Congedo straordinario legge 104: dopo cosa resta per assistere i disabili?

Chi ha un familiare disabile sa quanto possa essere difficile e dispendioso prendersene cura, al punto che in alcuni casi può essere necessario anche lasciare il lavoro per occuparsene. Negli articoli precedenti abbiamo visto che per accudire un parente disabile è possibile avvalersi del congedo straordinario legge 104, che può però essere fruito da un solo parente per ogni disabile, ma una volta terminato il periodo fruibile di congedo straordinario legge 104, cosa resta per assistere i disabili? Cerchiamo di fare luce.

Dopo il congedo straordinario legge 104 c’è l’aspettativa

Il congedo straordinario legge 104 appare molto vantaggioso infatti consente di astenersi dal lavoro per 24 mesi, anche frazionati, e di ottenere comunque la retribuzione, ma due anni non sempre bastano per prendersi cura di un parente non autosufficiente e di conseguenza può essere necessario utilizzare altri permessi. Questa è la situazione in cui purtroppo spesso si trovano i genitori, costretti per tutta la vita ad assistere un figlio nato con disabilità.

La prima possibilità è data dall’aspettativa, questa può essere richiesta per gravi motivi personali tra cui assistenza parenti e affini entro il 3° grado. Anche l’aspettativa ha una durata massima di due anni ma, a differenza del congedo straordinario, non è retribuita. Una volta accettata la richiesta da parte del datore di lavoro, si ha semplicemente il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo di due anni con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Se vuoi saperne di più sull’aspettativa, sui casi in cui è possibile richiederla e quando la stessa viene retribuita, leggi l’approfondimento: Lavoro: quando si può chiedere l’aspettativa retribuita e non retribuita.

Permessi retribuiti Legge 104

Chi deve assistere un parente che ha disabilità che permette di accedere ai benefici della Legge 104 ha inoltre un’altra possibilità. Si tratta dei permessi retribuiti Legge 104. Gli stessi possono essere fruiti per un periodo massimo di 3 giorni mensili.

I permessi retribuiti sono riconosciuti in favore di:

  • genitori, anche adottivi e affidatari;
  • coniuge, convivente, parte dell’unione civile;
  • parenti e affini entro il 2° grado;
  • parenti e affini entro il 3° grado ma solo nel caso in cui il coniuge o convivente del soggetto disabile abbia compiuto 65 anni oppure si trovi in una condizione di salute incompatibile con il prendersi cura di un’altra persona.

Il datore di lavoro non può rifiutare tali permessi, può solamente chiedere al lavoratore di “prenotare” tali giorni, ma solo nel caso in cui la tipologia di disabilità consenta di programmare la fruizione dei permessi retribuiti.

La disciplina è in parte diversa per i genitori che si trovano nella condizione di dover assistere un figlio di età inferiore a 12 anni. In questo caso possono prolungare il congedo parentale fino a 3 anni, in alternativa per i primi tre anni di vita del bambino possono usufruire di due ore di permesso al giorno o 3 giorni al mese continuativi o frazionati.

Per i bambini di età superiore a 3 anni ma inferiore a 12 anni, i genitori possono chiedere il prolungamento del congedo parentale fino a 3 anni o 3 giorni al mese.

Donazione delle ferie e banca delle ore

Un’altra opportunità per assistere un parente disabile nel caso in cui non siano fruibili altre alternative, come il congedo straordinario legge 104 e aspettativa, e non si voglia perdere il lavoro è la donazione delle ferie da parte dei colleghi. Ovviamente siamo in un ambito molto delicato in cui tutto dipende dalla solidarietà dei propri colleghi. In questo caso l’ammontare dei giorni che si riescono a ottenere dipende dalla generosità dei colleghi, dal loro numero, ma anche dalla volontà del datore di lavoro che deve “aderire” a questo progetto di solidarietà.

