Lavoro: quando si può chiedere l’aspettativa retribuita e non retribuita?

Il lavoratore può avere esigenze particolari che lo portano a dover lasciare per un periodo il lavoro, in questo caso è possibile richiedere l’aspettativa, naturalmente non devono essere tenute in considerazione solo le esigenze del lavoratore, ma anche quelle del datore di lavoro che ha bisogno delle prestazioni lavorative dei suoi dipendenti. Proprio per bilanciare gli interessi del datore di lavoro con quelli del lavoratore sono previste condizioni e limiti all’aspettativa. Vediamo ora quando il lavoratore può fare istanza per l’aspettativa e il trattamento economico.

Cos’è l’aspettativa

La prima cosa da sottolineare è che il lavoratore può richiedere l’aspettativa retribuita e non retribuita.

L’aspettativa è un periodo di astensione temporanea dal lavoro riservata ai dipendenti del settore pubblico e del settore privato. Chi chiede e ottiene l’aspettativa ha diritto a conservare il posto di lavoro e in alcuni casi ha diritto alla retribuzione e vedremo in quali. L’aspettativa è disciplinata dalla legge 50 del 2000, attuata con regolamento 278 del 2000, e dallo Statuto dei Lavoratori, legge 300 del 1970, deve però essere precisato che ulteriori regole sono contenute nei vari CCNL. Di conseguenza in questa sede ci occuperemo della disciplina generale, avendo però cura di precisare che ci possono essere variazioni dovute appunto a tali contratti. Un’altra premessa, prima di passare ai casi in cui si può chiedere l’aspettativa, è che la stessa può essere fruita in modalità continuativa o frazionata.

Gravi motivi personali

La prima tipologia di aspettativa è quella richiesta per gravi motivi personali che naturalmente devono essere dichiarati. L’aspettativa per motivi personali o familiari può essere richiesta a causa di un disagio personale oppure per gravi motivi come cura e l’assistenza dei parenti e affini (anche se non conviventi ) entro il 3° grado, si tratta di coniuge, figli, genitori, suoceri, generi, nuore, fratelli e sorelle.

La richiesta deve essere presentata al datore di lavoro allegando i certificati medici di tali soggetti da cui si possano evincere le condizioni di salute e quindi anche il bisogno di assistenza continua di tali soggetti. Il periodo di aspettativa per motivi personali o familiari ha una durata massima di due anni. Si tratta di un’aspettativa non retribuita e il periodo interessato da tale istituto non viene calcolato ai fini previdenziali e per l’anzianità di servizio.

La cosa da sottolineare in merito all’aspettativa per gravi motivi familiari o personali è che il datore di lavoro può rifiutarsi di concederla, deve però motivare tale decisione e di solito la motivazione deve essere inerente la tipologia di problematica dichiarata dal lavoratore, su istanza del lavoratore deve inoltre riesaminare la richiesta. La Corte di Cassazione in merito ha precisato che il datore di lavoro deve comunque comportarsi con buona fede e correttezza, evitando comportamenti ostruzionistici Cass. n. 12563/2014.

Disagio personale

In merito a questa tipologia di aspettativa deve essere anche sottolineato che i motivi, oltre alla malattia di un parente, possono essere legati a un “disagio personale” del dipendente, naturalmente questa formula non è semplice da interpretare. In genere si ritiene che il lavoratore non possa chiedere questa tipologia di aspettativa per motivi di salute perché in questo caso c’è la malattia, ma alcuni CCNL e in particolare quello dei metalmeccanici, turismo, telecomunicazioni, tessili, pulizie e servizi integrati, prevedono la possibilità di utilizzarla per malattia o infortunio fruibile al termine del periodo di comporto.

Aspettativa per motivi di formazione e studio

Può essere richiesta anche per motivi di formazione e studio. Si tratta di un’opportunità concessa ai dipendenti del settore pubblico e privato con almeno 5 anni di servizio in azienda che intendano:

  • completare la scuola dell’obbligo;
  • conseguire un titolo di studio di secondo grado;
  • intendano conseguire un diploma universitario o una laurea;
  • partecipare ad attività formative diverse da quelle proposte o finanziate dal datore di lavoro.

In questo caso può avere una durata non superiore a 11 mesi e non è retribuita. Anche in questo caso il datore di lavoro può rifiutare tale concessione oppure chiedere che sia effettuata in un periodo diverso.

