Comprare casa con i bonus e superbonus antisismici: come fare?

Con i bonus edilizi si può non solo far eseguire degli interventi per la riduzione del rischio sismico, ma acquistare anche delle unità immobiliari. Oltre al bonus ristrutturazioni, infatti, si possono ottenere benefici fiscali anche con i bonus che prevedono la messa in sicurezza antisismica per acquistare una casa. L’agevolazione è sfruttabile fino al 2024 nel caso del bonus; fino a fine 2022 per il superbonus. E, come per gli interventi, anche nei casi di acquisto di una unità immobiliare con i bonus e superbonus antisismici, oltre alla detrazione dell’Irpef, il vantaggio fiscale può essere ottenuto anche dallo sconto in fattura o dalla cessione dei crediti di imposta. Due, in chiave di antisismica, sono nel dettaglio le misure con le quali procedere con l’acquisto di una casa: il bonus e il superbonus 110% per l’acquisto di unità immobiliare antisismica.

Bonus antisismico per acquisto di una casa: che cos’è?

Il bonus antisismico per svolgere lavori di messa in sicurezza da eventi sismici è un’agevolazione fiscale che può essere sfruttata fino al 31 dicembre 2024. L’agevolazione fiscale può essere utilizzata anche per acquistare una unità immobiliare. Il vantaggio fiscale è previsto dal comma 1 septies, dell’articolo 16, del decreto legge numero 63 del 2013. La detrazione fiscale, da sfruttare in cinque anni, è pari al 75% del prezzo di acquisto di una casa fino al massimo del vantaggio fiscale di 96 mila euro. Per acquistare una unità immobiliare è necessario che l’edificio sia stato ricostruito dopo la totale demolizione di un precedente immobile, qualunque sia la precedente tipologia.

Caratteristiche dell’unità immobiliare per beneficiare del bonus antisismico per acquistare una casa

L’intervento in chiave antisismica deve essere stato effettuato a partire dal 1° gennaio 2017 per poter sfruttare il bonus antisismico anche per l’acquisto della casa. L’ambito territoriale dell’immobile deve essere classificato nella zona sismica 1, 2 o 3. Risulta necessario, in ogni caso, che l’acquisto della casa deve essere effettuato entro i 30 mesi susseguenti dal termine degli interventi. E, comunque, l’acquisto deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2024.

Acquisto casa con il bonus antisismico, come applicare la detrazione fiscale sul prezzo di acquisto?

La detrazione fiscale sull’acquisto di una casa con i bonus antisismici deve essere ripartita per i 5 anni successivi. Il calcolo dell’aliquota di detrazione fiscale dipende dal numero delle classi di riduzione del rischio sismico derivanti dai lavori di ricostruzione dell’immobile. Si distinguono infatti le percentuali del:

  • 75% del prezzo di acquisto dell’unità abitativa se la riduzione del rischio sismico è stato di una classe;
  • dell’85% del prezzo con il quale si acquista se la riduzioni delle classi è stata di almeno due;
  • in entrambi i casi, il limite della detrazione non può eccedere i 96 mila euro.

Come calcolare la detrazione fiscale nel caso di bonus antisismico e acquisto di una nuova unità immobiliare?

Per procedere a calcolare quanto stetti di detrazione fiscale nel caso di unità immobiliare ricostruita con il bonus antisismico, è necessario procedere come segue:

  • se il prezzo di acquisto è stato di 400 mila euro, il limite sul quale effettuare la detrazione è di 96 mila euro;
  • su 96 mila euro si applica il 75% se la riduzione del rischio è stata pari a una classe. E, dunque, la detrazione fiscale è pari a 72 mila euro;
  • nel caso in cui la riduzione di classi di rischio è pari a due, si applica l’85% per una detrazione fiscale pari a 81.600 euro.

Superbonus per acquistare una casa, come fare?

Oltre al bonus antisismico, per l’acquisto di una casa si può beneficiare anche del superbonus. Anche in questo caso, l’entità della detrazione fiscale dipende dalla riduzione delle classi di rischio sismico ottenuta con l’intervento. L’acquisto di una casa, che non sia di categoria A/1, A8 e A/9, nel caso del superbonus può generare una detrazione fiscale del 110%. Il superbonus per l’acquisto di unità immobiliari successivo agli interventi in super sisma bonus 110% sono disciplinati dal comma 1 septies, dell’articolo 16, del decreto legge numero 63 del 2013 e dal comma 4, dell’articolo 119, del decreto legge numero 34 del 2020.

Superbonus 110% per acquistare casa, cosa si può acquistare?

Nel caso di immobili che abbiano ricevuto interventi in super sisma bonus, si può procedere con l’acquisto, nel limite di due unità immobiliari, purché siano a destinazione abitativa. L’acquisto e la fine dei lavori in superbonus deve avvenire entro il 30 giugno 2020. Si può ottenere una proroga di questa scadenza (entro il 31 dicembre 2022) nel caso in cui entro il 30 giugno 2022 sia stato effettuato almeno il 30% dell’intervento complessivo. Risulta necessario, come confermato dall’Agenzia delle entrate nell’interpello numero 57 del 2022, che l’atto di acquisto dell’immobile oggetto di lavori sia stipulato entro la fine di giugno 2022.

Super sisma bonus 110%, a quali condizioni si può acquistare un immobile a destinazione abitativa?

Per poter beneficiare del 110% di detrazione fiscale su un immobile a uso abitativo oggetto di interventi in super sisma bonus è necessario che:

  • l’intervento di riduzione del rischio sia stato effettuato nelle zone sismiche 1, 2 o 3;
  • i lavori abbiano prodotto la demolizione dell’intero edificio, qualunque sia la sua natura;
  • dopo la demolizione l’edificio sia stato ricostruito, anche con incremento volumetrico, purché la ricostruzione sia avvenuta dopo il 1° gennaio 2017 da imprese di costruzione e di ristrutturazioni.

Come calcolare la detrazione fiscale nel caso di superbonus 110% per interventi antisismici?

La detrazione massima, anche in caso di acquisto di una unità immobiliare abitativa con superbonus antisismico, è pari al 110%. Ciò significa che, nel caso di prezzo di acquisto pari a 400 mila euro, la detrazione massima ottenibile (sul limite di 96 mila euro) è pari a 105.600 euro. In alternativa, si può sfruttare il vantaggio fiscale mediante cessione del credito di imposta o sconto in fattura.

Sconto in fattura, come si applica nel caso del superbonus 110 con interventi antisismici?

