In scadenza la comunicazione per i beni aziendali

Con la fine di ottobre, si avvicina la scadenza fiscale per la comunicazione relativa al 2013 dei beni aziendali concessi in uso a soci e familiari.

Entro i termini, dunque, le imprese dovranno trasmettere l’elenco di beni in godimento a soci e familiari dell’imprenditore e la Comunicazione dei finanziamenti e capitalizzazioni effettuati dai soci o familiari dell’imprenditore nei confronti dell’impresa.

Inizialmente, la scadenza era stata fissata per il 16 aprile 2014, ma ora è stata prorogata al 30esimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui i beni sono concessi o permangono in godimento, oppure di quella relativa al periodo d’imposta in cui i finanziamenti e le capitalizzazioni sono stati ricevuti.

L’obiettivo della nuova scadenza, spiegava l’Agenzia è di “agevolare l’adempimento comunicativo, prevedendo una tempistica successiva alla presentazione della dichiarazione annuale dei redditi che, in relazione alla disciplina relativa ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari, consente l’utilizzo di elementi che in sede dichiarativa hanno già concorso alla tassazione del reddito diverso (determinato confrontando il minor corrispettivo pattuito e il valore di mercato del diritto di godimento), per i soggetti che ricevono in godimento beni aziendali e determinato l’indeducibilità dei relativi costi sostenuti, per i soggetti concedenti i beni in godimento. La scelta tiene conto dell’ulteriore esigenza di evitare la concentrazione di un’unica scadenza dell’adempimento comunicativo e di quello dichiarativo”.

L’obbligo di comunicazione riguarda:

  • i beni d’impresa concessi in godimento da una società/ditta individuale ad un socio/familiare, senza corrispettivo o ad un corrispettivo inferiore a quello di mercato;
  • i finanziamenti/capitalizzazioni concessi nell’anno dai soci/familiari a favore della società/ditta individuale per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a 3.600 euro.

Le informazioni da inserire nella comunicazione sono:

  • tipologia di utilizzo del bene (uso esclusivo o non esclusivo);
  • data di subentro, se c’è stato un precedente utilizzatore;
  • data di inizio concessione bene (se l’utilizzo del bene è iniziato prima dell’1 gennaio 2012, va indicato “01012012”);
  • data di fine concessione bene, se nell’anno ha avuto fine il godimento del bene;
  • titolo con cui è concesso il bene, se in comodato, in uso o per altra forma di godimento
    corrispettivo relativo al godimento del bene, maturato per l’anno o per la frazione di anno per cui il bene è stato concesso o ricevuto;
  • valore di mercato del diritto di godimento del bene, determinato in base all’articolo 9, comma 3, del Tuir e ai criteri evidenziati nelle circolari 24/E e 36/E del 2012.

Vera MORETTI

Accordo tra l’Agenzia delle Entrate del Veneto e Confartigianato Imprese Veneto

Il Direttore delle Entrate del Veneto, Giovanni Achille Sanzò, e il Presidente di Confartigianato Imprese Veneto, Giuseppe Sbalchiero, hanno siglato un protocollo d’intesa con l’obiettivo di semplificare il rapporto tra Fisco e contribuenti e limitare il contenzioso tributario.

L’accordo, che consolida l’asse tra il mondo imprenditoriale regionale e l’Agenzia delle Entrate, individua modalità per lo scambio di informazioni tra i due Enti con l’obiettivo da un lato di dare piena diffusione alla conoscenza della normativa fiscale e alla sua corretta e uniforme applicazione, dall’altro di raccogliere, in relazione a casi di interesse diffuso, dubbi o divergenze sull’interpretazione delle normative.

In particolare Confartigianato Imprese Veneto raccoglierà le eventuali richieste e quesiti provenienti dalle imprese associate – oltre 60mila in regione – a cui l’Agenzia delle Entrate fornirà risposa attraverso istanze di consulenza giuridica. L’accordo prevede anche l’organizzazione di momenti di formazione e aggiornamento professionale comuni.

Rimborsi sull’IVA per gli Stati dell’UE e non: tempi e modalità

Il direttore delle Agenzie delle Entrate, Attilio Befera, ha fornito le nuove istruzioni operative sulla modalità di richiedere i rimborsi per le operazioni sull’Iva assolta in uno degli Stati membri della Comunità Europea da parte di soggetti stabiliti in altro Stato membro.

Da quest’anno, infatti, la domanda di rimborso potrà essere presentata via web direttamente al sito dell’Agenzia delle Entrate e distintamente per ogni periodo di imposta.

Il provvedimento del Fisco (del 01/04/2010, n. prot. 53471/2010) definisce in via generale che, una volta effettuati i dovuti controlli stabiliti in un periodo di 15 giorni, l’istanza di rimborso sarà inoltrata allo Stato membro in cui è stato effettuato l’acquisto.

Poi, l’amministrazione estera provvederà in quattro mesi (e non più sei) a comunicare direttamente al contribuente l’esito della richiesta di rimborso e infine a erogare nel tempo di dieci giorni l’importo spettante.

Stesso dicasi per gli operatori esteri che faranno richiesta di rimborso quando le operazioni sono effettuate in Italia, direttamente alla propria Amministrazione finanziaria. Gli operatori economici residenti in Svizzera, Norvegia e Israele, Paesi con i quali l’Italia ha stipulato specifici accordi, dovranno continuare a presentare le richieste di rimborso in forma cartacea al centro operativo di Pescara con termine al 30 settembre.

Tempi definitivamente più brevi e modalità meno burocratiche, quindi, per tutte le disposizioni introdotte (o modificate) dall’art. 1, D.Lgs. n. 18/2010 (di attuazione delle direttive europee n. 2008/8/CE, n. 2008/9/CE e n. 2008/117/CE) che innovano  la disciplina dei rimborsi dell’IVA assolta in uno degli Stati membri CE da soggetti stabiliti in altro Stato membro.

Tempistiche per la richiesta del rimborso:

– se trimestrale: a partire dal primo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento ed entro il 30 settembre dell’anno solare successivo al periodo di riferimento;
– se annuale: a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello oggetto della richiesta di rimborso ed entro il 30 settembre del medesimo anno.

In definitiva, si può richiedere il rimborso dell’imposta assoluta:

– in altri Stati membri dell’UE da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato è presentata all’Agenzia delle Entrate tramite apposito portale elettronico;

-nel territorio dello Stato da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità Europea è presentata per il tramite dello Stato membro di stabilimento;

-Con riferimento all’esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in un altro Stato membro della Comunità, l’istanza di rimborso è da presentare con riferimento ad un periodo non inferiore al trimestre solare, ma che abbia un importo non inferiore a 400 euro. Se l’importo complessivo relativo ad uno o più trimestri è inferiore a tale limite, l’istanza di rimborso è presentata con cadenza annuale, semprechè di importo non inferiore a 50 euro.

Paola Perfetti