Come funziona l’aspettativa per motivi personali

Nel corso della vita lavorativa di un individuo possono verificarsi situazioni per cui è necessario chiedere un periodo più o meno lungo di aspettativa. Tra le varie cause che portano un dipendente ad assentarsi dal lavoro per un determinato lasso temporale a seguito di un’aspettativa richiesta e poi concessa dal datore di lavoro, ci sono i motivi personali. Prima di entrare nello specifico è doverosa fare una premessa su cosa sia l’aspettativa.

Cosa vuol dire andare in aspettativa

Quando un dipendente firma un contratto di lavoro s’impegna a svolgere la propria prestazione lavorativa, rispettando un orario di lavoro e ricevendo in cambio una retribuzione da parte del datore di lavoro. Ciò significa che il dipendente pubblico o privato che sia, non può assentarsi arbitrariamente dal lavoro, ma solo nei casi previsti dal contratto: ferie, permessi, malattie, infortuni, maternità e via discorrendo.

L’aspettativa funziona diversamente, in quanto consente di essere esonerato dallo svolgimento dell’attività lavorativa per ragioni previste dalla legge o dal Contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, conservando il proprio posto di lavoro.

A tutti gli effetti, l’aspettativa consiste in una sospensione del rapporto di lavoro limitata a un determinato periodo di tempo, in cui il dipendente può ricevere o meno una retribuzione e ha una durata diversa a seconda dei casi. Ma quali sono le motivazioni previste dalla legge, per cui il lavoratore subordinato può richiedere l’aspettativa?

Condizioni per la richiesta di aspettativa

Il dipendente può richiedere l’aspettativa in presenza di determinate condizioni, ecco le principali previste dalla legge:

  • legge 104 (congedo straordinario);
  • malattia o infortunio;
  • lutto o gravi motivi familiari;
  • volontariato;
  • cariche elettive, pubbliche, attività sindacali;
  • formazione;
  • cure termali e tossicodipendenza;
  • vincitori di concorso;
  • dottorato di ricerca;
  • avvio attività professionale.

Altri casi particolari per cui è possibile richiedere l’aspettativa da parte di un dipendente sono previsti dal Ccnl.

Richiesta di aspettativa per motivi personali

L’aspettativa richiesta da un lavoratore dipendente a tempo indeterminato per motivi personali non è prevista dalla legge, ma è contemplata da alcuni Contratti collettivi nazionali di lavoro.

I motivi personali o di famiglia (da non confondere con i gravi motivi familiari) sono rappresentati da situazioni correlate al benessere, allo sviluppo e al progresso del dipendente come persona singola o come membro di una famiglia. Quindi, interessi considerati dal lavoratore di rilevante importanza che possono essere perseguiti solo assentandosi dal lavoro.

Quindi, qualora il contratto di lavoro preveda la possibilità di chiedere un’aspettativa per motivi personali, la relativa domanda va presentata formalmente al proprio datore di lavoro o all’ufficio risorse umane. Quest’ultimo può concederla, ma rientra nei suoi diritti la facoltà di diniego che, però, deve essere motivato. In assenza di tali giustificazioni, il dipendente può ricorrere presso il giudice. Ad ogni modo, è importante sottolineare che godere dell’aspettativa per motivi personali o familiari non gravi, non è un diritto dell’impiegato.

E’ nella facoltà del datore di lavoro decidere di concedere questa aspettativa per un minore lasso di tempo in relazione alle sue esigenze lavorative, o differirlo nel tempo o ancora fare delle controproposte.

La richiesta di aspettativa da parte del dipendente deve contenere la descrizione delle motivazioni, il lasso di tempo di fruizione (continuativo o frazionato) ed essere compatibile con le esigenze lavorative e organizzative per avere la possibilità di essere accolta. Inoltre, vanno inseriti: dati personali del lavoratore, data di assunzione, tipologia contrattuale, mansione professionale e naturalmente data e firma.

