Assunzione apprendista: caratteristiche e informazioni

L’assunzione di un apprendista comporta per il datore di lavoro, oltre al pagamento di una retribuzione per l’attività lavorativa svolta e al versamento dei relativi contributi agevolati, l’obbligo di garantirgli il percorso formativo al fine di acquisire le adeguate competenze professionali. Per l’apprendista, ricorre l’obbligo di seguire il percorso formativo che può compiere all’interno come all’esterno dell’azienda.

I contratti di apprendistato

Il contratto di apprendistato è riservato ai giovani fino a un massimo di 29 anni. Al termine della formazione, previo accordo tra le parti, il contratto di apprendistato si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

Esistono tre tipologie di apprendistato, per ognuna è previsto un diverso contratto con cui viene assunto il lavoratore che si differenzia per durata e retribuzione.

Apprendistato per la qualifica e diploma professionale, di istruzione secondaria superiore e la specializzazione tecnica superiore

Il relativo contratto di lavoro consente all’apprendista di ottenere un diploma professionale o di istruzione secondaria superiore, o una qualifica e specializzazione professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale, cimentandosi tra lavoro e studio. L’apprendista assunto deve avere un’età compresa tra i 15 anni e i 25 anni compiuti.

La durata contrattuale dipende dal tipo di diploma o qualifica da conseguire, in ogni caso, varia da un anno a quattro anni. I datori di lavoro possono prorogarla fino ad un anno per qualificati e diplomati, per il consolidamento e l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, valide anche per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale.

La contrattazione collettiva può prevedere la stipula di contratti di apprendistato anche a tempo determinato per le attività stagionali, ma solo se Regioni e Province autonome hanno attivato un sistema di alternanza scuola-lavoro.

Sotto l’aspetto retributivo, si va dai 2.000 euro per i minorenni fino ai 3.000 euro per i maggiorenni.

Apprendistato professionalizzante

Questo contratto di lavoro permette di ottenere una qualifica professionale attraverso il relativo percorso formativo. Il giovane assunto deve avere un’età compresa tra i 18 anni (17 anni nel caso di possesso di una qualifica professionale) fino al compimento dei 29 anni, in tutti i settori dell’attività, siano essi pubblici che privati.

L’apprendistato è esteso con gli stessi obiettivi ai beneficiari di misure di sostegno al reddito legati alla disoccupazione (compresi i lavoratori in mobilità), senza vincoli anagrafici. La durata del contratto non può superare i tre anni (cinque anni per l’artigianato).

Gli apprendisti ricevono uno stipendio regolare, inizialmente anche dal 60% per poi raggiungere negli anni il 100% della retribuzione prevista per il livello d’assunzione.

Nel caso di cassa integrazione a zero ore, l’obbligo di formazione dell’apprendista è sospeso. Alla ripresa del lavoro, il periodo di apprendistato viene prorogato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite.

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Apprendistato di alta formazione e ricerca

Questo contratto di lavoro si pone l’obiettivo di conseguire il diploma di scuola secondaria superiore, di professionale di tecnico superiore, di laurea, master e dottorato di ricerca. Può essere usato anche per il praticantato al fine di accedere agli ordini professionali.

L’apprendista assunto deve avere un’età compresa tra i 18 anni (17 anni nel caso di possesso di qualifica professionale) e i 29 anni, in tutti i settori di attività, privati o pubblici.

La durata minima di questo contratto è di sei mesi, la massima differisce a seconda dell’apprendistato:

  • per alta formazione è correlata ai relativi percorsi;
  • per attività di ricerca non può superare i tre anni (quattro anni su proroga di regioni e delle province autonome per esigenze correlate al progetto di ricerca;
  • per il praticantato mirato all’accesso negli ordini professionali è definita in rapporto al conseguimento dell’attestato di compiuta pratica per l’ammissione all’esame di Stato.

La retribuzione è stabilita dal CNNL e dal livello di inquadramento.

Assunzioni di apprendisti

Il datore di lavoro può assumere tre apprendisti ogni due dipendenti. Per quelli con meno di dieci dipendenti, non si può superare il limite massimo di assunzioni di apprendisti rispetto alle maestranze specializzate e qualificate. I datori di lavoro con meno di tre dipendenti o in assenza di lavoratori specializzati, può assumere fino a tre apprendisti. Le imprese artigiane fanno riferimento ai limiti dimensionali previsti dalla legge-quadro di categoria.

I datori di lavoro sono tenuti a confermare il 20% degli apprendisti assunti nei 36 mesi precedenti nelle aziende con più di 50 dipendenti (salva diversa indicazione dei contratti collettivi). Tali regole sono previste solo per gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.

Tutele per gli apprendisti

L’apprendista beneficia del divieto di retribuzione a cottimo e può essere inquadrato fino a due livelli inferiore rispetto alla qualifica spettante. Può essere stabilita anche uno stipendio percentualmente ridotto e gradualmente crescente con l’anzianità di servizio. Beneficia di un’aliquota ridotta e di piena copertura previdenziale.

