Credito di imposta superbonus e bonus edilizi, più giorni per cederlo

Più operazioni di cessione del credito di imposta o di sconto in fattura derivanti dalle agevolazioni fiscali legate al superbonus 110% e agli altri bonus edilizi. È quanto ha spiegato l’Agenzia delle entrate che è intervenuta nel merito della scadenza del periodo transitorio che sarebbe dovuto finire il 6 febbraio 2022. Ci saranno 10 giorni di tempo in più per la cessione dei crediti di imposta con le vecchie regole: si potrà fare una cessione del credito di imposta in più fino al 16 febbraio 2022, prima della stretta operata dal decreto “Sostegni ter”.

Cessione dei crediti di imposta da superbonus 110% e altri bonus edilizi: la proroga al 16 febbraio 2022

Ci saranno dunque dieci giorni in più per il periodo transitorio della cessione dei crediti di imposta. E le operazioni potranno essere fatte con la nuova piattaforma messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate per la comunicazione della scelta dell’opzione, entrata in funzione dalla giornata di oggi, 4 febbraio 2022. A intervenire sulla proroga del vecchio regime di cessione dei crediti di imposta è stata la stessa Agenzia delle entrate nelle Faq pubblicate sul proprio portale.

Interventi edilizi con possibilità di beneficio fiscale: non serve l’asseverazione dei costi

Tra le novità elencate dall’Agenzia delle entrate anche la corretta applicazione della disciplina relativa alle asseverazioni dei lavori in edilizia libera e per gli interventi entro i 10 mila euro di importi. Per questi lavori non serve l’asseverazione della congruità dei costi, ma con la nuova piattaforma dell’Agenzia delle entrate è possibile procedere con la comunicazione della scelta dello sconto in fattura o della cessione del credito di imposta. L’assenza di asseverazione rientra tra gli obiettivi di semplificazione delle procedure per i piccoli lavori.

Interventi in edilizia libera o per importi fino a 10 mila euro: come fare la comunicazione?

La comunicazione della scelta della cessione dei crediti di imposta o dello sconto in fattura per gli interventi in edilizia libera (per interventi con importi fino a 10 mila euro dei lavori è facile prevederne il costo) segue una procedura specifica. Nel dettaglio, è previsto che si barri l’apposita casella del quadro A del modello. La scelta mira a indicare gli gli interventi in oggetti siano quelli classificati in edilizia libera ai sensi del Testo unico per l’edilizia (decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001) ma anche del decreto ministeriale del 2 marzo 2018.

Cessione credito di imposta superbonus 110% e bonus facciate: bisogna barrare la casella del quadro A?

La casella non deve essere barrata nel caso si tratti di interventi rientranti nel superbonus 110% e nel bonus facciate. Anche se classificabili come interventi in edilizia libera, la procedura per le due misure fiscali segue altre indicazioni.

Superbonus 110% e bonus facciate, come comunicare l’opzione della cessione del credito di imposta?

Per le cessioni del credito di imposta relativo agli interventi rientranti nei bonus maggiori (superbonus 110% e bonus facciate, ad esempio), il regime transitorio terminerà il giorno 16 febbraio 2022. I crediti di imposta potranno dunque essere comunicati all’Agenzia delle entrate entro tale termine, oltre al quale si potrà effettuare una sola e unica operazione ulteriore di cessione.

Quante cessioni può fare un contribuente sul credito di imposta nel superbonus 110%?

È il caso di un contribuente che abbia fatto una cessione del credito di imposta in superbonus 110% il giorno 28 gennaio scorso. Ovvero dopo l’entrata in vigore del decreto “Sostegni ter”. L’interessato potrà fare fare un’ulteriore cessione entro il 16 febbraio 2022, con comunicazione relativa all’Agenzia delle entrate.

Ulteriori chiarimenti per i bonus in arrivo: l’eliminazione delle barriere architettoniche

Vari chiarimenti sono arrivati dall’Agenzia delle entrate per gli altri bonus validi nel 2022. Per quello relativo all’eliminazione delle barriere architettoniche con il 75% di detrazione fiscale. Il bonus è valido per tutto il 2022. Dalle indicazioni fornite, si potranno comunicare i relativi interventi all’Agenzia delle entrate. A partire dal 24 febbraio prossimo, infatti, si potrà procedere in via telematica con la comunicazione dell’opzione di scelta per questi lavori. Ovvero con la scelta tra cessione del credito di imposta e sconto in fattura.

Dichiarazione dei redditi 2022 con spese relative al superbonus 110%: più tempo per la comunicazione

Ulteriore novità derivante dai chiarimenti dell’Agenzia delle entrate riguarda la dichiarazione dei redditi 2022. I relativi modelli precompilati saranno disponibili dal 30 aprile prossimo. Il contribuente avrà più giorni di tempo per trasmettere le comunicazioni all’Agenzia delle entrate di cessione di credito di imposta o di sconto in fattura. Le comunicazioni, infatti, dovranno essere inviate entro il 7 aprile prossimo e non più entro il 16 marzo 2022.

 

Bonus acqua, entro il 28 febbraio 2022 necessaria comunicazione spese

È necessario procedere con la comunicazione all’Agenzia delle entrate delle spese sostenute ai fini del bonus acqua entro il 28 febbraio 2022. La comunicazione deve essere accompagnata anche dai documenti che attestino l’effettuazione delle spese stesse. Pertanto, vanno allegate le fatture elettroniche o i documenti che riportino il codice fiscale. Il bonus, conosciuto anche come “acqua potabile”, permette di ottenere un credito di imposta corrispondente alle spese per l’acquisto di filtri e meccanismi che consentono di aumentare la qualità dell’acqua. Per la comunicazione è necessario utilizzare i servizi on line offerti dall’Agenzia delle entrate.

Bonus acqua, chi può fare richiesta del credito di imposta?

Ammessi a presentare domanda per il bonus acqua, con relativa domanda e documentazione, sono:

  • le persone fisiche;
  • i soggetti che svolgono attività di impresa, arti e professioni;
  • gli enti non commerciali ed enti del terzo settore;
  • enti religiosi.

Per cosa si può richiedere il bonus acqua? Ecco le agevolazioni fiscali

Il bonus acqua può essere richiesto nel caso in cui si siano sostenute delle spese ammesse alla concessione del credito di imposta. In particolare, le spese devono riguardare:

  • l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio dell’acqua;
  • la mineralizzazione, il raffreddamento e l’addizione di anidride carbonica alimentare E 290.

