Cartelle esattoriali: dal 2022 non si paga il servizio di riscossione

La notizia è ufficiale e l’ha resa nota Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, che ha comunicato anche l’approvazione di un nuovo modello di cartella esattoriale. Dal 1° gennaio 2022 non sono più applicati gli oneri per il servizio di riscossione, anche chiamato aggio. Ne deriva che le cartelle esattoriali saranno più leggere.

Nuove cartelle esattoriali senza più l’aggio

Le nuove regole sono operative con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 18 gennaio 2022. Questa importante novità arriva in realtà dalla legge di bilancio 2022 (Legge 234 del 2021 comma 15) che ha disposto che il costo relativo alla riscossione delle cartelle esattoriali non deve essere più a carico del contribuente, ma a carico del bilancio statale. Secondo l’articolo in oggetto la finalità di questa nuova regola è sostenere, dare impulso all’ “adesione spontanea agli obblighi tributari e per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto dell’evasione”. Lo stesso articolo sottolinea che restano a carico del debitore “spese esecutive”, correlate all’attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell’agente della riscossione.

Quando entrano in vigore nel nuove regole sulle cartelle esattoriali?

Dal punto di vista temporale questa modifica entra il vigore il 1° gennaio 2022, ma è bene sottolineare che si applica alle cartelle che a partire da tale data sono state affidate all’agente di riscossione. Non si applica invece alle cartelle che sono state affidate all’agente di riscossione nei mesi precedenti, ad esempio dicembre 2021 e che vengono però notificate dopo il 1° gennaio 2022.

A quanto ammontano gli oneri di riscossione o aggio?

Per capire il peso di questa importante novità occorre ricordare quali erano le tariffe applicate per gli oneri di riscossione sulle cartelle esattoriali.

Se il pagamento avviene:

  • entro il 60° giorno dalla notifica della cartella, l’aliquota dell’aggio è del 3% delle somme iscritte a ruolo;
  • oltre il 60° giorno dalla notifica della cartella, in questo caso l’aggio è il 6% ;
  • in caso di riscossione spontanea, l’aggio è 1% delle somme iscritte a ruolo.

Naturalmente maggiore è il peso della cartella esattoriale e più elevato è il risparmio prodotto con le nuove regole. Il nuovo modello delle cartelle esattoriali quindi non avrà più alcun riferimento alle spese di riscossione o aggio.

Cos’è e come funziona il regime forfettario opzionale per i neo residenti

Per i cittadini stranieri prendere la residenza in Italia, nel rispetto dei requisiti previsti, può essere davvero conveniente a livello fiscale. E questo perché, con la Legge di bilancio del 2017, nel nostro Paese è stato introdotto un regime fiscale che è opzionale e forfettario proprio a favore dei neo residenti per quel che riguarda i redditi prodotti all’estero. Vediamo allora, nel dettaglio, cos’è e come funziona il regime forfettario opzionale per i neo residenti.

Regime forfettario opzionale per i neo residenti, cos’è e come funziona

In particolare, per ogni periodo di imposta in corrispondenza del quale viene esercitato il regime opzionale, con l’imposta sostitutiva applicata il neo residente in Italia, per i redditi prodotti all’estero, pagherà una tassa piatta e fissa che è pari a 100mila euro. Così come si legge proprio sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

L’adesione al regime opzionale forfettario può avvenire al momento della dichiarazione dei redditi in corrispondenza dell’anno di imposta corrispondente al trasferimento della residenza in Italia. Oppure, nel periodo di imposta immediatamente successivo. Inoltre, nella scelta o meno del regime opzionale forfettario per i neo residenti, l’interessato può presentare un’istanza preventiva di interpello. Da recapitare, nella fattispecie, alla Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate.

Come si presenta la domanda di adesione al regime opzionale forfettario per i neo residenti

Riguardo a come si presenta la domanda di adesione al regime opzionale forfettario per i neo residenti, l’Agenzia delle Entrate al riguardo offre tante opzioni. In quanto l’istanza si può consegnare a mano, con raccomandata con ricevuta di ritorno, in modalità telematica e pure con la posta elettronica certificata.

Nella domanda di adesione al regime opzionale forfettario occorre indicare, oltre ai propri dati anagrafici, pure il codice fiscale se questo è stato già attribuito. Nonché, tra l’altro, l’ultima giurisdizione o le ultime giurisdizioni dove il neo residente in Italia ha avuto l’ultima residenza fiscale.

Ai fini dell’accesso al regime, inoltre, occorre attestare lo status di non residente in Italia, dall’inizio di validità del regime opzionale, da almeno 9 periodi di imposta nel corso dei 10 precedenti. Il regime opzionale si rinnova tacitamente di anno in anno, e decade comunque dopo 15 anni dal primo periodo di imposta.

Il regime forfettario opzionale per i neo residenti si può estendere anche ai familiari

In più, il regime forfettario opzionale per i neo residenti si può estendere anche ai familiari. Indicandoli nella dichiarazione dei redditi. Ed in tal caso, per ogni familiare beneficiario del regime opzionale forfettario per i redditi prodotti all’estero, la tassa piatta è pari a 25.000 euro. Con il pagamento dell’imposta o delle imposte sostitutive che deve avvenire in un’unica soluzione. E seguendo quelle che sono le scadenze previste per il saldo in Italia delle imposte sui redditi.

