Quali sono le sanzioni per mancato versamento acconto IVA

Come per l’IRPEF, pure per l’IVA in Italia il Fisco impone non solo il versamento del dovuto, ma anche il pagamento entro dei termini ben precisi. In particolare, uno degli adempimenti per l’Imposta sul Valore Aggiunto è rappresentato dal versamento del cosiddetto acconto. Vediamo allora, nel dettaglio, cos’è l’acconto IVA e quando si versa. Ed anche quali sono le sanzioni a carico del contribuente in caso di omesso o di tardivo versamento dell’acconto IVA.

Cos’è l’acconto IVA annuale e quando si versa

L’acconto IVA non è altro che il versamento di un anticipo, proprio sull’Imposta sul Valore Aggiunto, da effettuarsi ogni anno entro e non oltre il 27 dicembre. Ed il tutto con la possibilità di calcolare l’importo dell’acconto IVA avvalendosi di uno tra tre metodi possibili. Ovverosia, il metodo di calcolo storico, il metodo di calcolo analitico ed il metodo di calcolo previsionale.

In particolare, il metodo di calcolo storico si basa sui dati dell’anno di imposta precedente, mentre con il calcolo analitico si considerano tutte le operazioni dello stesso anno di imposta che sono state registrate fino alla data del 20 dicembre. Con l’acconto IVA calcolato con il metodo di calcolo previsionale, invece, si considera l’88% dell’IVA che si prevede versare per il mese di dicembre o per il quarto trimestre del corrente anno di imposta.

Cosa succede se non si versa l’acconto IVA e quali sono i codici tributo per il pagamento

Se non si versa l’acconto IVA nei termini previsti il contribuente rischia l’applicazione delle sanzioni amministrative che sono crescenti in ragione del ritardo. In particolare, la sanzione può arrivare anche fino al 30% dell’importo dovuto con l’aggiunta degli interessi. Ma con la possibilità di abbattere le sanzioni, se si rientra nei termini e nei requisiti, sfruttando l’istituto del ravvedimento operoso.

Per evitare le sanzioni, l’acconto IVA entro i termini previsti si versa con il modello F24. E con il codice tributo 6013 per i contribuenti con la liquidazione mensile dell’Imposta sul Valore Aggiunto. Mentre il codice tributo è 6035 per i contribuenti con la liquidazione dell’IVA con cadenza trimestrale.

Per il versamento dell’acconto IVA con il ravvedimento operoso, invece, il codice tributo da utilizzare per le sanzioni è 8904. Con le sanzioni da calcolare in base al numero di giorni che sono trascorsi dalla data di scadenza per il versamento dell’acconto IVA.

Acconto partita Iva: che cos’è, come si calcola e qual è il metodo più conveniente?

Che cos’è l’acconto delle partite Iva, come si calcola e quando si paga? A fine anno del 2021 era scaduto l’ultimo termine di versamento dell’acconto Iva relativo allo scorso anno. Il versamento è a carico dei lavoratori autonomi, delle ditte individuali e delle società, di persone e di capitali. È un adempimento obbligatorio al quale sono tenute tutte le partite Iva a eccezione di quelle ricadenti nel regime forfettario, e consiste in un acconto dell’Iva per le liquidazioni periodiche relative alla chiusura del mese o dell’ultimo trimestre dell’anno. Il pagamento può avvenire anche nel momento in cui si presenta la dichiarazione Iva annuale.

Come si calcola l’acconto Iva?

Per calcolare l’acconto Iva ci sono tre procedure. La prima rientra nel metodo storico, la seconda in quello analitico e l’ultima in quello previsionale. Le partite Iva obbligate all’acconto possono scegliere, di anno in anno, la procedura di calcolo da utilizzare. La procedura del metodo storico è quella più utilizzata e si basa sull’annualità precedente. Oppure, si può prendere in riferimento l’ultima liquidazione Iva effettuata, trimestrale o mensile.