Tutti i sistemi ammessi al credito di imposta devono avere come obiettivo, dunque, quello di migliorare la qualità dell’acqua necessaria per il consumo umano erogata dagli acquedotti.

Bonus acqua 2022, ecco quali sono gli importi massimi per il credito di imposta

Il bonus acqua genera il credito di imposta sulle spese ammissibili e sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023. I fondi messi a disposizione del governo sono pari a 5 milioni di euro per il 2021; ad altrettanti per il 2022; a 1,5 milioni di euro per il 2023. Si possono concedere crediti di imposta per importi pari a 1.000 euro per ogni unità abitativa, per le persone fisiche che non svolgano attività economica. L’importo massimo del bonus può raggiungere i 5 mila euro per ogni immobile utilizzato per lo svolgimento dell’attività economica, per chi esercita attività di impresa, arti e professioni. Lo stesso tetto è inerente agli enti non commerciali e quelli del terzo settore e per gli enti religiosi che siano riconosciuti civilmente.

Come presentare domanda all’Agenzia delle entrate per il bonus acqua 2022?

L’Agenzia delle entrate è intervenuta con il provvedimento del 16 giugno 2021 per stabilire le modalità di beneficio del bonus acqua. Nello stesso decreto è stato approvato il modello di comunicazione da utilizzare per inoltrare la domanda che i soggetti interessati devono trasmettere all’Agenzia delle entrate dal 1° febbraio al 28 febbraio 2022. La domanda, in particolare, deve essere presentata durante il mese di febbraio dell’anno successivo a quello nel quale siano state sostenute le spesse stesse. Pertanto, la domanda di febbraio 2022 si riferisce alle spese sostenute nell’anno 2021.

Spese ammissibili bonus acqua: necessario documentazione con fattura elettronica o documento con codice fiscale

Per essere accettata la domanda del bonus acqua è necessario che le relative spese siano documentate attraverso la fattura elettronica oppure tramite un documento commerciale che riporti il codice fiscale della persona fisica o dell’ente che richiede il credito di imposta. Se le spese sono state sostenute dal 1° gennaio al 15 giugno 2021 (prima della pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle entrate) è necessario riportare alla fattura o al documento commerciale della spesa il codice fiscale del soggetto che richiede il bonus.

Bonus acqua, come devono essere stati effettuati gli acquisti?

Secondo le regole fissate dall’Agenzia delle entrate, per la richiesta delle persone fisiche del bonus acqua è necessario che il pagamento sia stato effettuato con:

  • versamenti bancari;
  • postali;
  • sistemi di pagamenti differenti da quello in contanti.

Bonus acqua, come può essere utilizzato il credito di imposta?

Il credito di imposta derivante dal bonus acqua può essere usato in compensazione. In tal caso è necessario utilizzare il modello F24. In alternativa, le persone fisiche che non hanno attività di impresa o da lavoratori autonomi, possono procedere alla compensazione nella dichiarazione dei redditi dello stesso anno della spesa. Si possono utilizzare anche più dichiarazioni dei redditi di anni successivi, fino a esaurire l’importo del credito di imposta.

Bonus mobilità monopattini e bici, fino a 750 euro di rimborso: ecco per chi

Ci sarà un mese di tempo per presentare la domanda del bonus mobilità green, il credito di imposta che può arrivare fino a 750 euro. Si tratta di contributi a favore della mobilità sostenibile, con stanziamento del bonus tra tutti coloro che faranno richiesta del credito di imposta. Infatti, l’entità dell’agevolazione verrà calcolata suddividendo l’ammontare delle risorse stanziate dal governo (pari a 5 milioni di euro) con il numero dei soggetti che avranno inviato la domanda.

Bonus mobilità con rimborso sulle spese del 2020: ecco i riferimenti normativi

A illustrare le modalità di erogazione del bonus mobilità green è stata l’Agenzia delle entrate con il provvedimento datato 28 gennaio 2022. Nel decreto vengono chiarite le modalità con le quali dovranno essere presentate le istanze di rimborso delle spese. Il decreto di riferimento è quello nel quale si riconosce il credito di imposta al comma 1 septies dell’articolo 44 del decreto legge numero 34 del 2020. Il decreto è stato modificato e convertito nella legge numero 77 del 2020. Le spese ammissibili devono essere state sostenute dal 1° agosto del 2020 fino alla fine di quell’anno.

Bonus mobilità green, rimborso su biciclette, monopattini e abbonamenti trasporto pubblico

L’erogazione del bonus mobilità green dipende dall’ammontare delle spese nel complesso sostenute e agevolabili. Risultano ammissibili le spese per le compere effettuate nel 2020 con relativo rimborso e inerenti l’acquisto di:

  • monopattini elettrici;
  • biciclette muscolari oppure elettriche;
  • abbonamenti al trasporto pubblico;
  • servizi alla mobilità sostenibile o in condivisione.

Bonus mobilità, chi può richiedere il rimborso per le spese di bici e monopattini elettrici?

Il credito di imposta legato al bonus mobilità green può essere richiesto dalle persone fisiche che hanno provveduto all’acquisto dei mezzi di mobilità elettrica o hanno provveduto ad abbonarsi al trasporto pubblico. Per accedere al rimborso sugli acquisti è inoltre necessario aver dato in rottamazione, nello stesso periodo e contestualmente all’acquisto, un veicolo con determinate caratteristiche:

Bonus mobilità per rimborso bici e monopattici elettrici, come si presenta la domanda?

La domanda per il bonus mobilità può essere presentata dal 13 aprile al 13 maggio 2022. La modalità da seguire per inviarla è on line e può inoltrarla direttamente il contribuente. Ci si può avvalere anche dei servizi di un soggetto incaricato a trasmettere le dichiarazioni attraverso le istanze on line disponibili sul portale dell’Agenzia delle entrate.

Cosa fare dopo aver inviato la domanda di rimborso dell’acquisto di bici e monopattini elettrici?