L’Unione Europea approva il contributo a fondo perduto per attività chiuse

Arriveranno entro il 31 dicembre 2021 gli aiuti il contributo a fondo perduto per le attività chiuse, ciò è possibile grazie all’ok arrivato dall’Unione Europea. Si potranno ottenere fino a 25.000 euro.

Iter approvazione del contributo a fondo perduto per le attività chiuse

Arriva il via libera dell’Unione Europea allo stanziamento di 140 milioni di euro in favore delle attività che a causa del Covid hanno dovuto sopportare lunghi periodi di inattività, più di 100 giorni. Si tratta in particolare delle attività connesse al tempo libero, arte e cultura, eventi cerimonie. Per poter procedere ora occorrono solo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.

Il contributo a fondo perduto in favore delle attività che hanno subito lunghi periodi di chiusura a causa del Covid è contenuto nell’articolo 2 del decreto Sostegni Bis che ha istituito il Fondo per le attività economiche chiuse per un periodo di almeno 100 giorni.

Se vuoi conoscere i dettagli di tale fondo, leggi l’articolo: Attività chiuse oltre 100 giorni causa Covid: arriva il fondo di sostegno

Il 7 ottobre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il 19 novembre è arrivata l’approvazione da parte dell’Unione Europea. Proprio la Commissione Europea nel suo provvedimento ha precisato che l’approvazione arriva in quanto il contributo per ogni impresa non supera 1,8 milioni di euro, inoltre sarà concesso entro il 31 dicembre.

La Commissione ha sottolineato che questa misura appare necessaria, adeguata e proporzionata all’obiettivo di porre rimedio a una situazione di grave turbamento per l’economia di uno Stato Membro.

Come richiedere il contributo a fondo perduto

Per poter conoscere nel dettaglio le istruzioni per la richiesta del contributo a fondo perduto bisognerà attendere il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, lo stesso comunque dovrebbe arrivare entro il 6 dicembre, quindi a breve. Nel frattempo possiamo ricordare che le richieste dovranno essere inoltrate telematicamente all’Agenzia delle Entrate e i contributi approvati saranno erogati su conto corrente, quindi già al momento della domanda dovrà essere fornito un codice IBAN.

Il calcolo del contributo effettivamente dovuto a ogni richiedete sarà effettuato tenendo in considerazione i ricavi e i compensi dichiarati nel 2019, cioè l’ultimo anno prima della pandemia.

Gli importi massimi sono però rivolti solo alle attività con codice ATECO 93.29.10 , cioè sale da ballo, discoteche. A queste attività è destinata una quota di 20 milioni di euro. Le altre attività invece avranno un contributo compreso tra 3.000 euro e 12.000 euro e saranno comunque calcolate sui compensi relativi al 2019.

Le soglie sono di:

  • 3.000 euro per le attività che dichiaravano un fatturato di 400.000 euro;
  • 7.500 euro per soggetti con ricavi compresi tra 400.000 euro e 1 milione di euro;
  • 12.000 euro per attività che dichiaravano un fatturato superiore a 1 milione di euro.

Nel caso in cui i fondi dovessero risultare insufficienti, l’Agenzia delle Entrate provvederà a ripartire gi stessi riducendo proporzionalmente i contributi.

Codici Ateco ammessi al contributo

Naturalmente gli imprenditori hanno bisogno di sapere se rientrano tra coloro che hanno diritto ad accedere ai contributi a fondo perduto per attività chiuse a causa Covid, proprio per questo inseriamo la lista dei codici Ateco che rappresentano il migliore punto di riferimento per sapere se si rientra tra coloro che hanno diritto a percepire il contributo a fondo perduto per le attività che hanno subito chiusure di almeno 100 giorni approvati dall’Unione Europea.

  • 47.78.31 commercio opere d’arte;
  • 49.39.01 gestione impianti sci;
  • 56.21.00 catering;
  • 59.14.00 cinema;
  • 79.90.11 biglietteria per eventi teatrali, sport e spettacolo in genere;
  • 82.30.00 convegni e fiere;
  • 85.51.00 corsi per sport e ricreativi;
  • 85.52.01 corsi di danza;
  • 90.01.01 attività connesse alla recitazione;
  • 90.01.09 rappresentazioni di tipo artistico;
  • 90.02.09 aziende che svolgono attività di supporto rispetto alle attività di tipo artistico e culturale;
  • 90.04.00 imprese che si occupano della gestione di teatri e altri luoghi deputati allo spettacolo e all’arte;
  • 91.02.00 musei;
  • 91.03.00 gestione monumenti;
  • 92.00.02 gestione macchine giochi;
  • 92.00.09 attività connesse alle lotterie;
  • 93.11.10 gestione stadi;
  • 93.11.20 gestione piscine;
  • 93.11.30 e 93.11.30 imprese che si occupano degli impianti sportivi;
  • 93.13 palestre;
  • 93.21 parchi divertimento;
  • 93.29.10 discoteche;
  • 93.29.30 sale giochi;
  • 93.29.90 imprese che operano nel settore dei divertimenti;
  • 96.04 centri benessere;
  • 96.09.05 organizzazione feste.