Metodo storico per il calcolo dell’acconto Iva

Con il metodo storico di calcolo dell’acconto Iva si va a pagare l’88% del versamento fatto per la scadenza dell’ultimo trimestre o dell’ultimo mese dell’anno precedente. L’importo va preso al lordo dell’acconto dovuto per l’anno precedente. Pertanto, prendendo ad esempio l’ultimo versamento dell’anno, per chi versa mensilmente l’acconto Iva, la base di calcolo è la liquidazione periodica del mese di dicembre; per chi versa trimestralmente, la base di calcolo è la liquidazione dell’Iva relativa al 4° trimestre. Anche per la semplicità di calcolo, questo metodo risulta quello più utilizzato.

Base di calcolo dell’acconto Iva con il metodo storico

In altre parole, la base di calcolo per l’applicazione dell’88%, è corrispondente al debito di imposta risultante per:

  • i versamenti mensili dalla liquidazione periodica inerente il mese di dicembre dell’anno precedente;
  • per i soggetti trimestrali ordinari dalla dichiarazione annuale dell’Iva;
  • per i soggetti trimestrali “speciali” (ovvero i distributori di carburante, gli autotrasportatori, le imprese di somministrazione di energia, di gas, di acqua) alla liquidazione periodica del quarto trimestre dell’anno precedente.

Metodo previsionale per calcolare l’acconto Iva: che cos’è?

Con il metodo di calcolo previsionale dell’acconto Iva si considera la stima delle operazioni passive e attive che si ritiene di dover effettuare entro la fine dell’anno. Anche per questa procedura la percentuale di acconto è corrispondente all’88% dell’Iva, sia per il versamento mensile che per quello trimestrale. In particolare:

  • per il mese di dicembre, per i contribuenti mensili;
  • nel momento della dichiarazione dei redditi, per i contribuenti trimestrali ordinari;
  • per il 4° trimestre per i soggetti trimestrali “speciali”.

Calcolo previsionale dell’acconto Iva, quando conviene utilizzarlo?

In confronto alla prima procedura di calcolo, con il metodo previsionale si formulano delle vere e proprie ipotesi circa l’andamento delle attività nell’ultimo scorcio dell’anno. Per molti lavoratori autonomi non sempre risulta facile fare delle previsioni, soprattutto nelle fasi di incertezza economica dettate da emergenze sanitarie e del caro energia. Questo metodo, inoltre, in caso di errore prevede delle sanzioni: per questo motivo non risulta molto utilizzato. Risulta particolarmente utilizzato solo se si ha la certezza di aver avuto un anno peggiore rispetto al precedente in termini di risultati economici.

Metodo analitico per il calcolo dell’acconto Iva: come si procede?

L’ultimo metodo per il calcolo dell’acconto Iva è quello analitico. Si calcola prendendo in considerazione le operazioni effettuate dal principio del mese o del trimestre fino (per il 2021) al 20 dicembre. Pertanto, pochi giorni prima della scadenza del versamento dell’acconto dell’Iva. L’acconto è corrispondente al 100% dell’importo risultante da una specifica liquidazione che tenga conto dell’Iva inerente le seguenti operazioni:

  • quelle iscritte nel registro delle fatture emesse (o nel registro dei corrispettivi) nel periodo 1°-20 dicembre (per i contribuenti mensili) o nel periodo 1° ottobre-20 dicembre (per i contribuenti trimestrali);
  • le operazioni già effettuate, ma non ancora fatturate o registrate, nel periodo dal 1° novembre al 20 dicembre;
  • quelle iscritte nel registro delle fatture degli acquisti nel periodo dal 1° al 20 dicembre (per i contribuenti mensili) o nel periodo dal 1° ottobre al 20 dicembre (per i contribuenti trimestrali).

Metodo analitico del calcolo dell’acconto Iva, quando conviene?