Aspettativa per motivi personali: durata

La durata totale del periodo di aspettativa non può superare i dodici mesi nell’arco di un triennio e il dipendente non ne può beneficiare per più di due periodi. E’ nella sua facoltà riprendere il lavoro durante il suddetto lasso temporale, tramite preavviso e il datore di lavoro non può rifiutare il rientro. Nel caso voglia nuovamente assentarsi dal lavoro, l’impiegato deve fare un’altra richiesta di aspettativa.

Il datore di lavoro può chiedere al dipendente di ritornare sul posto di lavoro, nel caso accerti il venir meno delle motivazioni poste alla base della richiesta di aspettativa. In tal caso, il lavoratore non può rifiutare di riprendere la propria attività. Tuttavia, così come per il dipendente che vuole rientrare al lavoro in anticipo, anche il suo datore deve dare un preavviso.

Retribuzione e contribuzione previdenziale

In caso di concessione dell’aspettativa da parte del datore di lavoro, il dipendente non riceve alcuna retribuzione né contributi previdenziali, ma conserva solamente il posto di lavoro. Tuttavia, può riscattare i contributi secondo la normativa vigente.

I periodi di assenza per aspettativa dovuta a motivi personali non sono utili ai fini del calcolo dei periodi di comporto. Pertanto, dette assenze non concorrono alla determinazione del triennio di riferimento per il calcolo del periodo massimo di conservazione del posto in caso di malattia del lavoratore.

Il dipendente non può svolgere un’altra attività che sia di lavoro subordinato, autonomo o professionale durante il periodo di aspettativa.

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Come funziona l’aspettativa nel pubblico impiego

Ogni individuo, nel corso della propria vita può avere la necessità di staccare dal lavoro per un periodo di tempo più o meno lungo, dovuta a ragioni personali, familiari o sociali. Come tutti i lavoratori subordinati, anche i dipendenti pubblici hanno diritto a richiedere l’aspettativa. Come funziona, quali sono le motivazioni nello specifico affinché possa essere accettata e se essa venga retribuita o meno, potrete scoprirlo nel corso di questo articolo.

Aspettativa nel pubblico: cos’è

I dipendenti del settore pubblico possono beneficiare di un periodo di sospensione del rapporto di lavoro per motivi ben precisi, senza che ciò comporti la perdita dell’impiego. In tale lasso temporale, solitamente, non si ha diritto allo stipendio. Tuttavia, in alcuni casi l’aspettativa ottenuta dai lavoratori subordinati della pubblica amministrazione è retribuita.

Gli impiegati pubblici che vogliono usufruire dell’aspettativa, devono fare richiesta al proprio datore di lavoro, quasi sempre tramite l’ufficio delle risorse umane. La concessione dell’aspettativa dipende dalle motivazioni esibite a suo sostegno. A tal proposito, descriveremo quali sono le principali.

Aspettativa lutto o infermità, gravi motivi familiari, motivi personali

In base alla legge 53/2000, i dipendenti pubblici possono richiedere un periodo di aspettativa per le seguenti motivazioni:

  • Lutto o infermità di un familiare: viene concesso al lavoratore un permesso di tre giorni lavorativi retribuiti all’anno, in caso di decesso o grave infermità del coniuge o di un familiare non oltre il secondo grado di parentela, il tutto documentato. In caso di morte, i giorni di aspettativa per lutto devono essere utilizzati entro sette giorni dall’evento.
  • Gravi motivi familiari: alla relativa richiesta di aspettativa va allegata la documentazione che attesti i gravi motivi familiari e le patologie individuate. La durata massima è di due anni, il dipendente mantiene il suo posto di lavoro, ma non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere un’altra attività lavorativa.
  • Motivi personali: in caso di grave disagio personale e non dovuto a malattia, l’impiegato può richiedere un’aspettativa non retribuita per una durata massima di 12 mesi (continuativi o non) nell’arco di un triennio e da utilizzare al massimo in due momenti. Tuttavia, la concessione è legata alle esigenze del datore di lavoro, il quale può rifiutare la richiesta sulla base di motivazioni ben precise.

Aspettativa impiegati pubblici per vincitori di concorso

I dipendenti del settore pubblico impiegati a tempo indeterminato possono chiedere un’aspettativa non retribuita di massimo sei mesi per sostenere il periodo di prova previsto dalla nuova amministrazione.