Nel caso di sconto in fattura per l’acquisto di una casa interessata da interventi in superbonus 110% per la riduzione del rischio sismico, l’impresa che vende procede con uno sconto sul prezzo dovuto fino all’importo corrispondente all’entità della detrazione stessa. L’impresa venditrice poi potrà procedere con il recupero dello sconto in fattura mediante il credito di imposta. L’importo del credito è pari alla detrazione spettante. Il soggetto (anche banche e altri intermediari finanziari) che riceve il credito successivamente può, a sua volta, procedere con una ulteriore cessione.

Cessione del credito di imposta nel caso del superbonus 110%

La seconda opzione in alternativa alla detrazione fiscale per il soggetto che acquista una casa con il superbonus 110% è la cessione del credito di imposta. In tal caso, chi acquista casa può effettuare la cessione del credito (di importo pari alla detrazione spettante) al venditore, alle persone fisiche (anche lavoratori autonomi, di impresa, società ed enti), alle banche e agli altri istituti di intermediazione finanziaria.

Visti e asseverazioni nel caso di acquisto di una casa con bonus antisismici e superbonus 110%

Per quanto attiene ai visti e agli asseverazioni nel caso di acquisto di una casa con il bonus antisismico o il superbonus 110%, è necessario considerare che:

  • in entrambi i casi, non sussiste l’obbligo di pagare tramite bonifico;
  • è necessaria l’asseverazione fatta da un professionista abilitata riguardo l’efficacia dell’intervento e la riduzione del rischio sismico delle classi corrispondenti. L’asseverazione deve essere allegata al titolo edilizio;
  • occorre il progetto degli interventi di riduzione del rischio sismico;
  • il collaudatore e il direttore dei lavori devono procedere con l’attestazione di conformità degli interventi del progetto.

Comprare casa con il bonus ristrutturazioni: come fare?

Acquistare casa con i bonus previsti per i lavori edilizi. Si può e, soprattutto, la scelta ricade su varie formule di detrazioni fiscali possibili. Ad esempio, per le case ristrutturate o messe in sicurezza antisismica, le agevolazioni sono possibili fino al 2024. E si può utilizzare anche la cessione del credito di imposta o lo sconto in fattura per sfruttare il vantaggio fiscale. I bonus edilizi, dunque, non sono utilizzabili solo per svolgere gli interventi di ristrutturazione necessari, ma possono finanziare anche le unità immobiliari.

Comprare casa con il bonus ristrutturazioni, cosa si può fare?

Il bonus ristrutturazioni può tornare utile anche per acquistare una casa. Si tratta di comprare un immobile abitativo che faccia parte di un edificio interamente interessato da interventi edilizi di recupero, di restauro, di ristrutturazione o di risanamento conservativo. L’agevolazione fiscale può essere sfruttata fino al 31 dicembre 2024 alle condizioni attuali, prima della riduzione della percentuale di detrazione spettante. Il beneficio fiscale può risultare maggiore rispetto a quello ordinario. Ovvero la detrazione, da ripartire nell’arco dei 10 anni, è pari al 50% anziché al 36%. Più alto è il limite di spesa che arriva a 96 mila euro anziché a 48 mila euro.

Bonus ristrutturazione per comprare una casa, ecco come fare

L’utilizzo del bonus per acquistare una unità immobiliare ristrutturata è prevista dal comma 3, dell’articolo 16 bis del Testo unico imposte sui redditi (Tuir). In particolare, la detrazione può arrivare al 50% del 25% del prezzo di acquisto, con il limite di 96 mila euro. Ad esempio, se il prezzo di acquisto di un immobile è di 400 mila euro, il 25% risulta 100 mila euro. La detrazione fiscale del 50% su 100 mila euro è pari a 50 mila euro che rappresenta il beneficio ottenibile su questa operazione di acquisto.

Quali sono le condizioni per utilizzare il bonus ristrutturazioni?

Il bonus ristrutturazioni è a favore del proprietario dell’immobile, del nudo proprietario, dell’usufruttuario e del titolare di un altro diritto reale. Si possono far svolgere interventi sull’immobile purché comportino il restauro o il risanamento conservativo dell’edificio stesso. Il bonus ristrutturazione deve riguardare lavori svolti da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare da far effettuare su tutto il fabbricato. Non c’è obbligo di utilizzare il bonifico per il pagamento. Se il prezzo dell’intervento viene pagato prima che i lavori siano terminati, la detrazione è possibile solo dall’anno di ultimazione e per i dieci anni successivi.

A quali condizioni si può acquistare casa con il bonus ristrutturazioni?

Comprare casa usufruendo dei vantaggi fiscali del bonus ristrutturazione si può fare su unità immobiliari di qualsiasi tipo. L’acquisto deve essere effettuato entro 18 mesi dal termine degli interventi di ristrutturazione e, in ogni modo, entro il 31 dicembre 2024. Per gli acquisti effettuati a partire dal 1° gennaio 2025 la detrazione fiscale scende al 36% del 25% del costo di acquisto, fino al limite della detrazione di 48 mila euro.

Sconto in fattura per acquisto casa con il bonus ristrutturazioni

Al posto della detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi, il contribuente può scegliere le due alternative dello sconto in fattura o della cessione del credito di imposta. Ovvero, nel caso di sconto in fattura, si può ottenere un beneficio sul prezzo di vendita dovuto all’impresa venditrice fino a corrispondere l’entità della detrazione. In questo caso, l’impresa venditrice recupera l’importo concesso come sconto dal credito di imposta, per un importo pari alla detrazione spettante. La società venditrice può, a sua volta, cedere il credito di imposta mediante successiva operazione a favore di altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Cessione del credito di imposta nel caso di acquisto di immobile con bonus ristrutturazioni

Analogo discorso per la cessione del credito di imposta derivante dal prezzo di acquisto di un’unità immobiliare ristrutturata con il bonus edilizio. Nel dettaglio, la cessione del credito di imposta avviene per l’ammontare pari alla detrazione fiscale stessa. In tal caso, chi acquista l’immobile può, a sua volta, cedere il credito maturato a favore del venditore, di altre persone fisiche che esercitino anche attività di impresa, di società o enti, o di esercenti attività di lavoro autonomo. Il credito può essere ceduto anche a istituti di credito o a intermediari finanziari. In tutti questi casi, tuttavia, in ottemperanza al decreto legge “Sostegni ter”, chi riceve il credito di imposta non può più trasferire ulteriormente il credito stesso. La stretta, al momento, è attiva fino al 17 febbraio 2022, in attesa di ulteriori sviluppi della normativa.