Il metodo di calcolo analitico dell’acconto Iva non produce errori di stima a differenza del metodo previsionale. Si tratta, pertanto, di una procedura sicura. È adottato soprattutto dalle partite Iva che hanno subito riduzioni del fatturato in confronto all’anno prima. Consente, quindi, di evitare di versare più di quanto dovuto mediante un calcolo che tiene conto dell’andamento reale dell’ultimo periodo.

Come si paga l’acconto Iva ed esenzione per le partite Iva a regime forfettario

Il pagamento dell’acconto Iva avviene mediante l’uso del modello F24. Si può pagare in modalità solo telematica mediante i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Per il calcolo di quanto dovuto si possono portare in compensazione eventuali contributi a disposizione o crediti di imposta. Non sono sottoposte al pagamento dell’acconto Iva le partite Iva:

  • a regime forfettario;
  • che abbiano effettuato esclusivamente operazioni esenti e non imponibili;
  • la cui cessazione dell’attività sia avvenuta entro il 30 novembre (per i versamenti mensili) o il 30 settembre (per quelli trimestrali);
  • con un credito Iva per le operazioni svolte nell’ultimo trimestre o mese del 2020;
  • le partite Iva che abbiano un importo dovuto a titolo di acconto non eccedente i 103,29 euro.

Quali metodi per versare l’acconto Iva?

Tre metodi di calcolo possono essere utilizzati per versare l’acconto Iva per il 2012, la cui scadenza è fissata per il prossimo 27 dicembre.

Vediamo nel dettaglio come si può saldare:

Metodo storico
Si tratta del metodo più semplice e quindi maggiormente utilizzato dai contribuenti. Prevede che il versamento da effettuare sia pari all’88% della base di riferimento ottenuta da uno o più righi della dichiarazione Iva 2012 presentata per l’anno 2011 nel seguente modo:

  • per i contribuenti mensili: rigo VH12 (saldo a debito liquidazione Dicembre 2011);
  • per i contribuenti con liquidazione mensile “posticipata”: rigo VH12 (saldo a debito liquidazione Dicembre 2011 sulla base delle operazioni di Novembre 2011);
  • per i contribuenti trimestrali “speciali” (es.: autotrasportatori, distributori di carburante): rigo VH12 (saldo a debito liquidazione 4° trimestre 2011);
  • per i contribuenti trimestrali (per opzione) che chiudono la dichiarazione IVA con saldo annuale a debito: righi VL38 – VL36 + VH13;
  • per i contribuenti trimestrali (per opzione) che chiudono la dichiarazione IVA con saldo annuale a credito: righi VH13 – VL33.

Metodo previsionale
Se il contribuente sceglie di calcolare l’acconto utilizzando il metodo previsionale, dovrà procedere ad una stima delle operazioni che verranno effettuate fino alla chiusura del periodo di riferimento. Deve, quindi, conoscere con sufficiente certezza gli importi delle fatture che saranno emesse e ricevute entro la fine dell’anno, in quanto, trattandosi di una stima, potrebbe incorrere in errore ed essere sanzionato per carente versamento a titolo di acconto.

Metodo analitico
Il metodo della liquidazione analitica o intermedia consiste nel calcolare l’acconto dovuto sulla base di una apposita liquidazione dell’imposta che considera le operazioni effettuate fino al 20 dicembre e in particolare nel periodo:

  • 01.12.2012 – 20.12.2012, per il contribuente mensile;
  • 01.10.2012 – 20.12.2012, per il contribuente trimestrale.

In questo caso la determinazione dell’acconto è analitica e prevede un versamento pari al 100% dell’imposta risultante a debito da tale specifica liquidazione.

Questo metodo potrebbe essere conveniente in alcuni casi particolari, ad esempio per i contribuenti che hanno aderito alla nuova IVA per cassa già a partire dalle operazioni effettuate dal 1° dicembre 2012. Con questo tipo di liquidazione l’Iva a debito sarà solo quella che si riferisce alle operazioni effettuate dal 1° dicembre per le quali, entro il 20 dicembre, si sia verificata l’esigibilità e, dunque, sia stato incassato il corrispettivo.