Tuttavia, esistono delle eccezioni concernenti questa tipologia di aspettativa. Infatti, alcuni contratti prevedono che i lavoratori con un contratto a tempo indeterminato e vincitori di concorso possano avere accesso ad un’aspettativa pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione.

Aspettativa dipendenti pubblici per assistenza a un familiare disabile

La legge 104/1992 permette al lavoratore dipendente di richiedere un’aspettativa non retribuita per una durata massima di tre anni, in caso di assistenza a un familiare portatore di grave handicap. In alternativa, è concessa la possibilità di usufruire di permessi retribuiti pari a 1 o 2 ore di permesso giornaliere o di tre giorni permesso al mese.

Aspettativa dipendenti pubblici per volontariato

Il dipendente pubblico impegnato in attività di soccorso e assistenza in vista o in occasione di precisi eventi indicati dall’art. 9 del D.P.R. 104/1991, anche su richiesta del sindaco o di altre autorità della protezione civile, può fruire dell’interruzione della propria prestazione lavorativa e alla conservazione del posto di lavoro. Inoltre, ha diritto al trattamento economico e previdenziale che gli spetta da parte del datore di lavoro.

E’ possibile richiedere un’aspettativa complessiva di massimo 90 giorni annui, di cui solo 30 giorni continuativi, da investire in attività di soccorso e assistenza in catastrofi e calamità. Tale soglia sale a 180 giorni, in caso di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale.

Per quanto concerne le attività formative, di pianificazione e simulazione delle emergenze, la durata massima del periodo di aspettativa è di 30 giorni all’anno, di cui massimo 10 giorni consecutivi.

Aspettativa per incarichi pubblici, cariche elettive e attività sindacali

I lavoratori del pubblico impiego eletti al Parlamento nazionale o europeo, oppure alle assemblee regionali o che siano comunque chiamati a svolgere altre funzioni pubbliche elettive possono richiedere la concessione di un’aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro incarico. Stessa regola per le cariche sindacali provinciali e nazionali.

Aspettativa dipendenti pubblici per la formazione

L’impiegato pubblico con un’anzianità di servizio di almeno cinque anni può richiedere un’aspettativa non retribuita della durata massima di 11 mesi per la formazione, per l’intera durata del corso. Tuttavia, tale richiesta può essere rifiutata dal datore di lavoro o, in caso di accettazione, frazionare il lasso temporale concesso per comprovate esigenze organizzative.

Avvio nuova attività

I dipendenti pubblici possono chiedere l’aspettativa dal lavoro non retribuita, per un periodo massimo di 12 mesi, per avviare un’attività imprenditoriale. Questo tipo di richiesta può essere rifiutato dalla propria amministrazione che, però, è tenuta a fornire motivazioni precise per il suo diniego.

Aspettativa dipendenti pubblici per familiari all’estero

Qualora il coniuge o convivente si sia trasferito all’estero per motivi di lavoro, il dipendente pubblico può chiedere un’aspettativa non retribuita per una durata pari al periodo temporale, nel quale permane la situazione che l’ha originata. Tuttavia, il datore di lavoro può revocare in qualsiasi momento l’aspettativa concessa, per motivi di servizio imprevisti ed eccezionali, dando un preavviso di almeno 15 giorni.

Aspettativa per cooperazione o attività umanitarie

L’aspettativa riguarda i dipendenti impiegati all’estero in veste di collaboratori in attività di cooperazione internazionale allo sviluppo. Il contratto viene stipulato tra i soggetti per la cooperazione e il dipendente, nel quale, i primi si assumono gli obblighi fiscali, previdenziali ed assicurativi nei confronti del dipendente.

Nel periodo di questa aspettativa superiore a quattro mesi ma inferiore a quattro anni, i dipendenti pubblici percepiscono gli assegni fissi e continuativi.

Come si prende l’aspettativa dal lavoro

Nella vita di un dipendente pubblico o privato possono verificarsi situazioni che non gli consentono di svolgere regolarmente la propria attività lavorativa per un certo periodo di tempo. In tal caso, il lavoratore subordinato può chiedere l’aspettativa al suo datore, ossia una sospensione del rapporto di lavoro per un determinato lasso temporale che non comporta la perdita dell’impiego. Ma quando può essere concessa e in quali casi il periodo di aspettativa non viene retribuito? In questo articolo cerchiamo di rispondere a queste e ad altre domande in modo esaustivo.