Visti e asseverazioni di conformità e di congruità delle spese nel caso del bonus ristrutturazioni

Anche il bonus ristrutturazioni, come gli altri bonus e in applicazione del decreto “Antifrodi”, poi recepito dalla legge di Bilancio 2022, è soggetto ai visti di conformità delle spese e all’asseverazione di congruità delle stesse. In particolare, per i casi di sconto in fattura o di cessione del credito di imposta, il visto di conformità deve essere rilasciato da un professionista abilitato alla presentazione delle dichiarazioni fiscali. Per l’asseverazione della congruità delle spese è necessario, invece, il rilascio di un tecnico abilitato che certifichi le spese sostenute. Tuttavia, quando la detrazione corrisponde al prezzo di acquisto dell’unità immobiliare, l’asseverazione di congruità delle spese non è necessaria secondo quanto stabilito dall’Agenzia delle entrate negli interpelli numero 190 del 2021, 556 del 2021 e 697 del 2021.

Bonus prima casa under 36: quali novità dalla legge di Bilancio 2022?

Più tempo per gli aiuti ai giovani under 36 per l’acquisto della prima casa alle condizioni vantaggiose fissate dal decreto legge numero 73 del 2021. Gli under 36 anni, infatti, avranno tempo fino al 31 dicembre prossimo, anziché fino al 30 giugno della precedente scadenza, per acquistare la prima casa azzerando le imposte sulla compravendita. Le agevolazioni si allargano ai mutui stipulati da under 36. In entrambi i casi serve l’Isee familiare che non superi i 40 mila euro.

Bonus prima casa under 36: come calcolare il compimento dei 36 anni ai fini dell’agevolazione?

Ci saranno dunque sei mesi in più per richiedere il bonus prima casa degli under 36. La proroga avverrà fino al 31 dicembre 2022 e si potrà chiedere l’agevolazione sia sull’acquisto che sul mutuo. La legge di Bilancio 2022 ha esteso il limite temporale agli acquirenti della prima casa che, per tutto il 2022, non compiano i 36 anni di età. Pertanto se l’acquisto della prima casa avviene a marzo prossimo, ma l’età dei 36 anni dovesse essere compiuta prima della fine del 2022, l’agevolazione non spetta. Al contrario, se l’acquisto è fatto nel 2022 e il compimento dei 36 anni dovesse avvenire nel 2023, l’agevolazione compete.

Bonus prima casa giovani under 36: quali tasse e imposte sono da pagare?

Con il bonus prima casa sono quasi del tutto azzerate le tasse e le imposte sulla compravendita dell’immobile. È necessario considerare se chi vende la casa non applica l’Iva, come succede nelle compravendite tra soggetti privati, oppure applica l’Iva se si tratta dell’impresa costruttrice. Nel primo caso le tasse e le imposte sono del tutto azzerate. Nel secondo caso, la vendita della casa comporta il pagamento delle tasse ipotecarie e dell’imposta di bollo per un totale di 320 euro. Inoltre, l’applicazione dell’Iva, da pagare al venditore, comporta la maturazione del credito di imposta del giovane under 36 che acquista casa.

Come utilizzare il credito di imposta per l’Iva sulla prima casa dell’acquisto di un under 36?

Rimane invariato il meccanismo del credito di imposta dell’Iva applicata sull’acquisto della prima casa da un under 36. Il credito maturato non è rimborsabile ma si può utilizzare per pagare le imposte catastali, ipotecarie, di successione, di donazione e di registro. Inoltre, il credito di imposta può essere utilizzato in compensazione per l’Irpef sulla dichiarazione dei redditi successiva al giorno di acquisto della casa, anche nel medesimo periodo di imposta. Il credito può essere utilizzato anche per compensare gli importi dovuti come contributi assistenziali e previdenziali, per i premi assicurazione sugli infortuni sul lavoro e malattie professionali e ritenute di acconto.

Acquisto prima casa under 36: quale Isee deve essere considerato?

Per l’acquisto della prima casa degli under 36 alle condizioni agevolate è necessario che l’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) della famiglia non superi i 40 mila euro. Per le compravendite del 2022 è necessario utilizzare l’Isee riferito ai redditi e al patrimonio dell’anno 2020. L’indicatore infatti è calcolato sui redditi ottenuti e sul patrimonio posseduto relativo al secondo solare antecedente la presentazione della Dsu (dichiarazione sostitutiva unica).

Bonus prima casa under 36 si ottiene anche per gli immobili all’asta

Le agevolazioni sulla prima casa agli under 36 si applicano anche se l’acquisto dell’immobile avviene all’asta giudiziaria. Si è espressa in tal modo l’Agenzia delle entrate rispondendo all’interpello numero 808 del 14 dicembre 2021. Un interessato alle applicazioni delle agevolazioni previste dall’articolo 64 del decreto legge numero 73 del 5 maggio 2021 (decreto “Sostegni bis”) ha presentato il quesito.

Quali sono le agevolazioni previste dal decreto Sostegni bis per l’acquisto di una casa di un under 36?

In base alle agevolazioni previste dal decreto Sostegni bis, l’acquisto di un immobile da parte di un under 36 prevede l’esenzione dalle imposte ipotecarie, di registro e catastali, oltre all’attribuzione del credito di imposta pari al valore dell’imposta sul valore aggiunto inerente l’acquisto per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà dell’immobile.

Cosa chiede l’istante per l’acquisto della prima casa

L’istante ha fatto richiesta all’Agenzia delle entrate circa la possibilità che la normativa prevista dal decreto Sostegni bis possa trovare applicazione nei casi concreti in cui, trattandosi di prima casa, si possa usufruire delle agevolazioni anche se il trasferimento della proprietà immobiliare avvenga in forza di un provvedimento giudiziale. Due sono, in particolare, i requisiti richiesti per beneficiare delle agevolazioni:

  • il richiedente non dove aver compiuto ancora l’età di 36 anni nell’anno in cui viene fatto il rogito;
  • abbia un indicatore della situazione economica equivalente (Isee) della famiglia del richiedente che non superi i 40.000 euro all’anno.

Per l’Agenzia delle entrate si può acquistare una casa all’asta con le agevolazioni per gli under 36

Nella risposta fornita dall’Agenzia delle entrate si fa riferimento alla circolare numero 12 del 14 ottobre 2021 (paragrafo 2.2). Il  documento ha chiarito che le agevolazioni previste dal decreto Sostegni bis agli under 36 per l’acquisto della prima casa trovano applicazione anche nelle ipotesi in cui il diritto sull’immobile si acquisisca in seguito a un decreto di trasferimento che venga emesso in seguito all’esito di un procedimento giudiziale.