Dopo aver inviato la domanda di rimborso dell’acquisto di bici e di monopattini elettrici, o abbonamenti ai trasporti pubblici e servizi di condivisione della mobilità, il contribuente entro 5 giorni riceverà la ricevuta di presa in carico. Al termine della procedura la risposta può essere di accoglimento o di rigetto. In quest’ultimo caso, il contribuente otterrà le relative informazioni e motivazioni. Se il contribuente invia più di una domanda, l’ultima domanda inoltrata correttamente sostituisce la precedente. Pertanto, nella finestra temporale del mese a disposizione per inviare l’istanza, si possono mandare più domande.

Bonus mobilità per il rimborso di bici e monopattini, quando si sa quando avverrà?

Una volta inviata la domanda di bonus mobilità nella finestra temporale che si conclude il 13 maggio, entro il 23 maggio 2022 il direttore dell’Agenzia delle entrate emanerà un nuovo provvedimento. Nel decreto sarà comunicata la percentuale del credito di imposta ammessa per ciascun richiedente.

Bonus mobilità, come può essere utilizzato il credito di imposta maturato e riconosciuto?

Il credito di imposta maturato per mezzo del bonus mobilità può essere usato in via esclusiva nella dichiarazione dei redditi. La compensazione avviene mediante la diminuzione delle imposte da versare. Il limite della compensazione è quello del periodo di imposta del 2022.

Credito di imposta su superbonus 110% e bonus edilizi: è corsa alla cessione entro il 7 febbraio 2022

È corsa alla cessione del credito di imposta derivante dalle agevolazioni edilizie di superbonus 110% e altri bonus per ristrutturazioni e interventi vari. Entro il 7 febbraio 2022, i creditori di imposta devono inviare la comunicazioni all’Agenzia delle entrate. La data fa dunque da spartiacque nell’utilizzo dell’opzione della cessione dei crediti di imposta. L’adempimento della comunicazione serve infatti a chiarire la volontà dell’operatore di utilizzare l’opzione della cessione del credito di imposta affinché la “moneta fiscale” del bonus possa circolare ancora una volta. Le ultime novità sulla cessione del credito di imposta sono in dirittura di arrivo nel decreto “Sostegni ter”. Ulteriori variazioni riguardano anche l’opzione dello sconto in fattura.

Superbonus 110% e altri bonus edilizi: come si utilizzano credito di imposta e sconto in fattura?

La bozza del decreto “Sostegni ter”, ancora in fase di approvazione definitiva, contiene novità per le due opzioni di utilizzo delle detrazioni fiscali derivanti dagli interventi di superbonus 110% e degli altri bonus edilizi: la cessione del credito di imposta e lo sconto in fattura. Quest’ultima opzione permette di generare il credito di imposta corrispondente allo sconto stesso applicato dall’impresa che esegue i lavori. L’impresa, dunque, matura il credito che può utilizzare cedendolo. Il decreto “Sostegni bis” andrà a regolare l’utilizzo diretto del credito di imposta mediante cessione. Ma conseguentemente anche il credito maturato dall’applicazione dello sconto in fattura.

Cessione credito di imposta su superbonus 110% e altri bonus edilizi: cosa cambia con il decreto ‘Sostegni ter’?

L’articolo della bozza del decreto “Sostegni ter” che riguarda la nuova disciplina sulla cessione del credito di imposta e dello sconto in fattura su superbonus e bonus edilizi è il numero 26. Nell’articolo si introduce il limite di un solo passaggio nella cessione del credito di imposta. Ciò significa che, dopo il primo passaggio, il credito di imposta non potrà essere più ceduto ulteriormente. Pertanto, il cessionario del credito di imposta, cioè chi lo riceve dopo il primo passaggio, dovrà utilizzarlo direttamente. Si esclude la possibilità che chi riceve il credito di imposta possa continuare a farlo girare ulteriormente ad altri soggetti.

Cessione credito di imposta su superbonus 110% e bonus edilizi, la prima scadenza del 7 febbraio 2022

La prima scadenza del 7 febbraio 2022 della cessione del credito di imposta sugli interventi rientranti nel superbonus 110% e negli altri bonus edili deriva direttamente dalla bozza del decreto “Sostegni ter”. Nel testo entrato nel Consiglio dei ministri lo scorso 21 gennaio si legge che i crediti di imposta già oggetto di cessione del credito di imposta o di sconto in fattura alla data del 7 febbraio 2022, possono “costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari”. Nel caso in cui gli operatori non siano in regola con la disciplina del decreto, i relativi contratti di cessione del credito di imposta verranno dichiarati nulli.

Cosa avviene per i crediti di imposta che si formeranno dopo il 7 febbraio 2022?

Rispetto ai crediti di imposta sui bonus edilizi che matureranno entro il 7 febbraio prossimo, quelli generati dal giorno successivo potranno essere oggetto di una sola cessione in assoluto. La nuova regola riguarderà anche lo sconto in fattura. In altre parole, le imprese che praticano lo sconto per i lavori effettuati matureranno un credito di imposta relativo allo sconto applicato. Tale credito potrà essere oggetto di un’unica cessione a soggetti terzi. Questi ultimi potranno utilizzare direttamente il credito di imposta ma non potranno cederlo ulteriormente. Rimane confermata tuttavia la regola già vigente secondo la quale l’unica cessione del credito di imposta può essere fatta anche agli istituti di credito e agli altri intermediari finanziari.

Credito di imposta su superbonus 110%, con la stretta alla cessione favoriti quelli entro il 7 febbraio 2022: ecco perché

Con la stretta della “circolazione fiscale” del credito di imposta del superbonus 110% e degli altri bonus edilizi alcuni crediti saranno più favoriti rispetto agli altri. In particolare, i crediti di imposta già oggetto di cessione al 7 febbraio prossimo avranno il vantaggio di poter essere trasferiti ulteriormente (anche se per un’unica volta) rispetto a quelli ceduti successivamente che non potranno più essere fatti circolare. In tal caso, il credito di imposta ulteriormente cedibile avrà un valore più alto rispetto a quello non più trasferibile. Quest’ultimo può essere portato unicamente in detrazione.

Bonus casa e cessione del credito: ora più complicata, ecco perché

Arriva la stretta del governo sulla cessione del credito di imposta legata ai bonus e ai superbonus edilizi. L’opzione di vantaggio fiscale, alternativa allo sconto in fattura, potrà essere cedibile una sola volta. Si pone fine a quella che è stata considerata come una sorta di “moneta elettronica” per l’esecuzione degli interventi edilizi. La misura anti frode riguarda tutti i crediti di imposta, a partire dal superbonus 110% fino ad arrivare alle misure di detrazione previste dall’edilizia. Ma lo stop arriverà anche al tax crediti affitti e alla sanificazione dei luoghi di lavoro.