Un’ulteriore alternativa, sebbene parziale, è accedere alla banca delle ore. La normativa prevede la possibilità per il lavoratore che deve svolgere delle ore di straordinario, di accumulare le stesse e utilizzarle sotto forma di permessi retribuiti. Potrebbe essere un modo per assistere un parente disabile. Ricordiamo che il numero massimo di ore di straordinario che è possibile svolgere in una settimana è 40 e alcuni CCNL possono arrivare a 48. Naturalmente lo straordinario deve essere richiesto dal datore di lavoro, non c’è la possibilità per il lavoratore di protrarre volontariamente la sua permanenza sul luogo di lavoro al fine di accumulare permessi. La banca delle ore è considerata uno strumento di welfare aziendale. Le ore possono essere fruite solitamente dal mese successivo rispetto a quando sono state maturate e deve essere dato al datore di lavoro un congruo preavviso prima di poterle utilizzare.

Per conoscere cosa prevede il congedo straordinario legge 104 leggi l’articolo: Congedo straordinario legge 104: a chi spetta e come richiederlo

Lavoro: quando si può chiedere l’aspettativa retribuita e non retribuita?

Il lavoratore può avere esigenze particolari che lo portano a dover lasciare per un periodo il lavoro, in questo caso è possibile richiedere l’aspettativa, naturalmente non devono essere tenute in considerazione solo le esigenze del lavoratore, ma anche quelle del datore di lavoro che ha bisogno delle prestazioni lavorative dei suoi dipendenti. Proprio per bilanciare gli interessi del datore di lavoro con quelli del lavoratore sono previste condizioni e limiti all’aspettativa. Vediamo ora quando il lavoratore può fare istanza per l’aspettativa e il trattamento economico.

Cos’è l’aspettativa

La prima cosa da sottolineare è che il lavoratore può richiedere l’aspettativa retribuita e non retribuita.

L’aspettativa è un periodo di astensione temporanea dal lavoro riservata ai dipendenti del settore pubblico e del settore privato. Chi chiede e ottiene l’aspettativa ha diritto a conservare il posto di lavoro e in alcuni casi ha diritto alla retribuzione e vedremo in quali. L’aspettativa è disciplinata dalla legge 50 del 2000, attuata con regolamento 278 del 2000, e dallo Statuto dei Lavoratori, legge 300 del 1970, deve però essere precisato che ulteriori regole sono contenute nei vari CCNL. Di conseguenza in questa sede ci occuperemo della disciplina generale, avendo però cura di precisare che ci possono essere variazioni dovute appunto a tali contratti. Un’altra premessa, prima di passare ai casi in cui si può chiedere l’aspettativa, è che la stessa può essere fruita in modalità continuativa o frazionata.

Gravi motivi personali

La prima tipologia di aspettativa è quella richiesta per gravi motivi personali che naturalmente devono essere dichiarati. L’aspettativa per motivi personali o familiari può essere richiesta a causa di un disagio personale oppure per gravi motivi come cura e l’assistenza dei parenti e affini (anche se non conviventi ) entro il 3° grado, si tratta di coniuge, figli, genitori, suoceri, generi, nuore, fratelli e sorelle.

La richiesta deve essere presentata al datore di lavoro allegando i certificati medici di tali soggetti da cui si possano evincere le condizioni di salute e quindi anche il bisogno di assistenza continua di tali soggetti. Il periodo di aspettativa per motivi personali o familiari ha una durata massima di due anni. Si tratta di un’aspettativa non retribuita e il periodo interessato da tale istituto non viene calcolato ai fini previdenziali e per l’anzianità di servizio.

La cosa da sottolineare in merito all’aspettativa per gravi motivi familiari o personali è che il datore di lavoro può rifiutarsi di concederla, deve però motivare tale decisione e di solito la motivazione deve essere inerente la tipologia di problematica dichiarata dal lavoratore, su istanza del lavoratore deve inoltre riesaminare la richiesta. La Corte di Cassazione in merito ha precisato che il datore di lavoro deve comunque comportarsi con buona fede e correttezza, evitando comportamenti ostruzionistici Cass. n. 12563/2014.

Disagio personale

In merito a questa tipologia di aspettativa deve essere anche sottolineato che i motivi, oltre alla malattia di un parente, possono essere legati a un “disagio personale” del dipendente, naturalmente questa formula non è semplice da interpretare. In genere si ritiene che il lavoratore non possa chiedere questa tipologia di aspettativa per motivi di salute perché in questo caso c’è la malattia, ma alcuni CCNL e in particolare quello dei metalmeccanici, turismo, telecomunicazioni, tessili, pulizie e servizi integrati, prevedono la possibilità di utilizzarla per malattia o infortunio fruibile al termine del periodo di comporto.