Diversa è invece l’aspettativa per il dottorato, questa infatti è prevista solo per il contratto del pubblico impiego, la durata dell’aspettativa è la stessa del corso di studio, naturalmente può essere concessa solo al dipendente che sia stato ammesso al corso di dottorato. Deve essere specificato che con la legge Gelmini (legge 240 del 2010) non è più un diritto, infatti il datore di lavoro, quindi l’amministrazione pubblica, concede l’aspettativa previa verifica della compatibilità tra il dottorato e le esigenze di servizio nella Pubblica Amministrazione. Inoltre l’aspettativa può essere rifiutata per motivi di servizio.

In questo caso cambiano anche le norme relative alla retribuzione. Se il richiedente è stato ammesso al dottorato con borsa, non avrà la retribuzione, mentre nel caso in cui sia stato ammesso senza borsa dovrà essere concessa l’aspettativa retribuita con retribuzione ordinaria. In questo caso inoltre il periodo di aspettativa sarà utile a fini pensionistici e per la progressione di carriera.

Aspettativa per cariche pubbliche elettive

Questa tipologia si riconosce a coloro che vengono eletti alle seguenti cariche:

  • Parlamentare Europeo o Nazionale;
  • membro delle assemblee regionali;
  • sindaco di comuni;
  • presidente di provincia,
  • presidente di consiglio comunale, provinciale, di consigli circoscrizionali (solo nelle città con più di 500.000 abitanti);
  • assessore;
  • consigliere comunale, provinciale, di comunità montane e unioni di comuni.

In questo caso l’aspettativa non è retribuita.

Aspettativa per tossicodipendenza

L’aspettativa per tossicodipendenza viene concessa a lavoratori che abbiano problemi di dipendenze da sostanze psicotrope e che decidono di seguire programmi riabilitativi. Può inoltre essere concessa a lavoratori che abbiano l’esigenza di assistere familiari in percorsi di riabilitazione per problemi di tossicodipendenza. Si tratta anche in questo caso di aspettativa non retribuita, inoltre è necessario che il SERT o altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali certifichino la partecipazione a tali piani riabilitativi. Nel primo caso la durata massima dell’aspettativa è di tre anni, mentre nel secondo caso la durata è di tre mesi.

Aspettativa per ricongiungimento

Può essere richiesta quando è necessario recarsi all’estero per ricongiungersi con il coniuge che lavora all’estero. E’ fruibile solo dai dipendenti pubblici, non si riceve la retribuzione e la concessione avviene solo nel caso in cui la Pubblica Amministrazione di appartenenza non abbia la possibilità di collocare il dipendente a lavoro nel Paese di destinazione.

Volontariato

Può essere richiesta da lavoratori del settore pubblico e del settore privato. Il lavoratore può richiederla in seguito al verificarsi di calamità naturali al fine di partecipare ad attività di soccorso con durata massima di 30 giorni consecutivi o 90 frazionati nell’anno. Può inoltre essere richiesta per attività di pianificazione, simulazione di emergenza e formazione per una durata massima di 30 giorni continuativi. E’ retribuita, ma il datore di lavoro può chiedere il rimborso della retribuzione versata all’autorità di protezione civile competente per territorio.

Dall’aspettativa deve essere distinto il congedo straordinario legge 104 che vedremo a breve.

Aspettativa non retribuita: quando si può chiedere

Il dipendente pubblico o privato può chiedere al suo datore di astenersi dalle sue mansioni lavorative per un determinato periodo di tempo, nel caso sussistano le motivazioni previste dalla legge o dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

In alcuni casi il congedo, che prevede la sospensione temporanea del rapporto di lavoro, ma anche la conservazione dell’impiego, viene comunque retribuita. In altri casi, di cui parleremo in questo articolo, l’aspettativa non è retribuita.

A prescindere dal trattamento economico, l’aspettativa non retribuita (o congedo) ha una sua durata massima, terminata la quale, il lavoratore subordinato può rientrare al lavoro, riprendendo lo svolgimento regolare della sua attività, quindi, con le stesse condizioni contrattuali.

Quando si può chiedere l’aspettativa non retribuita?

Il periodo di congedo non retribuito si può chiedere nei casi previsti dalla legge o dai Ccnl. Le fattispecie sono tante e per ciascun dipendente dovrebbe leggere le disposizioni previste dal contratto collettivo di categoria. Qui di seguito, andremo ad elencare le situazioni principali che il nostro ordinamento contempla come presupposto indispensabile per fare richiesta al datore di lavoro di aspettativa.