Stretta alla cessione del credito di imposta: quali sono i bonus interessati?

La stretta alla cessione del credito di imposta maturato per gli interventi edilizi è stata introdotta nel decreto “Sostegni ter” approvato dal Consiglio dei ministri. Riguarda:

  • il superbonus del 110%;
  • bonus ristrutturazioni;
  • ecobonus ordinario;
  • bonus facciate;
  • il nuovo bonus barriere architettoniche;
  • il sismabonus ordinario;
  • l’ecobonus potenziato e gli interventi combinati;
  • la tax credit affitti;
  • bonus per la sanificazione dei luoghi di lavoro;
  • agevolazioni per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale.

Cessione del credito di imposta per superbonus 110% e altri bonus edilizi: perché è stata limitata a una?

Nel decreto “Sostegni ter” è stata inserita, all’articolo 26, la stretta sulla cessione del credito di imposta su tutti gli interventi edilizi che prevedevano l’opzione insieme allo sconto in fattura. Al contribuente rimane la possibilità di detrazione nella dichiarazione dei redditi. Con il decreto, il governo ha scelto di bloccare la cessione tra più soggetti del credito di imposta limitando l’operazione a una sola cessione. La norma, in particolare, mira a bloccare le frodi e le modalità di riciclaggio attuate con lo strumento della cessione del credito di imposta.

Cessione del credito di imposta alternativo a sconto in fattura, cosa si può fare adesso?

Il decreto “Sostegni ter” va dunque a modificare direttamente l’articolo 121 del decreto “Rilancio” relativo alle cessioni plurime dei crediti di imposta. Dall’entrata in vigore del decreto si potrà cedere il credito di imposta una sola volta. Di fatto, la cessione avverrà da parte dell’impresa alle banche e agli intermediari finanziari, chiudendo il circolo di utilizzo multiplo dell’opzione. La stretta va a integrarsi anche con lo sconto in fattura, alternativo alla cessione del credito di imposta. I contribuenti potranno ricorrere allo sconto per ottenere il costo ridotto dell’intervento, anziché cedere complessivamente il credito fiscale.

Cessione del credito di imposta: da quanto entrerà in vigore il limite di una operazione?

La stretta sulla cessione del credito di imposta entrerà in vigore dopo un periodo di transizione. Più nello specifico la data del 7 febbraio 2022 rappresenta quella che farà da spartiacque. Nel decreto del governo si legge che i crediti di imposta che al giorno 7 febbraio 2022 sono stati già ceduti o sui quali è stato applicato lo sconto in fattura, possono “costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari”. La cessione deve avvenire nei termini previsti. Nel caso in cui dovessero essere riscontrate delle irregolarità, i contratti verranno dichiarati nulli.

Limiti alla cessione dei crediti di imposta, perché si è arrivati alla stretta?

La stretta sulla cessione del credito di imposta è arrivata a seguito di frodi, anche davvero consistenti, dell’opzione applicata agli interventi edilizi. La Guardia di Finanza e la Procura di Roma nei giorni scorsi hanno scoperto una vasta frode per 1,25 miliardi di euro. Nella giornata del 21 gennaio scorso, anche a Napoli è emersa una frode da 110 milioni di euro. Per questi reati, la cessione del credito di imposta ha dato il via a vari fenomeni di riciclaggio. Il rischio è quello che le organizzazioni mafiose si inseriscano nel circuito delle cessioni del credito di imposta legati ai bonus ordinari e al superbonus 110%.

 

Ecobonus, bonus casa rilevante e acquisto: tutti i visti necessari

Ecobonus, vari bonus casa, rilevanti e acquisti: tutti gli interventi necessitano di visti e asseverazioni per beneficiare delle detrazioni fiscali. Per gli interventi in ecobonus disciplinati dall’articolo 14 del decreto legge numero 63 del 2013 e non rientranti nel superbonus 110%, sono sempre necessarie le attestazioni tecniche. Inoltre risulta occorrente che gli interventi abbiano l’asseverazione di congruità delle spese, obbligatoria dal 12 novembre 2021 nel caso in cui si voglia trasferire il bonus a terzi. Esempio di cessione a terzi del beneficio riguarda la cessione del credito di imposta.

Ecobonus, obblighi di asseverazione e prezziari a eccezione degli interventi in edilizia libera

Gli ecobonus trovano la propria disciplina del decreto del ministero dello Sviluppo Economico Requisiti con decorrenza degli obblighi di asseverazione dal 6 ottobre 2020. Sui prezziari la legge di Bilancio 2022 non ha previsto l’obbligo di verifica delle spese sostenute per i lavori fatti in edilizia libera. Lo stesso vale anche per gli interventi con importi che non eccedono i 10 mila euro. La deroga opera anche in merito al visto di conformità, ma solo se si voglia utilizzare il bonus come detrazione nella dichiarazione dei redditi. Fanno eccezione, infatti, le situazioni nelle quali si intenda utilizzare il bonus mediante la cessione del credito di imposta o lo sconto in fattura. In questi due casi, il visto di conformità delle spese è sempre necessario.

Bonus casa, facciate, sismabonus ordinario: quando serve l’asseverazione dei prezzi e il visto di conformità?

Per gli altri bonus, come il bonus casa, il bonus facciate, il sismabonus ordinario, il bonus per le barriere architettoniche al 75%, se il beneficio fiscale viene utilizzato come detrazione nella dichiarazione dei redditi, non sono da farsi adempimenti specifici. Ci si deve limitare a osservare gli adempimenti tradizionalmente richiesti come il pagamento mediante il bonifico tracciabile. Se invece si voglia utilizzare la cessione del credito di imposta oppure ottenere lo sconto in fattura è necessario, per i pagamenti dal 12 novembre 2021, procedere con l’asseverazione dei prezzi e del visto di conformità, compreso il bonus facciate. Fanno eccezione gli interventi in edilizia libera o quelli entro i 10 mila euro di importo.

Bonus casa rilevante per recupero patrimonio edilizio: quali interventi sono agevolabili?

