Istruzioni per chi deve pagare l’Imu

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Sempre più vicina la scadenza per il pagamento dell’acconto Imu, riservato ai proprietari di immobili diversi dall’abitazione principale, e dunque applicato a seconde case, beni strumentali e case di lusso censite nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Per calcolare l’importo dell‘imposta, anche quest’anno è possibile affidarsi ai tool presenti online, come quello messo a disposizione dal sito AmministrazioniComunali.it, dove viene semplicemente richiesto di inserire i dati relativi al proprio immobile per calcolare l’imposta dovuta.

Resta per i Comuni la facoltà di assimilare l’unità immobiliare all’abitazione principale mediante propria delibera in caso di unità immobiliare:

  • posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari, se non locata;
  • posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti in Italia purché non locata;
  • concessa in comodato a “parenti in linea retta, entro il primo grado” purché utilizzata come “abitazione principale” per la sola quota di rendita risultante in catasto non eccedente 500 euro, oppure se il comodatario appartiene ad un nucleo familiare con un ISEE non superiore a 15.000 euro annui, in questi casi l’agevolazione è comunque applicabile ad un solo immobile.

Oltre alle prime case, da quest’anno sono esclusi dall’applicazione dell’Imu:

  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,che sono adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
  • un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia, dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
  • la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • i fabbricati rurali ad uso strumentale per i quali è stata prevista la parziale deducibilità dell’IMU dal reddito di impresa e di lavoro autonomo.

Nessuna deduzione fiscale è invece prevista per dichiarazione IRAP, a prescindere dalla tipologia e dalla natura dell’immobile.

Vera MORETTI