Raccomandazioni dell’Agenzia delle entrate per l’acquisto di una prima casa con le agevolazioni del bonus under 36

La possibilità di beneficiare delle agevolazioni sulla prima casa degli under 36 si rifà, peraltro, anche a quanto chiarito sulla materia dalla notta II bis dell’articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica numero 131 del 1986. Il richiedente, pertanto, potrà procedere con l’acquisto all’asta dell’immobile procedendo nella dimostrazioni della sussistenza dei requisiti richiesti tramite le dichiarazioni. Tali dichiarazioni, come ha ricordato l’Agenzia delle entrate, possono essere rese anche in un momento susseguente. In ogni modo, devono pervenire prima che venga registrato l’atto.

Acquistare casa con il mutuo o prenderla in affitto, quale conviene?

Quando è più conveniente comprare casa con un mutuo e quando è meglio andare in affitto? Rispondere a questa domanda non è sempre semplice: dipende da vari fattori tra i quali anche la località dove si vuole andare ad abitare. È importante dare un’occhiata ai dati, perché riferiscono di quanto siano cresciuti i tassi di interessi sui mutui e le spese di affitto. E, naturalmente, molto dipende dai risparmi messi da parte per investire nella casa.

Di quanto è cresciuta la percentuale di acquisto di case nel corso del 2021?

Il mercato immobiliare e dei mutui è studiato periodicamente dall’Osservatorio dell’Agenzia delle entrate. Seguendo gli ultimi dati a disposizione, nel secondo trimestre del 2021 gli acquisti di case nel residenziali si sono innalzati del 73,4% rispetto al 2020. Anche su base stagionale, l’aumento è stato del 26,1% rispetto allo stesso trimestre del 2019. Ma sono cresciuti anche gli affitti in numero assoluto che, in precedenza, avevano subito dei rallentamenti.

Confronto tra canone mensile di affitto e rata del mutuo: come stanno le cose nel 2021?

Ad oggi, tuttavia, la preferenza è per l’acquisto della casa. Ciò soprattutto se si considerano i dati di acquisto con gli affitti dei piccoli centri urbani. Nonostante il calo registrato negli ultimi mesi del canone di affitto, la preferenza degli italiani rimane quella di arrivare a comprare la casa. Il confronto che si può fare è tra il canone mensile di affitto e la rata mensile del mutuo. E, quest’ultima, continua a beneficiare di tassi di interesse che si mantengono ancora bassi, con il tasso fisso intorno all’1% medio. Quello variabile è ben al di sotto di quello fisso.

Quali sono le variabili dell’acquisto di una casa rispetto all’affitto?

Non sempre è possibile arrivare alla scelta se comprare casa con un mutuo oppure prenderla in affitto. Innanzitutto è necessario avere una quota di risparmi per la casa e una fonte di reddito sicura. Per chi non avesse questi due fattori dalla propria parte, l’alternativa reale è l’affitto. Nel mercato immobiliare del 2021 buona parte degli acquisti sono stati incentivati, peraltro, dalla prima casa per i giovani under 36.

Acquisto agevolato della prima casa per gli under 36 fino al 30 giugno 2022

La possibilità di risparmiare su tasse e imposte fino al 30 giugno 2022 si accompagna all’incremento della garanzia statale sui mutui, che può arrivare fino all’80% rispetto al rapporto tra la copertura del mutuo e il valore della casa stessa. Inoltre, le agevolazioni si traducono nel mercato immobiliare nella possibilità di ottenere mutui che coprano fino al 100% del valore della casa. Tuttavia, anche in questo caso è necessario avere da parte dei risparmi affinché la richiesta alla banca del finanziamento risulti “mutuabile”.

Quando è più conveniente acquistare casa con il mutuo?

L’acquisto di una casa con il mutuo rappresenta una formula nella quale la spesa in parte viene consumata (gli interessi sul mutuo) e in parte investita (la quota capitale dell’investimento). L’affitto, invece, rappresenta una spesa destinata al solo consumo. In questo senso, l’acquisto di una casa con il mutuo risulta più vantaggioso rispetto all’affitto. Le spese da sostenere per la casa (come quelle per la manutenzione) spesso sono detraibili per determinate quote. Le imposte, invece, sono in parte esenti quando si parla di prima casa, purché non si tratti di immobile di pregio.

Quando è più conveniente affittare una casa rispetto al mutuo per l’acquisto?

Non tutte le situazioni, ovviamente, sono uguali e delle volte la scelta dell’affitto di una abitazione può prevalere su quella dell’acquisto con mutuo. In tal senso, è utile fare il confronto non riferito al singolo mese ma per un periodo di tempo più lungo. Succede così quando non si ha una situazione lavorativa stabile. Oppure quando non si è sicuri di volersi stabilire in un posto per tanto tempo o definitivamente.

Quando il mutuo è troppo costoso per una famiglia e si ricorre all’affitto

Risulta importante anche la situazione finanziaria di una famiglia. In varie condizioni, infatti, la rata del mutuo potrebbe risultare troppo onerosa rispetto ai redditi del nucleo. Ciò può avvenire anche perché eventualmente la famiglia sta onorando delle spese che non erano previste. In linea generale, la rata del mutuo non dovrebbe superare la spesa di un terzo di quanto entra nella famiglia sotto forma di redditi.

Rata del mutuo per l’acquisto di una casa,  redditi e risparmi della famiglia

In linea generale risparmi e redditi familiari fanno spesso la differenza nella scelta di ricorrere a un mutuo per acquistare la casa. In queste situazioni, la domanda da porsi è: quanta parte dei redditi e dei risparmi devono essere impiegati per pagare la rata del mutuo? Nel caso in cui la rata del mutuo dovesse risultare molto più alta rispetto al canone di affitto ed assorbire buona parte del reddito e dei risparmi, come conseguenza si potrebbe avere un disallineamento della capacità di risparmio della famiglia. In questo caso, e nei casi in cui per l’acquisto della casa si impieghino tutti o buona parte dei risparmi accumulati, il patrimonio della famiglia si concentrerebbe su un solo asset, senza possibilità di diversificazione.

Cosa confrontare davvero nella scelta tra mutuo per acquistare la casa e canone di affitto?

Risulta necessario, in definitiva, fare il confronto tra acquisto della casa tramite mutuo e canone di affitto mediante le variabili patrimoniali e le spese mensili. Tra le variabili patrimoniali è necessario fare un confronto di alcuni valori:

  • il prezzo di acquisto dell’abitazione;
  • il valore del mutuo;
  • le altre spese che devono essere fatte inizialmente, come imposte, rogito, perizia e provvigioni.

Quale consiglio si può dare per la scelta della locazione di una casa?