Entrando nello specifico delle misure che non siano il superbonus 110% e il bonus facciate, nel caso del bonus casa rilevante, ovvero quello concesso per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è necessario far riferimento alle lettere a) e B) del comma 1, dell’articolo 16 bis, del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir). Le agevolazioni fiscali previste per queste tipologie di interventi consistono nella detrazione dell’Irpef pari al 50% da ammortizzare nei 10 ani successivi. Dal 2025 la detrazione fiscale del bonus casa rilevante potrebbe scendere al 36%. Gli interventi possono consisteste, più dettagliatamente, in manutenzioni straordinarie volte al restauro o al risanamento conservativo o in ristrutturazioni edilizie sulle singole unità immobiliari residenziali e sulle loro pertinenze. Sia gli interventi di manutenzione straordinaria che quelli ordinari possono risultare agevolabili e trasferibili anche se gli interventi interessano le parti comuni di un edificio residenziali, compresi i condomini.

Bonus casa rilevante per recupero patrimonio edilizio: quali visti e asseverazioni sono necessari?

Gli interventi rientranti nel bonus casa rilevante necessitano dei seguenti visti e asseverazioni:

  • le autorizzazioni comunali, comprese la Cila, la Cilas, la Scia, i permessi a costruire e la fattura;
  • il bonifico parlante solo per lo sconto in fattura e per l’eventuale quota non coperta dal bonifico stesso;
  • l’asseverazione ai requisiti tecnici da inviare all’Enea. In tal caso, l’asseverazione necessaria è solo quella semplificata del bonus casa per interventi rientranti nel risparmio energetico riportati nella Guida rapida dell’Enea del 21 novembre 2018;
  • asseverazione tecnica antisismica da inviare allo Sportello unico dell’edilizia (Sue);
  • la congruità dei prezziari, a esclusione degli interventi effettuati in edilizia libera o per importi non eccedenti i 10 mila euro. Tale asseverazione deve essere effettuata in carta libera se non previsto diversamente;
  • il visto di conformità nella comunicazione, a eccezione dei casi di interventi effettuati in edilizia libera o per importi non eccedenti i 10 mila euro;
  • la comunicazione all’Agenzia delle entrate della scelta dell’opzione, se cessione del credito di imposta o dello sconto in fattura.

Bonus casa acquisti, che cos’è e quali sono i visti necessari per le agevolazioni fiscali

Nel bonus casa acquisti si rientra nel campo degli interventi interessanti gli acquirenti di immobili che facciano parte di interi fabbricati oggetto di interventi di risanamento conservativo o di restauro o di ristrutturazione edilizia. Gli interventi devono essere realizzati da imprese di costruzione o di ristrutturazione o da cooperative di edilizia che provvedano nel termine di 30 mesi dal completamento dei lavori alla susseguente assegnazione o alienazione dell’immobile. Il diritto alla detrazione fiscale è pari al 50%.

Bonus casa acquisti, quali asseverazioni sono necessarie?

Nel caso del bonus casa acquisti sono necessarie le autorizzazioni comunali (Cila, Cilas, autorizzazione a costruire, Scia), ma non serve il bonifico parlante. Non sono necessari, altresì, nemmeno le asseverazioni dei requisiti tecnici da inviare all’Enea, quelle tecniche antisismiche da inviare al Sue del Comune e le asseverazioni di congruità dei prezzi. Sono indispensabili, invece, i visti di conformità nella comunicazione e la comunicazione all’Agenzia delle entrate del tipo di opzione prescelta (sconto in fattura o cessione del credito di imposta).

Bonus casa autorimesse, l’agevolazione fiscale vale dal 2022 al 2024

Dal 2022 al 2024 è possibile avvalersi del bonus casa per la realizzazione di autorimesse o di posti auto pertinenziali, anche di proprietà comune. Su questa misura si può esercitare lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta. Per questa tipologia di lavori sono necessarie tutte le autorizzazioni del Comune. Non risultano necessarie invece le asseverazioni dei requisiti tecnici da inviare all’Enea e quelle da inoltrare al Sue del Comune. Risulta occorrente l’asseverazione di congruità dei prezzi. In attesa di chiarimenti, dovrebbe valere solo in caso di realizzazione e non nei casi di acquisto. Risulta necessario il visto di conformità nella comunicazione e la comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’opzione prescelta.

 

Superbonus 110% e cessione del credito di imposta: come funziona?

Tra le opzioni per fruire delle agevolazioni fiscali del superbonus 110% e di altri bonus edilizi, una tra le più utilizzate è la cessione del credito di imposta. Insieme allo sconto in fattura, il credito di imposta copre il 99% delle modalità di utilizzo dei vantaggi fiscali dei bonus edilizi, secondo i dati diffusi dall’Agenzia delle entrate il 7 novembre scorso.

Cessione del credito di imposta: che cos’è e come funziona?

A disciplinare le modalità di impiego della cessione del credito di imposta nel caso del superbonus 110% o degli altri bonus edilizi è l’articolo 121 del decreto legge numero 34 del 2020. Secondo quanto disciplina la norma, infatti, per i soggetti che nell’anno 2020 e 2021 (con proroga al 2022 e negli anni successivi dalla legge di Bilancio) sostengano spese per interventi indicati nel comma 2, c’è la possibilità di utilizzare la detrazione fiscale – anziché direttamente nella dichiarazione dei redditi – come cessione del credito di imposta. Il soggetto che riceve il credito, ovvero chi esegue i lavori, può a sua volta cedere il beneficio ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Quante volte può essere ceduto il credito di imposta nel caso del superbonus 110% e degli altri bonus edilizi?

La norma sopra esposta pone pertanto la possibilità di poter trasmettere il credito di imposta ad altri soggetti in conseguenza degli interventi rientranti nel superbonus 110% o negli altri bonus edilizi. A tal proposito, l’Agenzia delle entrate ha spiegato che la cessione del credito di imposta può avvenire per un numero illimitato di volte. Il dettato normativo ha quindi previsto che la cessione del credito di imposta potesse divenire, con il tempo, una vera e propria moneta di scambio tra le imprese impegnate nei lavori di ristrutturazione edilizia.