L’acconto Iva dovrà essere versato tramite modello F24 entro il prossimo 27 dicembre, esclusivamente in via telematica.
Per il versamento devono essere utilizzati i seguenti codici tributo:

  • 6013 per i contribuenti mensili;
  • 6035 per i contribuenti trimestrali;

L’importo dell’acconto Iva, in sede di presentazione del modello F24, può essere compensato con altre imposte o contributi a credito.

Vera MORETTI

Acconto Iva 2011

Anche sull’ultima pagina del calendario, alcune scadenze fiscali da non dimenticare e, tra queste, l’acconto Iva. Martedì’ 27 dicembre è, infatti, l’ultimo giorno per versare l’anticipo d’imposta sul valore aggiunto 2011 senza incorrere in sanzioni e interessi.
Di seguito un breve riepilogo per precisare quali sono i contribuenti interessati e quali quelli esentati o esclusi e per spiegare le procedure di calcolo e le modalità di versamento.Chi può fermarsi qui…
Meglio mettere subito in chiaro, evitando di perdersi nella lettura di dettagli inutili, in quali casi il titolare di partita Iva non è tenuto a versare l’acconto. Intanto, va ricordato che l’anticipo è dovuto solo se, fatti i conti, il suo importo risulta superiore a 103,29 euro.

La platea dei chiamati in cassa si assottiglia ulteriormente eliminando gli appartenenti alla categoria degli esonerati perché in situazioni particolari, e cioè:

  • coloro che hanno intrapreso l’attività nel corso del 2011 o, viceversa, l’hanno cessata alla data del 30 novembre di quest’anno, se contribuenti mensili, ovvero al 30 settembre, se trimestrali
  • gli imprenditori individuali trimestrali, che hanno affittato la loro unica azienda entro il 30 settembre 2011, e quelli mensili, che l’hanno invece fatto entro il 30 novembre. Entrambi non devono essere soggetti passivi ai fini Iva per altri tipi di attività
  • i contribuenti a credito nella dichiarazione annuale 2010, anche se hanno richiesto il rimborso
  • coloro che sanno già di chiudere a credito il 2011, anche se hanno effettuato, in base al regime applicato, un versamento per dicembre o per l’ultimo trimestre 2010 o in occasione della dichiarazione 2010
  • nei casi espressamente previsti da specifici provvedimenti legislativi per calamità naturali
  • gli operatori che nel 2011 hanno effettuato esclusivamente cessioni di beni o prestazioni di servizi esenti o non imponibili.

Riguardo all’ultima ipotesi, però, ci sono delle limitazioni da segnalare. L’acconto va, infatti, ugualmente versato se il contribuente ha effettuato operazioni intracomunitarie, determinate prestazioni nel settore edilizio o ha acquistato oro e argento tramite reverse charge.

Appartengono, invece, alla platea degli “esclusi” dal versamento di dicembre, le categorie che applicano regimi speciali e quindi:

  • gli agricoltori in regime semplificato e quelli esonerati dalla tenuta delle scritture contabili perché con volume d’affari inferiore a 7mila euro
  • i contribuenti “minimi”
  • gli imprenditori e i lavoratori autonomi che usufruiscono del regime agevolato previsto per chi intraprende nuove iniziative imprenditoriali (articolo 13, legge 388/2000)
  • gli operatori dei settori intrattenimento, gioco e spettacolo
  • i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta
  • le associazioni sportive dilettantistiche e le Onlus che hanno optato per il regime forfetario.