In merito alle variabili patrimoniali, nel caso dell’affitto è necessario fare un confronto tra la rata mensile di locazione e quella del mutuo. Non si avrà alcun aiuto da una banca nel caso dell’affitto e dunque si può pensare di fare un investimento. Ovvero, nel caso in cui il canone di affitto risulti inferiore alla rata del mutuo, si può pensare a forme di investimento sulla differenza.

Il confronto delle spese mensili tra mutuo e canone di affitto

Un confronto nella scelta tra mutuo per l’acquisto di una casa e canone di affitto si può fare dalla svalutazione o rivalutazione dell’abitazione una volta che si è finiti di pagare il mutuo e la perdita o il rendimento atteso se si sceglie l’affitto. Da tutti gli importi vanno sottratte le spese mensili che si devono sostenere sia nei casi di acquisto della casa (manutenzione straordinaria e imposte, anche se per le prime case c’è l’esenzione) che nel caso di affitto.

Comprare casa, quali tasse e Iva se si acquista da impresa non costruttrice, banca o società di leasing?

Non sempre la compravendita di una casa avviene tra soggetti privati o per la vendita di un’impresa costruttrice o di recupero.  In tal senso, varie sono le possibilità di acquisto di una casa oltre alle modalità tradizionali. La compravendita può essere effettuata anche attraverso una impresa non costruttrice e non di recupero, una banca o una società di leasing. Nel caso del leasing, l’impresa non deve essere né costruttrice e nemmeno tra quelle di recupero. A seconda di chi vende casa, sono da considerare le tasse, le imposte e l’Iva da pagare.

Acquisto casa da impresa non costruttrice, da banca o da società di leasing: l’Iva è da pagare?

In tutti i casi in cui il soggetto venditore sia un’impresa non costruttrice e non di recupero, oppure una banca o una società di leasing, sia per l’acquisto della prima casa che di soggetto acquirente qualsiasi, la compravendita è esente dall’Iva. Lo stabilisce, per tutti i casi, l’articolo 10, numero 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972.

Comprare casa da società non costruttrice e non di recupero: quali imposte e tasse sono da pagare?

Soffermandoci su un acquisto di abitazione da impresa non di costruzione e nemmeno di recupero, rispetto agli altri casi più tradizionali, non fa differenza l’epoca di costruzione dell’immobile. Il venditore, inoltre, non può nemmeno esercitare l’opzione Iva. Nel caso in cui si tratti dell’acquisto di prima casa, l’imposta di registro può essere del 2% ai sensi dell’articolo 1, secondo periodo, del TP1, oppure dell’1,5% nel caso in cui la compravendita venga effettuato nei confronti di banche e di intermediari finanziari autorizzati all’esercizio dell’attività di leasing finanziario ed abbia per oggetto immobili di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9. L’imposta di registro sale al 9% se non si tratta di compravendita di prima casa.

Acquisto casa da società non costruttrice: quali imposte e tasse?

Oltre al pagamento dell’imposta di registro, nel caso di compravendita di immobile da società non costruttrice e non di recupero, sono da pagare 50 euro sia per l’imposta ipotecaria che per quella catastale. Sia che si tratti di prima casa che di altri scenari, la compravendita è esente sia dall’imposta di bollo che dalla tassa ipotecaria.

Quando si può comprare casa da una società di leasing?

L’acquisto di una casa da una società di leasing può avvenire nei casi disciplinati dalla legge. In particolare si deve trattare di cessioni effettuate per riscatto di contratti di leasing. Oppure di cessioni di immobili già oggetto di contratti di leasing risolti per inadempimento dell’utilizzatore. I casi di acquisto sono disciplinati dal comma 10 ter 1, dell’articolo 35, del decreto legge numero 223 del 4 luglio 2006.

Comprare casa da una banca o società di leasing: Iva e altre imposte

Nel caso in cui la compravendita avvenga con una banca o una società di leasing che non sia costruttrice o recuperatrice, l’operazione è esente ai fini dell’Iva. Tuttavia, la compravendita è soggetta alle altre imposte. In particolare, l’imposta di registro è pari a 200 euro ai sensi del comma 10 ter 1, dell’articolo 35 del decreto legge numero 223 del 4 luglio 2006, poi convertito nella legge numero 248 del 4 agosto 2006. Lo stesso articolo disciplina l’imposta ipotecaria per altri 200 euro e l’imposta catastale per altrettanti 200 euro.

Quali altre imposte si pagano per una compravendita casa con banca o società di leasing?

Oltre alle imposte viste in precedenza, nel caso di acquisto da una banca o da una società di leasing sono da pagare altre due imposte. In particolare, la compravendita comporta l’imposta di bollo per 230 euro ai sensi del comma 1 bis, numero 1) dell’articolo 1, della tariffa Allegata A al decreto del Presidente della Repubblica numero 642 del 26 ottobre 1972. Infine, la compravendita è soggetta alla tassa ipotecaria di 90 euro. La norma di riferimento in questo caso rientra nei punti 1.1 e 1.2 dell’articolo 1, della Tabella delle Tasse ipotecarie allegata al decreto legislativo numero 347 del 31 ottobre 1990.

Mutui, a cosa prestare attenzione nella scelta: l’informativa precontrattuale

Chiedere un mutuo per acquistare una casa rappresenta un passo importante che merita la giusta attenzione già dalla fase precontrattuale. Tuttavia, anche nel corso del pagamento delle rate del mutuo, chi l’ha contratto dovrebbe dedicare del tempo agli aggiornamenti del mercato dei mutui. È sempre possibile, infatti, surrogare il mutuo fatto con uno nuovo cercando di risparmiare sulla spesa dell’investimento. E comunque, nella scelta del mutuo a tasso variabile o misto, l’oscillazione dei tassi va a incidere nella rata del mutuo stesso.

Scelta del mutuo più conveniente, perché non bisogna fermarsi al tasso di interesse

Tuttavia, chi sta cercando un mutuo per l’acquisto della casa pone l’attenzione soprattutto sul tasso, che può essere fisso o variabile. E il dubbio che ci si pone normalmente è quello relativo all’opportunità di optare per una rata costante assicurata dal tasso fisso o avere la possibilità di risparmiare sulla rata con un tasso variabile. Quest’ultima scelta pone il soggetto comunque all’incertezza futura.

La scelta del mutuo è uguale per tutti?

È bene chiarire che non esiste una regola che vada bene per tutti i compratori e per tutti i sottoscrittori di un mutuo. Ogni soggetto interessato a stipulare un finanziamento ha le proprie esigenze e deve fare i conti con le proprie disponibilità. Ma è importante giungere a una scelta consapevole, cioè dopo essersi informati su tutte le condizioni contrattuali.