Aspettativa per motivi di formazione e studio

Può essere richiesta anche per motivi di formazione e studio. Si tratta di un’opportunità concessa ai dipendenti del settore pubblico e privato con almeno 5 anni di servizio in azienda che intendano:

  • completare la scuola dell’obbligo;
  • conseguire un titolo di studio di secondo grado;
  • intendano conseguire un diploma universitario o una laurea;
  • partecipare ad attività formative diverse da quelle proposte o finanziate dal datore di lavoro.

In questo caso può avere una durata non superiore a 11 mesi e non è retribuita. Anche in questo caso il datore di lavoro può rifiutare tale concessione oppure chiedere che sia effettuata in un periodo diverso.

Diversa è invece l’aspettativa per il dottorato, questa infatti è prevista solo per il contratto del pubblico impiego, la durata dell’aspettativa è la stessa del corso di studio, naturalmente può essere concessa solo al dipendente che sia stato ammesso al corso di dottorato. Deve essere specificato che con la legge Gelmini (legge 240 del 2010) non è più un diritto, infatti il datore di lavoro, quindi l’amministrazione pubblica, concede l’aspettativa previa verifica della compatibilità tra il dottorato e le esigenze di servizio nella Pubblica Amministrazione. Inoltre l’aspettativa può essere rifiutata per motivi di servizio.

In questo caso cambiano anche le norme relative alla retribuzione. Se il richiedente è stato ammesso al dottorato con borsa, non avrà la retribuzione, mentre nel caso in cui sia stato ammesso senza borsa dovrà essere concessa l’aspettativa retribuita con retribuzione ordinaria. In questo caso inoltre il periodo di aspettativa sarà utile a fini pensionistici e per la progressione di carriera.

Aspettativa per cariche pubbliche elettive

Questa tipologia si riconosce a coloro che vengono eletti alle seguenti cariche:

  • Parlamentare Europeo o Nazionale;
  • membro delle assemblee regionali;
  • sindaco di comuni;
  • presidente di provincia,
  • presidente di consiglio comunale, provinciale, di consigli circoscrizionali (solo nelle città con più di 500.000 abitanti);
  • assessore;
  • consigliere comunale, provinciale, di comunità montane e unioni di comuni.

In questo caso l’aspettativa non è retribuita.

Aspettativa per tossicodipendenza

L’aspettativa per tossicodipendenza viene concessa a lavoratori che abbiano problemi di dipendenze da sostanze psicotrope e che decidono di seguire programmi riabilitativi. Può inoltre essere concessa a lavoratori che abbiano l’esigenza di assistere familiari in percorsi di riabilitazione per problemi di tossicodipendenza. Si tratta anche in questo caso di aspettativa non retribuita, inoltre è necessario che il SERT o altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali certifichino la partecipazione a tali piani riabilitativi. Nel primo caso la durata massima dell’aspettativa è di tre anni, mentre nel secondo caso la durata è di tre mesi.

Aspettativa per ricongiungimento

Può essere richiesta quando è necessario recarsi all’estero per ricongiungersi con il coniuge che lavora all’estero. E’ fruibile solo dai dipendenti pubblici, non si riceve la retribuzione e la concessione avviene solo nel caso in cui la Pubblica Amministrazione di appartenenza non abbia la possibilità di collocare il dipendente a lavoro nel Paese di destinazione.

Volontariato

Può essere richiesta da lavoratori del settore pubblico e del settore privato. Il lavoratore può richiederla in seguito al verificarsi di calamità naturali al fine di partecipare ad attività di soccorso con durata massima di 30 giorni consecutivi o 90 frazionati nell’anno. Può inoltre essere richiesta per attività di pianificazione, simulazione di emergenza e formazione per una durata massima di 30 giorni continuativi. E’ retribuita, ma il datore di lavoro può chiedere il rimborso della retribuzione versata all’autorità di protezione civile competente per territorio.

Dall’aspettativa deve essere distinto il congedo straordinario legge 104 che vedremo a breve.