…e chi non deve dimenticare la scadenza
Esclusi i casi specifici sopra elencati, l’appuntamento del 27 dicembre è per tutti coloro (compresi gli enti territoriali), già titolari di partita Iva nel 2010 e attivi nel 2011, che hanno chiuso lo scorso anno con un debito Iva (mese di dicembre per i mensili, quarto trimestre 2010 per i trimestrali) e in posizione debitoria anche nel 2011.
Sono interessati, quindi, salvo sempre le eccezioni, i contribuenti mensili, trimestrali ordinari e “speciali”, i residenti all’estero identificati direttamente ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

Tre opzioni di calcolo
Per la determinazione dell’importo da versare è possibile scegliere fra tre diversi procedimenti di calcolo: storico, analitico o previsionale.
E’ il contribuente a scegliere quello a lui più adatto.

Metodo storico
E’ senz’altro il più diffuso ed è quello a meno rischio di errore. Si basa sulle operazioni svolte nell’anno precedente ed è uguale all’88% del tributo versato per quel periodo al lordo dell’acconto.
In particolare, il calcolo prende le mosse dalla liquidazione:

  • periodica del mese di dicembre 2010 per i contribuenti mensili
  • annuale Iva o dal modello Unico, per i trimestrali ordinari
  • periodica relativa al quarto trimestre 2010, per i trimestrali “speciali”.
Metodo previsionale
Il calcolo parte da un’ipotesi di realizzo. Va da sé che conviene applicarlo nel caso di un’attività dai toni minori rispetto all’anno passato. Con un volume d’affari più basso, infatti, scenderà anche il debito Iva rispetto al 2010 e, quindi, seguendo il metodo storico, il risultato sarebbe sicuramente superiore all’importo effettivamente dovuto. Anche in questo caso, la percentuale da versare è uguale all’88% della previsione di debito per il 2011.
È importante, però, che le “aspettative” siano reali, perché nel caso di minore imposta versata, a liquidazione Iva definitiva, entrerebbe in gioco la sanzione per “versamento carente”.
L’acconto previsionale è al netto dell’eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o dal trimestre precedente.Metodo analitico
L’ultimo sistema non lascia spazio a margini di incertezza; si basa, infatti, sulle operazioni realmente effettuate, registrate o che dovevano essere registrare dal 1° al 20 dicembre, in caso di contribuenti mensili, dal 1° ottobre al 20 dicembre per i trimestrali. L’acconto, in questo caso, è pari al 100% del debito Iva risultante dalla relativa liquidazione straordinaria.

Pagamento a senso unico
Canale telematico obbligatorio per il versamento, che va effettuato utilizzando il modello F24. L’acconto può essere compensato con eventuali crediti d’imposta o contributivi.
I suoi codici tributo sono: il 6013 (“mensili”) e il 6035 (“trimestrali”).
L’acconto andrà poi scalato dall’Iva dovuta per il mese di dicembre 2011 (nel caso dei contribuenti mensili), per il quarto trimestre 2011 (nel caso dei contribuenti trimestrali).

Sanzioni, sopra i 50mila scatta la “penale”
Qualche riga anche per chi salta la scadenza del 27 dicembre.
La sanzione amministrativa applicata per omesso, insufficiente o ritardato versamento dell’acconto Iva è pari al 30% della somma dovuta, più gli interessi.
Penalità più leggera per chi ricorre al ravvedimento operoso e cerca di rimettere le cose a posto. In tal caso la sanzione scende al 3% dell’importo, per i versamenti effettuati entro 30 giorni dal termine naturale, al 3,75% se il conto è regolato entro la presentazione della relativa dichiarazione annuale.

Il 27 dicembre segna anche la data limite per versare l’Iva relativa allo scorso anno, se di importo superiore a 50mila euro, senza incorrere nella sanzione penale; la violazione che va oltre tale entità, infatti, assume valenza di reato.
L’imposta a debito da controllare è quella che risulta dalla dichiarazione annuale 2010 (modello Iva 2011), presentata entro lo scorso 30 settembre.
La pena prevista è la reclusione da sei mesi a due anni.

Anna Maria Badiali

Fonte: Fiscooggi.it