Inoltre, è coperto per infortuni sul lavoro, malattia (anche professionale), invalidità e vecchiaia, maternità e assegno familiare. Per sospensione involontaria dell’apprendistato oltre i 30 giorni, l’apprendista può prolungarne il periodo.

Se il rapporto di lavoro si interrompe per cause diverse dalle dimissioni (compreso il recesso al termine del periodo formativo comunicato dal datore di lavoro), anche per gli apprendisti è dovuto a carico del datore di lavoro il contributo pari al 50% della NASpI iniziale, per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.

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Debutta il nuovo contratto di apprendistato

L’apprendistato era stato al centro della riforma del lavoro proposta dal Governo Monti ed ora è al suo debutto il contratto che lo riguarda.
La sua nuova definizione, presa direttamente dal nuovo decreto, lo indica come “un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani”.

Linda Grilli, presidente e amministratore delegato di Inaz, fra le aziende leader nel software e nell’area outsourcing dei servizi per amministrare e gestire le risorse umane, ha accolto questo cambiamento positivamente: “È stata superata la vecchia e limitativa concezione dell’apprendistato come contratto “a causa mista”, cioè comprendente la prestazione di lavoro e la formazione professionale. Adesso l’accento è sulla finalità che il contratto persegue: sostenere l’occupazione giovanile“.

Questo significa che il datore di lavoro non deve solo garantire una retribuzione al suo apprendista, ma anche fornirgli il giusto insegnamento per imparare davvero il mestiere ed essere in possesso, alla fine del periodo, di una qualifica professionale.

La disciplina del contratto è demandata dal Testo Unico alla contrattazione collettiva e ai regolamenti delle Regioni, con due conseguenze importanti: si supera la frammentazione che finora si è avuta e il contratto di apprendistato sarà calibrato sulle particolarità di ciascun settore produttivo.

A tal proposito, sono molti i comparti che stanno adeguando i loro contratti. Ai settori come artigianato, alimentari, turismo, commercio, e studi professionali, che hanno già concluso l’iter, faranno seguito anche gli altri, così come faranno le Regioni, dopo che Lazio, Basilicata, Lombardia e Veneto hanno già approvato i regolamenti.

Un fattore importante che accompagna il nuovo contratto di apprendistato è l’impatto che questo avrà sul costo del lavoro.
Oltre alle agevolazioni preesistenti, come l’esenzione totale ai fini dell’IRAP, d’ora in poi il datore di lavoro sarà soggetto a un contributo complessivo del 10% a suo carico, comprendente contribuzione Inps e contribuzione Inail.
Per i titolare di aziende fino a nove addetti, inoltre, è prevista una riduzione contributiva totale in caso di assunzione di apprendisti dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016.

Vera MORETTI

Cassa integrazione per gli apprendisti

Dal primo settembre anche gli apprendisti possono usufruire della cassa integrazione, che sarà erogata dalla Cassa Edile.

La notizia è stata resa nota dal sito di Confartigianato Imprese Varese e a beneficiarne sono i lavoratori con contratto Ccnl industria o contratto Ccnl artigiano in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi meteorologici. Solo per gli apprendisti con contratto industria ci sarà un limite massimo di 150 ore all’anno.

La prestazione dovra’ essere anticipata in busta paga all’apprendista dal datore di lavoro, il quale ne potrà chiedere il rimborso alla Cassa Edile.

Se le domande di rimborso presentate rispetteranno i requisiti richiesti e saranno corredate da tutte le informazioni previste per la compilazione, saranno valutate positivamente e la Cassa Edile procederà all’erogazione del rimborso. Tali cifre saranno finanziate da un apposito Fondo e alle imprese non verrà richiesto alcun contributo, né in forma richiesta né in forma mutualistica.

Il rimborso sarà pari all’80% della retribuzione persa dall’apprendista, comprensiva della maggiorazione per ferie e gratifica natalizia. Il rimborso avviene nei limiti dei massimali retributivi mensili in atto per la prestazione Cig erogata dall’Inps per gli operai, così come stabiliti dall’Inps con apposita circolare.

Vera Moretti

Piemonte: 17 milioni di euro per progetti di apprendistato

L’assessore al Lavoro della Regione Piemonte, Claudia Porchietto ha annunciato nei giorni scorsi che “La Regione Piemonte ha stanziato oltre 17milioni di euro alle Province a copertura della domanda formativa in apprendistato professionalizzante“.

Si tratta – ha spiegato l’esponente della giunta Cota – di un pagamento che coprirà pressoché al 100% la formazione in apprendistato sia per i corsi di prima annualità, neo assunti, come per quelli della seconda. Nello specifico andremo a rispondere alle esigenze degli oltre 15mila apprendisti assunti in questi primi mesi dell’anno, oltre a quelli che già da un anno lavorano in imprese piemontesi“.

Per quanto riguarda la copertura 14 milioni di euro erano già previsti a bilancio regionale, i restanti 3,5 derivano da economie nella gestione delle risorse già a disposizione delle singole province.