Rimborsi sull’IVA per gli Stati dell’UE e non: tempi e modalità

Il direttore delle Agenzie delle Entrate, Attilio Befera, ha fornito le nuove istruzioni operative sulla modalità di richiedere i rimborsi per le operazioni sull’Iva assolta in uno degli Stati membri della Comunità Europea da parte di soggetti stabiliti in altro Stato membro.

Da quest’anno, infatti, la domanda di rimborso potrà essere presentata via web direttamente al sito dell’Agenzia delle Entrate e distintamente per ogni periodo di imposta.

Il provvedimento del Fisco (del 01/04/2010, n. prot. 53471/2010) definisce in via generale che, una volta effettuati i dovuti controlli stabiliti in un periodo di 15 giorni, l’istanza di rimborso sarà inoltrata allo Stato membro in cui è stato effettuato l’acquisto.

Poi, l’amministrazione estera provvederà in quattro mesi (e non più sei) a comunicare direttamente al contribuente l’esito della richiesta di rimborso e infine a erogare nel tempo di dieci giorni l’importo spettante.

Stesso dicasi per gli operatori esteri che faranno richiesta di rimborso quando le operazioni sono effettuate in Italia, direttamente alla propria Amministrazione finanziaria. Gli operatori economici residenti in Svizzera, Norvegia e Israele, Paesi con i quali l’Italia ha stipulato specifici accordi, dovranno continuare a presentare le richieste di rimborso in forma cartacea al centro operativo di Pescara con termine al 30 settembre.

Tempi definitivamente più brevi e modalità meno burocratiche, quindi, per tutte le disposizioni introdotte (o modificate) dall’art. 1, D.Lgs. n. 18/2010 (di attuazione delle direttive europee n. 2008/8/CE, n. 2008/9/CE e n. 2008/117/CE) che innovano  la disciplina dei rimborsi dell’IVA assolta in uno degli Stati membri CE da soggetti stabiliti in altro Stato membro.

Tempistiche per la richiesta del rimborso:

– se trimestrale: a partire dal primo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento ed entro il 30 settembre dell’anno solare successivo al periodo di riferimento;
– se annuale: a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello oggetto della richiesta di rimborso ed entro il 30 settembre del medesimo anno.

In definitiva, si può richiedere il rimborso dell’imposta assoluta:

– in altri Stati membri dell’UE da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato è presentata all’Agenzia delle Entrate tramite apposito portale elettronico;

-nel territorio dello Stato da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità Europea è presentata per il tramite dello Stato membro di stabilimento;

-Con riferimento all’esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in un altro Stato membro della Comunità, l’istanza di rimborso è da presentare con riferimento ad un periodo non inferiore al trimestre solare, ma che abbia un importo non inferiore a 400 euro. Se l’importo complessivo relativo ad uno o più trimestri è inferiore a tale limite, l’istanza di rimborso è presentata con cadenza annuale, semprechè di importo non inferiore a 50 euro.

Paola Perfetti