Cos’è l’aspettativa dal lavoro

L’aspettativa dal lavoro è anche chiamata congedo, un periodo di tempo in cui s’interrompe il rapporto di lavoro e il dipendente viene dispensato dalla sua prestazione lavorativa, così come il datore di lavoro viene dispensato da alcuni obblighi contrattuali.

La legge prevede diversi tipi di aspettativa, a seconda delle ragioni per cui è stata chiesta dal lavoratore e concessa dal suo datore. In alcuni casi, è il contratto collettivo di lavoro a stabilire determinate tipologie di congedo. I motivi che inducono un lavoratore subordinato a chiedere un’aspettativa dal lavoro, possono essere di natura personale o familiare, oppure rappresentati da impegni pubblici rilevanti. Solitamente, durante l’arco di tempo in cui il rapporto del lavoro è congelato, al dipendente non spetta alcuna retribuzione. Tuttavia, esistono più casi riconducibili sia al lavoratore che al suo datore di lavoro, nei quali il dipendente percepisce una retribuzione.

Aspettativa per gravi motivi familiari

Per gli impiegati pubblici e privati, la legge prevede la concessione dell’aspettativa per gravi motivi familiari, ma non retribuita, che possono riguardare il coniuge del dipendente, la parte dell’unione civile, i figli, i genitori, i fratelli o le sorelle, i suoceri, i soggetti fino al terzo grado di parentela.

Non esiste una lista scritta di casi, in cui rientrano i gravi motivi familiari. Solitamente, questi possono riguardare il decesso o una grave malattia fisica o psichica di un familiare, ma anche il bisogno di assistenza continuativa dello stesso o ancora il suo stato di abbandono.

Il lavoratore subordinato che richiede l’aspettativa per gravi motivi familiari deve presentare richiesta al suo datore, allegando la documentazione che dimostra la reale sussistenza del grave motivo indicato. Il periodo massimo concesso per il congedo è pari a due anni nell’intera vita lavorativa del dipendente che possono essere anche non continuativi.

Aspettativa per malattia

Al dipendente in malattia, se da egli richiesto, viene concesso un periodo di aspettativa dal lavoro, ma non retribuito, in prossimità del termine del periodo di comporto (lasso temporale massimo), così come stabilito dai contratti collettivi di lavoro. Il lavoratore è quindi esonerato dallo svolgimento della sua prestazione lavorativa, ma conserva il suo impiego.

Questa possibilità, è stata prevista al fine di evitare che al superamento del periodo di comporto, anch’esso fissato dal contratto collettivo, il datore di lavoro possa licenziare il dipendente non rientrato a lavorare. Ciò può verificarsi in caso di malattia di lunga durata, ma attenzione: il lavoratore richiedente l’aspettativa è tenuto ad allegare la documentazione attestante il perdurare dello stato di malattia con adeguata certificazione medica.

Aspettativa per cariche elettive

Quando abbiamo accennato alla possibilità di richiedere un periodo di aspettativa dal lavoro da parte del lavoratore impiegato nel settore pubblico o privato, per impegni di rilevanza pubblica, ci si riferisce ai dipendenti eletti nell’ambito di assemblee elettive come il Parlamento nazionale ed europeo, le giunte comunali e regionali. La stessa cosa vale per i lavoratori chiamati a ricoprire la carica di sindaco o di governatore della Regione.

Nei suddetti casi, l’aspettativa, la cui richiesta è nella facoltà del lavoratore, non prevede alcuna retribuzione ed è concessa fino al termine della carica elettiva. Possono fruire della medesima aspettativa, così come stabilito dallo Statuto dei lavoratori, anche i dipendenti chiamati a ricoprire cariche sindacali.

Inoltre, l’aspettativa a favore degli impiegati pubblici o privati è prevista per motivi personali, per tossicodipendenza, per cure termali, per formazione, per dottorato di ricerca, per assistenza ad un familiare disabile.