Idee chiare sul mutuo da contrarre: le informazioni precontrattuali

Nella scelta del mutuo è indispensabile dunque comprendere tutte le informazioni precontrattuali. Nella richiesta alla banca è utile chiedere tutto ciò che non si è compreso bene, senza porsi problemi. I timori di chi è deciso a chiedere un mutuo devono trasformarsi in opportune delucidazioni. Avere le idee chiare permette anche di poter confrontare adeguatamente tra le tante offerte di mutui proposti dalle banche.

Informazioni sul mutuo, perché è utile non fermarsi solo al Tan?

A tal proposito, le informazioni che bisogna reperire non devono fermarsi al solo Tan, ovvero il tasso annuale nominale (o tasso di interesse puro) del finanziamento. Il Tan, infatti, non comprende le commissioni e le spese. Pertanto, non esprime in maniera complessiva quello che sarà il costo del mutuo e dunque della rata periodica.

Scelta dei mutui, verificare qual è il Taeg

Più utile della conoscenza del Tan nella richiesta del mutuo è il Taeg, ovvero il tasso annuo effettivo globale di interesse. La percentuale del Taeg infatti comprende tutte le spese obbligatore per poter aprire e pagare un mutuo. Proprio a questo scopo è fondamentale prendere visione di tutta l’informativa precontrattuale che si riceve dalla banca. Ma anche all’interno dell’informativa stessa, ci sono dei punti che è necessario tenere sotto osservazione per confrontare l’offerta con le altre proposte di mutuo di altri istituti.

Informativa precontrattuale: la tipologia di mutuo

In primo luogo, dunque, è importante verificare le caratteristiche principali del contratto del mutuo. Ci si riferisce alle informazioni generali del finanziamento: il tipo di tasso applicato, come si articolano i periodi se si sceglie un mutuo a tasso fisso oppure uno a tasso variabile o, ancora, se si opta per una soluzione mista. In questa parte è indicato anche il valore del bene posto a ipoteca.

Mutui, sezione dell’informativa precontrattuale: i tassi di interesse

Dopo aver letto attentamente le caratteristiche del mutuo, per i tassi di interesse è presente una sezione apposita. In particolare, per chi è interessato al mutuo a tasso variabile, nella sezione si spiegano le modalità di oscillazione dei tassi. Sempre qui è possibile trovare tutte le informazioni relative alle spese che compongono il Taeg. Tra queste è possibile distinguere:

  • le spese una tantum;
  • quelle periodiche che sono comprese nella rata del mutuo;
  • le spese che non sono incluse nella rata periodica.

Nella sezione sono indicati anche gli importi delle spese, il destinatario dei pagamenti e le relative scadenze. Tra le spese rientrano anche quelle inerenti le polizze obbligatorie.

Importo delle rate nei mutui

L’importo delle rate del mutuo da pagare periodicamente ha una sezione a parte. Se si stipula un mutuo a tasso fisso, la sezione è piuttosto semplice. Infatti, le informazioni comprendono la quota capitale e quella degli interessi. Diverso è il discorso se si sceglie un mutuo a tasso variabile o a tasso misto.

Mutui, informazioni precontrattuali sui tassi variabili e misti

Infatti, in questi ultimi due casi, nelle informazioni è compresa la rata massima da pagare. Ma anche se è previsto un tetto alla rata stessa. Trattandosi di un costo variabile, l’informativa deve contenere quali potrebbero essere gli scenari futuri. E, per il cliente, l’informazione più importante della sezione è quella relativa allo scenario peggiore che si sia verificato nei venti anni precedenti.

Scelta del mutuo più conveniente, la sezione degli obblighi supplementari

Ulteriori attenzioni devono essere dedicate nella scelta del mutuo e nella lettura delle informative precontrattuali alla sezione degli obblighi supplementari. Nella sezione sono indicati:

  • il costo delle polizze obbligatorie per arrivare a sottoscrivere il contratto di mutuo (polizza per scoppio e incendio);
  • la possibilità di sottoscrivere servizi supplementari da soggetti terzi a scelta del richiedente. In questo caso la banca può porre dei limiti minimi.

È importante sottolineare che se la banca propone una polizza tramite una compagnia convenzionata, deve proporre al richiedente il mutuo anche altre 2 soluzioni alternative tramite preventivo. Tra i costi della polizza, la banca inoltre deve indicare anche le eventuali commissioni che percepisce.

Acquisto casa da impresa di recupero, quali tasse e Iva sono da pagare?

Tra le varie modalità, l’acquisto della casa può avvenire anche da un’impresa di recupero. Per impresa di recupero, ai sensi del comma 1, lettere c), d) ed f) del decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 6 giugno 2001, si intende qualsiasi soggetto Iva che svolge gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica. Anche per l’acquisto della casa da un’impresa di recupero è necessario considerare la tassazione. In particolare, è necessario distinguere se l’immobile oggetto di compravendita sia stato recuperato da meno o da più di 5 anni e, in quest’ultimo caso, se il venditore eserciti o meno l’opzione Iva.

Comprare casa da impresa di recupero, si paga l’Iva?

Nel caso di acquisto di casa recuperata da meno di 5 anni da un’impresa di recupero l’imposizione dell’Iva avviene con aliquota al 10% secondo quanto prevede l’articolo 10, n. 8 bis, punto 127 quinquesdecies, Tabella A, III del decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972.  Solo per l’acquisto di una prima casa l’Iva scende al 4% (articolo 10, n. 8 bis, punto numero 21, Tabella A II).

Imposte acquisto da impresa di recupero sia prima casa che successiva

Per chi acquisto una prima casa o per qualsiasi soggetto, con recupero effettuato da meno di 5 anni da un’impresa di recupero, sono da considerare le seguenti tasse:

  • l’imposta di registro è pari, nei due casi, a 200 euro (ai sensi del comma 40 dell’articolo 1, del decreto Presidente della Repubblica numero 131 del 26 aprile 1986 e dell’articolo 11, Tariffa, Parte prima, allegata al precedente decreto);
  • imposta ipotecaria di 200 euro, secondo quanto prevede la Nota all’articolo 1 della Tariffa allegata al decreto legislativo numero 347 del 31 ottobre 1990. L’importo è stato elevato da 168 euro a 200 euro dal comma 2, dell’articolo 26 del decreto legge numero 104 del 12 settembre 2013.