Limiti nell’utilizzo della cessione del credito di imposta e scadenza

La cessione del credito di imposta nel superbonus 110% o negli altri bonus edilizi incontra il limite, ovvio, del trasferimento della sola quota non utilizzata del credito stesso. Inoltre, la quota del credito di imposta utilizzabile nell’anno deve essere usata entro l’anno stesso e non può essere prorogata agli anni susseguenti. In caso contrario non potrebbe essere richiesto il rimborso e la quota andrebbe perduta.

Cessione del credito di imposta nel superbonus 110% negli anni 2022, 2023,  2024 e 2025

La legge di Bilancio 2022 ha prorogato la cessione del credito di imposta come modalità di utilizzo dell’agevolazione fiscale anche agli anni 2022, 2023, 2024 e 2025. Ciò vale sia per le altre agevolazioni edilizie (fino al 2024) che per il superbonus 110% (fino al 31 dicembre 2025). La Manovra 2022 ha provveduto alla proroga anche dell’altro strumento di utilizzo delle agevolazioni fiscali, ovvero lo sconto in fattura.

Differenza tra cessione del credito di imposta e sconto in fattura

La cessione del credito di imposta è differente dallo sconto in fattura. Nella cessione del credito di imposta il contribuente deve pagare l’intera obbligazione alla società che effettua i lavori derivante dagli interventi stessi. Con il pagamento, il contribuente fa sorgere il diritto al credito di imposta che può cedere a un soggetto terzo.

Come avviene la cessione del credito di imposta nel caso del superbonus 110%?

Un esempio può chiarire il funzionamento della cessione del credito di imposta nel caso di lavori rientranti nel superbonus 110%. Si ipotizzi che un contribuente faccia svolgere interventi per 10 mila euro rientranti nel superbonus 110% a un’impresa. L’impresa, al compimento dei lavori, emette fattura a favore del contribuente. Il valore totale della fattura è di 11 mila euro, ovvero dell’imponibile dei lavori maggiorato dall’Iva del 10%. Il contribuente deve procedere con il pagamento della fattura mediante bonifico parlante, come richiesto dalla disciplina.

Calcolo del credito di imposta spettante per i lavori del superbonus 110%

In sequenza, il contribuente procede a istituire l’iter per la cessione del credito di imposta verso un istituto di credito. La cessione del credito di imposta avviene per un valore pari alla detrazione totale. Ovvero per 12.100 euro, corrispondenti alla moltiplicazione del totale dei lavori comprensivi di Iva (11 mila euro) per il 110%. Il totale della detrazione viene riconosciuto al committente in un’unica soluzione con riduzione degli oneri della cessione stessa che vengono applicati dal soggetto cessionario.

 

 

Superbonus 110%, qual è il ruolo dell’amministratore del condominio?

L’amministratore di un condominio agisce in prima linea per realizzare gli interventi previsti dal superbonus 110%. In linea generale, infatti, l’amministrazione deve fornire informazioni sulla misura edilizia, se risulta applicabile il sismabonus e sulle altre agevolazioni fiscali. Tuttavia, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, per questo ruolo, gli amministratori non debbano chiedere un compenso aggiuntivo che possa essere incluso tra le spese ammissibili alle detrazione.

Cosa deve fare l’amministratore di condominio per il superbonus 110% e per le altre agevolazioni edilizie?

Pertanto, l’amministratore deve attivarsi affinché il condominio possa concorrere al superbonus 110% e alle altre agevolazioni edilizie. Nel suo ruolo di informatore, l’amministratore deve spiegare le opportunità delle varie misure, i vantaggi e le procedure che bisogna seguire. Inoltre deve convocare una prima assemblea. In questa seduta può avvalersi di consulenti tecnici, legali e fiscali che possano rispondere in maniera esaustiva alle domande e ai dubbi dei condomini.

Superbonus 110% e opportunità da spiegare durante l’assemblea di condominio

Di norma, all’amministratore viene proposto un pacchetto relativo alle possibilità di interventi edilizi rientranti nel superbonus 110% e nelle altre agevolazioni edilizie. L’offerta, anche economica, proviene dal general contractor. L’amministratore la deve valutare e proporla all’assemblea condominiale. Durante la seduta deve spiegare quali siano gli interventi ricadenti nel superbonus 110% e quali, invece, potrebbero generare un residuo di spese da dividere tra i vari condomini.

Quali informazioni deve fornire l’amministratore di condominio per il superbonus 110% e per gli altri interventi?

In particolare, deve essere chiarito se i tecnici convenzionati con il contraente generale, per le loro verifiche e gli studi di fattibilità, comportino dei costi a carico dei proprietari delle unità abitative. Inoltre l’amministratore deve informare i condomini se i professionisti e le imprese che svolgeranno i lavori ricorrano allo sconto in fattura oppure alla cessione del credito. Nel primo caso, gli interventi possono procedere senza dover anticipare dei costi da parte dei proprietari delle unità abitative. Nel secondo caso, si procedere con il pagamento di quanto sia dovuto alle imprese e ai professionisti, anche mediante dei finanziamenti bancari.

Superbonus 110%, come deve essere organizzata l’assemblea di condominio dall’amministratore?

Non è consigliabile che l’amministratore del condominio scelga da solo i lavori da far rientrare nel superbonus 110%. Per gli edifici da almeno 12 unità abitative si potrebbe procedere con la nomina di un consiglio di condominio mettendo all’ordine del giorno la scelta dei tre condomini che lo compongono. Tale consiglio, come previsto dall’articolo 1130 bis del Codice civile, ha soltanto delle funzioni consultive e di controllo. Principalmente, è importante per interessare tutti gli altri condomini delle scelte da adottare nelle assemblee condominiali e per le valutazioni successive.

Come deve comportarsi l’amministratore di condominio per proporre il superbonus 110%?

La rappresentanza dell’amministratore nei riguardi dei condomini è stabilita dall’articolo 1131 del Codice civile. Tale rappresentanza è volontaria e i poteri conferiti all’amministratore di condominio sono quelli di un mandatario. Nell’ambito di esercitare le proprie funzioni, l’amministratore di condominio deve usare la diligenza del buon padre di famiglia, secondo quanto prevede l’articolo 1710 del Codice civile. Nell’ipotesi in cui si valuti la possibilità di usufruire del superbonus 110%, l’amministratore deve consigliare al meglio i condomini. Nel caso in cui non disponga di competenze tecniche, fiscali e giuridiche, è bene che si affidi a professionisti competenti, previa autorizzazione dell’assemblea di condominio.