Aspettativa non retribuita per gravi motivi familiari

Nel caso ricorrano gravi motivi familiari, il lavoratore impiegato nel settore pubblico o privato può chiedere un periodo di aspettativa non retribuita. Diamo uno sguardo ai soggetti interessati da tale fattispecie prevista dalla legge, che non richiede il requisito della convivenza:

  • coniuge o parte dell’unione civile;
  • genitori (se assenti gli ascendenti);
  • suoceri;
  • figli, anche adottivi o affidatari (se assenti i discendenti);
  • nuore e generi;
  • fratelli e sorelle;
  • parenti o affini entro il terzo grado in caso siano portatori di grave handicap.

Il Ministero del Lavoro stabilisce che rientrano nella richiesta di congedo per gravi motivi familiari, anche la morte di un familiare o situazioni che comportano l’assistenza e la cura di familiari da parte del dipendente e della sua famiglia. Inoltre, vi rientrano anche le condizioni di disagio personale del lavoratore (malattia esclusa).

La richiesta di congedo per un determinato lasso temporale dovuta a gravi motivi familiari è prevista anche per gravi patologie dei parenti, eccezion fatta per la malattia del richiedente.

La durata massima della suddetta aspettativa è pari a due anni all’interno di tutta la vita lavorativa del dipendente. La fruizione del periodo può essere continuativa o frazionata.

Aspettativa non retribuita per cariche sindacali e pubbliche elettive

Gli impiegati pubblici o privati eletti in cariche elettive possono richiedere un periodo di congedo non retribuito di durata pari a quella del mandato. Il medesimo criterio viene applicato anche nel caso di nomina a dirigenti sindacali.

A tal proposito, puoi leggere anche il seguente articolo che, invece, prevede dei permessi retribuiti anche per cariche pubbliche o elettive e non solo:

Permessi di lavoro retribuiti: quali sono

Aspettativa non retribuita per formazione

I lavoratori impiegati nel settore pubblico o privato possono inoltrare al datore di lavoro una richiesta di aspettativa non retribuita per esigenze di formazione. Tuttavia, tale fattispecie è prevista solo per coloro che vantano un’anzianità minima di servizio pari a 5 anni e con per una durata che non può superare gli undici mesi nell’arco dell’intera vita lavorativa.

Il congedo non retribuito per formazione può includere la partecipazione ad attività formative diverse da quelle erogate dall’azienda o la conclusione del corso di scuola dell’obbligo o ancora il conseguimento del diploma di laurea o di un altro titolo di studio.

Aspettativa non retribuita per dottorato

Il lavoratore dipendente vincitore di un concorso di dottorato di ricerca può ottenere un periodo di congedo per una durata pari a quella del corso di relativo dottorato. Tuttavia, se il lavoratore impiegato nel settore pubblico beneficia di un’aspettativa retribuita, il dipendente privato non fruisce di alcuna retribuzione, ma ha diritto alla borsa di dottorato concessa al vincitore del relativo concorso.

Aspettativa non retribuita per tossicodipendenti

L’aspettativa non retribuita può essere chiesta anche dai dipendenti tossicodipendenti e loro familiari. La durata massima prevista è pari a tre anni, periodo utile alla partecipazione personale o all’assistenza di un familiare nei percorsi di disintossicazione svolti dalle autorità sanitarie. La richiesta per tale congedo deve essere accompagnata dall’attestazione della tossicodipendenza rilasciata solitamente dal SERT.

Aspettativa non retribuita per avvio attività

I lavoratori dipendenti, ma solo quelli impiegati nel pubblico, possono richiedere un periodo di congedo non retribuito della durata massima di dodici mesi, per l’avvio di un’attività imprenditoriale o professionale. E’ nella facoltà del datore di lavoro, tenere conto nella concessione di tale aspettativa delle proprie esigenze organizzative e all’esame della documentazione allegata alla richiesta da parte del dipendente.

Aspettativa non retribuita, non prevista dalle legge o dai contratti collettivi

Il datore di lavoro ha la possibilità di concedere ai propri dipendenti un periodo di congedo non retribuito per ragioni non contemplate dai CCNL o dalla legge. Nel caso in cui avvenga la concessione, le due parti procedono alla sottoscrizione di un accordo che indica le motivazioni alla base dell’aspettativa, le indicazioni relativi alla sua durata e alla mancata retribuzione.

Puoi leggere anche: Come funziona l’aspettativa per motivi personali