Imposta catastale, di bollo e tassa ipotecaria per acquisto casa da impresa di recupero

Oltre alle imposte di registro e ipotecarie, chi acquista casa da un’impresa di recupero deve versare altre tre imposte. Sia nel caso di prima casa, che di successiva, sono da pagarsi:

  • l’imposta catastale di 200 euro ai sensi del comma 2, dell’articolo 10, del decreto legislativo numero 347 del 31 ottobre 1990. Il comma 2, dell’articolo 26 del decreto legge numero 104 del 12 settembre 2013 ha aumentato l’importo da 168 euro a 200 euro;
  • imposta di bollo per 230 euro ai sensi del comma 1 bis numero 1, dell’articolo 1, della Tariffa Allegato A al decreto del Presidente della Repubblica numero 642 del 26 ottobre 1972;
  • la tassa ipotecaria per 90 euro ai sensi dei punti 1.1 e 1.2 dell’articolo 1, della Tabella delle Tasse ipotecarie allegata al decreto legislativo numero 347 del 31 ottobre 1990.

Comprare casa recuperata da oltre 5 anni da impresa di recupero

Nel caso di acquisto di un’abitazione da un’impresa di recupero e il recupero sia stato fatto da più di 5 anni, si deve distinguere innanzitutto se l’impresa eserciti l’opzione Iva. In questo caso, sia che si tratti di prima casa che di soggetto qualsiasi, l’acquisto risulta esente dall’Iva. La disciplina di riferimento è quella dell’articolo 10, n. 8 bis del Dpr numero 633 del 1972. Variano invece gli importi delle imposte nei casi di prima casa e di altri soggetti.

Imposte applicate alla prima casa e ad altri soggetti nei casi di acquisto da impresa di recupero

Nel caso in cui quindi l’impresa di recupero non eserciti l’opzione Iva, sia per l’acquisto di prima casa che per acquisti di altri soggetti le imposte di bollo e la tassa ipotecaria sono esenti. Sull’imposta di registro, invece, l’acquirente della prima casa paga una percentuale del 2% ai sensi dell’articolo 1, secondo periodo, del TP1; l’aliquota scende all’1,5% nel caso in cui il trasferimento venga effettuato nei confronti di banche e di intermediari finanziari autorizzati all’esercizio dell’attività di leasing finanziario ed abbia per oggetto abitazioni di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9. Nel caso in cui non si tratti di prima casa l’imposta di registro è pari al 9%. Sono da pagare, per entrambi i casi, l’imposta ipotecaria e quella catastale per 50 euro ciascuna.

Acquisto abitazione da impresa di recupero con esercizio dell’opzione Iva

Il pagamento dell’Iva è più complesso per quanto riguarda l’acquisto di una casa recuperata da oltre 5 anni dall’impresa di recupero nel caso in cui quest’ultima eserciti l’opzione Iva. Nel caso di acquisto di prima casa, l’Iva si calcola al 4% (comma 8 bis, articolo 10, punto numero 21, della Tabella A II, del Dpr numero 633 del 1972). Se si tratta dell’acquisto di un soggetto Iva, l’aliquota sale al 10%. La stessa aliquota del 10% si applica se l’acquirente è diverso dal soggetto Iva. Per questi ultimi due casi è necessario far riferimento al comma 8 bis dell’articolo 10, del Dpr 633 del 1972, punto numero 127 quinquiesdecies, Tabella A, III.

Comprare casa dal costruttore con opzione Iva: quali sono le imposte da pagare?

In tutti e tre i casi precedenti, ovvero di acquisto di una prima casa, di soggetto Iva e di acquirente diverso da soggetto Iva, comprare una casa da un’impresa di recupero di più di 5 anni, comporta le seguenti imposte e tasse:

  • imposta di registro pari a 200 euro;
  • l’imposta ipotecaria di 200 euro;
  • imposta catastale di 200 euro;
  • l’imposta di bollo per 230 euro;
  • la tassa ipotecaria per 90 euro.

Comprare casa, quali tasse da pagare se si acquista dall’impresa costruttrice?

Quali tasse bisogna pagare per acquistare casa direttamente dall’impresa costruttrice? Per rispondere a questa domanda la prima grande differenza da fare è quella relativa all’epoca di costruzione. Le tasse, infatti, vengono determinate in maniera differente a seconda che la costruzione dell’immobile sia avvenuta da meno di 5 anni o da più tempo. La suddivisione consente anche la corretta applicazione dei pagamenti ai fini dell’Iva.

Acquistare casa, cosa si intende per impresa costruttrice?

Innanzitutto è necessario sapere cosa si intende per impresa costruttrice di un immobile. Si tratta innanzitutto di qualsiasi soggetto Iva che costruisce. Se riferito a una società, l’impresa costruttrice esula dall’oggetto sociale della sua attività.

Comprare casa dal costruttore un immobile con meno di 5 anni: quanto si paga di Iva?

Nel primo caso, quello in cui si procede ad acquistare casa da un’impresa costruttrice e l’immobile sia di meno di 5 anni, l’applicazione dell’aliquota Iva varia a seconda che si tratti di prima casa o di un soggetto qualsiasi. Infatti, la legge consente a chi acquista la prima casa di pagare l’Iva al 4%. Diversamente, l’Iva va calcolata al 10%. L’Iva può arrivare al 22% nel caso in cui si acquisti un immobile classificato nel Catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9. I casi di Iva al 22% sono riportati nella circolare dell’Agenzia delle entrate numero 31/E del 30 dicembre 2014.

Imposte da pagare per acquisto di casa dal costruttore

Sia nel caso di acquisto di prima casa che di casa successiva, direttamente dal costruttore, sono da considerare le seguenti imposte da pagare:

  • imposta di registro pari a 200 euro, ai sensi del comma 40 dell’articolo 1, del decreto Presidente della Repubblica numero 131 del 26 aprile 1986 e dell’articolo 11, Tariffa, Parte prima, allegata al precedente decreto;
  • l’imposta ipotecaria per altri 200 euro, secondo quanto prevede la Nota all’articolo 1 della Tariffa allegata al decreto legislativo numero 347 del 31 ottobre 1990. L’importo è stato elevato da 168 euro a 200 euro dal comma 2, dell’articolo 26 del decreto legge numero 104 del 12 settembre 2013.

Imposta catastale, di bollo e tassa ipotecaria per acquisto casa dal costruttore

Oltre alle tasse sopra menzionate, chi acquista casa dall’impresa costruttrice deve pagare altre tre imposte. Sia nel caso di prima casa, che di successiva, sono da pagarsi:

  • imposta catastale di 200 euro ai sensi del comma 2, dell’articolo 10, del decreto legislativo numero 347 del 31 ottobre 1990. L’importo è stato aumentato da 168 euro a 200 euro dal comma 2, dell’articolo 26 del decreto legge numero 104 del 12 settembre 2013;
  • l’imposta di bollo per 230 euro ai sensi del comma 1 bis numero 1, dell’articolo 1, della Tariffa Allegato A al decreto del Presidente della Repubblica numero 642 del 26 ottobre 1972;
  • la tassa ipotecaria di 90 euro ai sensi dei punti 1.1 e 1.2 dell’articolo 1, della Tabella delle Tasse ipotecarie allegata al decreto legislativo numero 347 del 31 ottobre 1990.