Superbonus 110%, quando l’amministratore di condominio è anche il responsabile dei lavori?

Può avvenire che l’amministratore di condominio assuma anche l’incarico di responsabile degli interventi rientranti nel superbonus 110%. Questo compito deve essere da lui accettato in quanto comporta responsabilità di tipo civile, amministrativa e penale. Ed è solo in questo caso che l’amministratore di condominio può chiedere di inserire il proprio compenso nelle spese ammissibili alle detrazioni fiscali del superbonus 110%. Non c’è bisogno del mandato dell’assemblea di condominio per ricoprire questo incarico.

Amministratore di condominio e principi da seguire nel caso in cui sia responsabile dei lavori del superbonus 110%

Nel caso in cui l’amministratore di condominio accetti o si proponga quale responsabile dei lavori rientranti nel superbonus 110%, è necessario che proceda nel suo compito seguendo i principi e le disposizioni generali in tema di valutazione, di prevenzione e di eliminazione dei rischi. Deve inoltre ottemperare alle responsabilità per il controllo sanitario dei lavoratori, per l’informazione, la formazione e la sicurezza.

Amministratore di condominio e polizze assicurative per i lavori rientranti nel superbonus 110%

I condomini committenti dei lavori rientranti nel superbonus 110% hanno come garanzia, nei casi in cui gli interventi non vengano svolti bene, oppure ci siano degli errori dei professionisti, oppure si verifichi la revoca delle agevolazioni fiscali, delle polizze assicurative. Ne deriva che l’amministratore di condominio deve verificare e controllare le polizze assicurative. Devono essere esistenti e devono garantire i proprietari delle unità abitative. In caso contrario l’amministratore di condominio ne risponde personalmente.

Quali polizze assicurative deve controllare l’amministratore di condominio nei lavori del superbonus 110%?

In particolare, l’amministratore di condominio deve assicurarsi di avere la polizza della responsabilità civile professionale di tutti i professionisti che prendano parte agli interventi del superbonus 110%. Risulta altresì necessario che l’amministratore controlli le polizze previste dall’articolo 119 del decreto “Rilancio”. Tali assicurazioni servono sia ai condomini per essere garantiti dai lavori, sia al bilancio dello Stato in merito al risarcimento per eventuali danni procurati dalla revoca dei benefici fiscali.

Bonus facciate, quali sono gli interventi ammessi e quelli esclusi?

Il bonus facciate permette di ottenere una detrazione fiscale del 90% delle spese documentate che siano state sostenute negli anni 2020 e 2021. In attesa della conferma per i prossimi anni dalla legge di Bilancio 2022, con detrazione in diminuzione al 60%, è necessario verificare quali siano gli interventi ammessi alla detrazione e quali, invece, ne risultino esclusi.

Bonus facciate, quali sono gli interventi ammessi alla detrazione fiscale?

Il bonus facciate è stato previsto dai commi dal 219 a 224, dell’articolo 1 della legge numero 160 del 27 dicembre 2019 (la legge di Bilancio 2020). Come poi modificato dalla legge di Bilancio 2021, il bonus facciate prevede la detrazione pari al 90% delle spese documentante negli anni 2020 e 2021 per lavori che siano finalizzati al recupero oppure al restauro delle facciate esterne degli edifici. Gli immobili devono essere situati nelle zone A e B. La  relativa classificazione è quella contenuta nel decreto del Ministero del Lavoro numero 1444 del 2 aprile 1968.

Bonus facciate, la zona A

Dal punto di vista oggettivo, le detrazioni fiscali del bonus facciate spettano a condizione che gli immobili oggetto degli interventi siano situati nelle zone A e B. In alternativa, possono essere ubicati nelle zone assimilabili seguendo le indicazioni della normative regionali e dei regolamenti edilizi comunali. Dal decreto 1444 del 1968 ne deriva che gli interventi della zona A riguardano “le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi”.

Bonus facciate, quali sono gli interventi ammessi della zona B?

Dal decreto ministeriale, gli interventi della zona B ammessi al bonus facciate sono i lavori per “le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A). Si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq”.

Interventi ammessi al beneficio del bonus facciate: cosa prescrive la norma

La norma sul bonus facciate permette di beneficiare dell’agevolazione fiscale seguendo principi di carattere generale. In particolare:

  • gli interventi devono essere finalizzati a recuperare o restaurare la facciata esterna”. Inoltre, devono essere fatti in via esclusiva sulle “strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi”;
  • nel caso in cui gli interventi di rifacimento della facciata riguardino lavori influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, “gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015  e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008”.

I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sugli interventi ammessi ai fini del bonus facciate

L’Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori indicazioni circa l’ammissibilità degli interventi al bonus facciate. La circolare di riferimento è la numero 2/E del 14 febbraio 2020. Nella comunicazione, l’Agenzia sottolinea che la detrazione è possibile sulle spese sostenute per:

  • interventi finalizzati a recuperare o restaurare la facciata esterna degli edifici esistenti;
  • sono ammessi ai lavori parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualunque categoria catastale;
  • alla stessa disciplina sono ammessi i lavori sugli immobili strumentali;
  • interventi realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi;
  • gli interventi sull’involucro “esterno visibile dell’edificio”, ovvero sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno);
  • risultano ammissibili i lavori sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la “struttura opaca verticale”.

Tutti i lavori ammessi al bonus facciate secondo l’Agenzia delle entrate

Semplificando, l’Agenzia delle entrate specifica che gli interventi ammessi al bonus facciate devono riguardare il consolidamento, il ripristino, il miglioramento e il rinnovo degli elementi della struttura opaca verticale della facciata. Inoltre, sono ammessi la mera pulitura e la tinteggiatura delle superfici, il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, gli ornamenti e i fregi. Sono altresì ammissibili anche i  lavori riconducibili al decoro urbano sulle grondaie, sui pluviali, sui parapetti, sui cornicioni. Infine i lavori possono riguardare anche tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.

Bonus facciate: su quali lavori non spetta la detrazione?

Le detrazioni del bonus facciate non spettano per i lavori fatti sulle facciate internet dell’immobile. Fanno eccezione le parti che siano visibili dal suolo a uso pubblico o dalla strada. Non rientrano nel bonus facciate anche i lavori di sostituzione di infissi, di vetrate, di cancelli, di grate e di portoni.

