obbligo di pagare l’Imu tutti i proprietari di immobili che si trovano nel territorio italiano, secondo un meccanismo di calcolo analogo a quello dell’Ici. Analogo, non uguale, perché, qui c’è il trucco, i coefficienti moltiplicatori sono più alti e variano in base alla tipologia di immobile. L’Imu va pagata tramite modello F24.

Per non sbagliare, è necessario fare riferimento al rogito o a una visura catastale recente. Per il calcolo dell’Imu, infatti, si parte sempre dalla rendita catastale attribuita all’immobile al 1° gennaio dell’anno. Tale rendita, come in passato, deve essere rivalutata del 5% e il risultato della rivalutazione va moltiplicato, come per l’Ici, per una serie di coefficienti variabili a seconda della tipologia dell’immobile.

Importantissimo ricordare che l’F24 va presentato anche se l’imposta è pari a zero per effetto delle detrazioni, così come ha precisato l’Agenzia delle Entrate. Non bisogna poi dimenticare di comunicare al Fisco l’eventuale decisione di pagare in acconto. E se la pigrizia, le mille cose da fare o un imprevisto non vi consentono di rispettare il termine di oggi, per pagare c’è ancora tempo ma con la sanzione: per i primi 14 giorni è dello 0,2%, entro 30 giorni del 3% (su quanto non ancora versato). Dopo i 30 giorni scatta il 3,75% sull’importo non pagato ma il rischio è che venga dato avvio a un’attività di accertamento che può portare a una sanzione del 30%.

Insomma, per pagare e per morire c’è sempre tempo. Ma è meglio rispettare i termini (almeno per pagare…)