Acquisto casa da costruttore immobile con più di 5 anni: cosa significa con opzione?

Nel caso di acquisto della casa dal costruttore di un immobile con più di 5 anni un’altra differenza sta nel fatto che sia o meno con opzione Iva. La novità è stata introdotta nel 2012 con una modifica alla legislazione vigente e consente al costruttore di esercitare l’opzione con la quale chiede che venga pagata l’Iva anche dopo i 5 anni dalla costruzione o dalla ristrutturazione della casa. Si tratta pertanto di un’opzione per l’applicazione volontaria dell’Iva che il costruttore può decidere di esercitare. Per il compratore, se persona fisica, l’Iva quanto applicata risulta quindi un costo.

Caso di acquisto casa dal costruttore, immobile con più di 5 anni, senza opzione Iva

Fatta questa dovuta premessa, nel caso di acquisto di una casa da un’impresa costruttrice, per abitazioni con più di 5 anni, nel caso in cui il venditore non eserciti l’opzione per l’Iva, l’acquisto stesso risulta esente dall’Iva. La disciplina di riferimento è contenuta nel comma 8 bis dell’articolo 10, del decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972. E questo tanto per l’acquisto di una prima casa che nei restanti casi. In entrambi i casi, inoltre, l’acquisto è esente anche dall’imposta di bollo e dalla tassa ipotecaria. Rimangono a carico dell’acquirente:

  • l’imposta di registro del 2% o dell’1,5% in caso di acquisto di una prima casa; del 9% in tutti gli altri casi;
  • l’imposta ipotecaria pari a 50 euro;
  • imposta catastale di 50 euro.

Acquisto casa di più di 5 anni, dal costruttore, con opzione per l’Iva

L’applicazione dell’Iva è più complessa per quanto concerne l’acquisto di una casa con più di 5 anni dall’impresa costruttrice nel caso in cui quest’ultima eserciti l’opzione Iva stessa. Se si tratta della prima casa, l’Iva viene calcolata al 4% (comma 8 bis, articolo 10, punto numero 21, della Tabella A III, del Dpr numero 633 del 1972). Nel caso in cui si tratti dell’acquisto di un soggetto Iva, l’imposta sale al 10% (o al 22% se si tratta di un immobile classificato nel Catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9). Le stesse aliquote (10% o 22%) si applicano nel caso di acquirente diverso da soggetto Iva (comma 8 bis dell’articolo 10, del Dpr 633 del 1972, punto numero 127 undecies, Tabella A, III).

Comprare casa dal costruttore con opzione Iva: quali sono le imposte da pagare?

In tutti e tre i casi (soggetto che acquista la prima casa, soggetto Iva e acquirente diverso da soggetto Iva), l’acquisto di una casa direttamente dal costruttore di un immobile con più di 5 anni, comporta le seguenti tasse e imposte:

  • imposta di registro pari a 200 euro;
  • l’imposta ipotecaria di 200 euro;
  • imposta catastale di 200 euro;
  • l’imposta di bollo per 230 euro;
  • la tassa ipotecaria per 90 euro.

Acquisto casa, ecco quali sono le tasse da pagare in caso di compravendita tra privati

L’acquisto della casa comporta il pagamento di varie tasse. L’applicazione delle imposizioni fiscali avviene, soprattutto, a seconda di chi sia il venditore dell’immobile. Il regime più vantaggioso è quello dell’acquisto della prima casa in una compravendita che avviene tra privati. Ma anche in caso di acquisto di una casa che non sia la prima possono essere individuate delle vantaggiose soluzioni dal punto di vista fiscale. Vediamole nel dettaglio.

Tasse da pagare per acquisto di una casa da un venditore privato: non c’è l’Iva

Nel caso di acquisto di una casa da un soggetto privato, indifferentemente dall’epoca della costruzione dell’immobile, il compratore non dovrà pagare alcuna imposta ai fini dell’Iva. E questo regime persiste sia per l’acquisto della prima casa che in tutte le altre ipotesi in cui non si acquisti la prima casa. La compravendita è esente anche dall’imposta di bollo e dalla tassa ipotecaria ai sensi del comma 3 dell’articolo 10 del decreto legislativo numero 23 del 14 marzo 2011.

Quali tasse sono da pagare per l’acquisto di una prima casa?

Se per il compratore si tratta di una prima casa e il venditore è un privato, l’acquisto della casa è esente sia dalla tassa ipotecaria che dall’imposta da bollo, oltre al “fuori campo” di applicabilità dell’Iva. Vi è da pagare l’imposta catastale e l’imposta ipotecaria, entrambe di 50 euro. È quanto prevede il comma 3 dell’articolo 10 del decreto legislativo numero 23 del 14 marzo 2011.

L’imposta di registro sull’acquisto della prima casa

Sull’acquisto della prima casa è da pagare, invece, l’imposta di registro. L’aliquota applicata è pari al 2% o all’1,5% a seconda dei casi. In particolare, l’aliquota è del 2% ai sensi del secondo periodo, dell’articolo 1, del Testo unico del 26 aprile 1986. L’articolo, infatti, disciplina che “l’imposta di registro si applica, nella misura indicata nella tariffa allegata al presente testo unico, agli atti soggetti a registrazione e a quelli volontariamente presentati per la registrazione”.

Imposta di registro su acquisto prima casa all’1,5%, quando va applicata?

L’aliquota dell’imposta di registro si riduce all’1,5% (ai sensi del quarto periodo, dell’articolo 1, del Testo unico, nel caso in cui “il trasferimento è effettuato nei confronti di banche e intermediari finanziari autorizzati all’esercizio dell’attività di leasing finanziario ed ha per oggetto case di abitazione, di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9, acquisite in locazione finanziaria da utilizzatori per i quali ricorrono le condizioni di cui alle note II bis e II sexies”.

Acquisto immobile diverso da prima casa da un privato: quali tasse vanno pagate?

Anche sull’acquisto di un immobile diverso dalla prima casa, indipendentemente dall’epoca di costruzione, non si applica l’Iva, l’imposta di bollo e la tassa ipotecaria. L’imposta catastale e l’imposta ipotecaria sono pari a 50 euro ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 10 del decreto legislativo numero 23 del 14 marzo 2011. Sale invece al 9% l’aliquota applicata all’imposta di registro ai sensi del primo periodo dell’articolo 1 del TP1.