Bonus facciate, sono ammessi al beneficio anche gli interventi riguardanti solo parti o porzioni della facciata?

Da ultimo l’Agenzia delle entrate è intervenuta anche a chiarire l’ammissibilità al bonus facciate degli interventi relativi solo a porzioni della facciata. In risposta all’interpello numero 838 del 2021, l’Agenzia ha specificato che anche un intervento parziale, da svolgere solo su una porzione della facciata, può essere ammesso alle agevolazioni del bonus facciate. Pertanto, si può ottenere l’agevolazione anche su lavori che non interessino l’intera facciata visibile dell’immobile.

Bonus facciate, cosa fare entro il 31 dicembre per avere la detrazione fiscale?

La detrazione fiscale legata al bonus facciate è possibile se il lavoro risulta terminato entro il 31 dicembre. È quanto è emerso da un’interpretazione dell’Agenzia delle entrate riguardo alla misura del 90%. Le disposizioni che regolano il bonus facciate devono infatti amalgamarsi con quanto prevede il più recente decreto legge “Antifrodi” (il numero 157 del 2021). Ragione per la quale il contribuente può usufruire della detrazione fiscale del 90% relativa al bonus facciate solo per le spese che ha sostenuto, in maniera effettiva, entro il 31 dicembre 2021.

Bonus facciate del 90%, che cos’è?

Il bonus facciate consiste in una detrazione di imposta, da dividere in dieci quote annuali costanti, fino a raggiungere il 90% delle spese sostenute nel 2020 e nel 2021. Gli interventi ammessi devono riguardare il recupero o il restauro delle facciate esterne degli immobili esistenti e ubicati in specifiche zone. Sono compresi negli interventi anche la sola pulitura o la tinteggiatura esterna. Inoltre accedono al bonus i lavori inerenti le strutture opache della facciata, su ornamenti, balconi e fregi.

Le zone A e B del bonus facciate

L’articolo 2 del decreto numero 1444 del 1968 del ministero dei Lavori Pubblici ha individuato due zone, A e B, degli interventi. La zona A riguarda gli agglomerati urbani relativi a centri storici, artistici o di specifico pregio ambientali o porzioni di essi. Sono incluse le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante agli agglomerati stessi. La zona B riguarda i territori edificati, anche solo parzialmente. I parametri ammessi per la zona B indicano che la superficie degli edifici esistenti non debba essere inferiore al 12,5% della superficie fondiaria e la densità territoriale deve essere superiore a 1,5 mc/mq.

Bonus facciate, quando sono necessari i criteri di certificazione energetica e trasmittanza termica?

Condizioni particolari riguardano il rifacimento della facciata ai fini del bonus, quando non si tratti della sola pulitura o della tinteggiatura esterna. Se i lavori comprendono anche gli interventi termici o per di più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda totale dell’immobile, è necessario:

  • osservare i criteri di certificazione energetica degli edifici fissati dal decreto del ministero per lo Sviluppo economico del 26 giugno 2015;
  • soddisfare i requisiti di trasmittanza termina riportati nella Tabella 2 allegata al decreto del ministero per lo Sviluppo economico dell’11 marzo 2008.

Sconto in fattura con il bonus facciate

Il decreto “Rilancio” (articolo 121 del decreto legge numero 34 del 2020) ha stabilito che per gli interventi relativi al bonus facciate chi sostiene le spese ha diritto allo sconto in fattura o, in alternativa, alla cessione del credito. Il contributo dello sconto in fattura è pari all’importo del corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno fatto i lavori. I fornitori recupereranno quanto anticipato attraverso il credito di imposta per un importo pari alla detrazione spettante. Possono, a loro discrezione, cedere il credito ad altri soggetti come banche e altri intermediari finanziari.

Cessione del credito per il bonus facciate del 90%

Chi fa svolgere interventi rientranti nel bonus facciate del 90% può beneficiare della cessione del credito di imposta di pari ammontare. Può avvenire la successiva cessione del credito ad altri soggetti, incluse le banche e gli altri intermediari finanziari.

Bonus facciate del 90%, cosa fare entro il 31 dicembre 2021?

La detrazione fiscale spettante al 90% del bonus facciate può essere attribuita al contribuente solo per le spese che ha sostenuto, effettivamente, entro il 31 dicembre 2021. Entro questa data deve essere raggiunta anche l’ultimazione dei lavori e l’asseverazione del visto di congruità contenuto nel decreto numero 157 del 2021 (decreto “Antifrodi”). Le indicazioni sono contenute nell’interpello numero 914 1430 del 2021, con il quale la direzione centrale dell’Agenzia delle entrate della Regione Campania ha fornito chiarimenti a riguardo.

Il caso oggetto di risposta da parte dell’Agenzia delle entrate nell’interpello sul bonus facciate

La questione alla quale ha risposto l’Agenzia delle entrate riguarda l’istanza promossa dall’amministratore di un condominio per lavori ai fini del bonus facciate con sconto in fattura da parte dell’impresa che esegue i lavori. Il dubbio sorge in merito alla congruità delle spese: è necessario seguire quanto previsto per il superbonus 110%, con gli stati di avanzamento (Sal) o il termine dei lavori, oppure il condominio può usufruire della detrazione del 90% sull’importo degli interventi a saldo entro il 31 dicembre 2021? In quest’ultimo caso, il condominio beneficerebbe della detrazione solo sulle spese che ha effettivamente sostenuto entro fine anno. Spese che dovrebbero riportare anche il visto di congruità entro la stessa data.

Bonus facciate del 90%, entro fine anno vale il principio di cassa

L’interpretazione fornita dall’Agenzia delle entrate chiarisce che sul bonus facciate del 90% vale il principio di cassa. L’Agenzia si è rifatta nella sua decisione alle precedenti circolari (la numero 2 del 2020, al paragrafo 3). Per gli altri bonus “ordinari” è possibile scegliere la cessione del credito o lo sconto in fattura purché siano rispettati gli stati di avanzamento (Sal) degli interventi effettivamente realizzati. Su questi ultimi, l’Agenzia delle entrate rimanda alla circolare numero 30 del 2020 e alle risposte a interrogazioni parlamentari numero 5-06307 del 7 luglio 2021 e 5-06751 del 20 ottobre scorso.