Assegno familiare: a chi spetta e come ottenerlo

Per ottenere l’assegno familiare, previsto a sostegno del reddito per lavoratori dipendenti con reddito del nucleo familiare inferiore a soglie prestabilite, occorre fare domanda al datore di lavoro entro giugno di ogni anno.

L’assegno spetta a:

  • dipendenti pubblici e privati in attività (compresi apprendisti, collaboratrici domestiche, lavoratori a domicilio, soci di cooperative) e assimilati (es.: lavoratori socialmente utili);
  • lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche elettive o sindacali;
  • titolari di prestazioni a sostegno del reddito (es.: indennità di disoccupazione, cassa integrazione, mobilità, maternità, malattia…);
  • titolari di pensioni liquidate dal fondo pensioni dipendenti INPS o di regimi sostitutivi ed esclusivi dell’AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria).

Inoltre, la legge 449/1997 ha esteso il diritto all’assegno familiare anche ai lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione Separata INPS che versano la quota assicurativa, purché non pensionati o iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.
Sono esclusi dalla prestazione i piccoli coltivatori diretti (per le giornate di lavoro autonomo con le quali integrano quelle di lavoro agricolo dipendente), coltivatori diretti (anche coloni e mezzadri), i pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri).

Per ottenere l’assegno, il nucleo familiare deve essere composto dal richiedente e altri familiari anche non conviventi (fatta eccezione per i figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori):

  • coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • figli legittimi o legittimati ed equiparati (adottivi, affiliati , naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, affidati a norma di legge, i nipoti viventi a carico di ascendente diretto) di età inferiore a 18 anni;
  • figli maggiorenni inabili per difetto fisico o mentale, nella permanente impossibilità di dedicarsi a un lavoro proficuo;
  • fratelli, sorelle e nipoti minori di età o maggiorenni inabili, purché orfani di entrambi i genitori e senza diritto alla pensione superstiti.

Il diritto all’assegno è subordinato al reddito complessivo del nucleo familiare che non deve oltrepassare i limiti di legge stabiliti ogni anno, con validità dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell’anno successivo. Il reddito deve derivare al 70% da lavoro dipendente e assimilato soggetto all’IRPEF, compresi quelli a tassazione separata (arretrati sulle retribuzioni, indennità sostituiva di preavviso), anche se conseguiti all’estero o presso enti internazionali con sede in Italia. Contribuiscono anche gli assegni periodici corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione o divorzio e le prestazioni previdenziali derivanti da lavoro dipendente (indennità di disoccupazione e mobilità, malattia e maternità, integrazioni salariali).

L’assegno è corrisposto per intero se il rapporto di lavoro è continuativo per:

  • ogni mese di lavoro: 104 ore effettuate (operaio) o 130 ( impiegato);
  • ogni settimana: se non si raggiungono 104 o 130 ore di lavoro al mese ma sono state effettuate almeno 24 ore settimanali (operaio) o 30 ore ( impiegato);
  • ogni giornata lavorata: in caso di mancato raggiungimento delle 24 o 30 ore settimanali.

La richiesta dell’assegno familiare si presenta tramite consegna del modulo ANF/DIP- COD. SR16 al datore di lavoro, che ottiene dall’INPS il rimborso delle somme pagate. In alcuni casi il datore paga l’assegno solo se il lavoratore ha ottenuto prima l’autorizzazione dall’INPS (in questi casi la domanda si presenta con modello ANF42), che viene richiesta per includere determinati familiari nel nucleo:

  • figli di genitori legalmente separati/divorziati o del coniuge già divorziato, prole naturale riconosciuta da entrambi i genitori, figli ed equiparati per i quali non sia stata sottoscritta la prevista dichiarazione del coniuge del richiedente;
  • fratelli, sorelle e nipoti;
  • familiari maggiorenni inabili al 100% o minorenni inabili per i quali non sia già documentata l’incapacità a svolgere i compiti e le funzioni dell’età;
  • familiari residenti all’estero.

Vera MORETTI

Rivalutazione assegno familiare e di maternità

La tanto attesa rivalutazione dell’ assegno familiare e dell’assegno di maternità è arrivata. Lo ha comunicato l’Inps attraverso una circolare con la quale ha reso noto le rivalutazioni per l’anno 2016 degli assegni in oggetto, concessi dai Comuni.

Nello specifico, l’Inps ha comunicato che l’ assegno familiare è pari a 141,30 euro. Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) è pari a 8.555,99 euro

A differenza dell’ assegno familiare, l’importo dell’assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dall’1 gennaio al 31 dicembre 2016 è pari a 338,89 euro per cinque mensilità, per complessivi 1.694,45 euro. In questo caso, il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti durante lo stesso periodo di tempo di cui sopra (1 gennaio – 31 dicembre 2016) è pari a 16.954,95 euro.

Assegni familiari, valori fermi a quelli del 2015

Non arrivano buone notizie per i contribuenti percettori di assegni familiari. Il loro importo, infatti, rimarrà fermo ai valori del 2015, lasciando di fatto invariato il valore degli assegni familiari.

Lo ha comunicato la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale ha informato che sì, sono state rivalutate, per il 2016, la misura e i requisiti economici degli assegni familiari per il nucleo familiare numeroso e degli assegni di maternità, ma con una importante precisazione.

Secondo un comunicato della Presidenza del Consiglio, infatti, l’articolo 1, comma 287 della legge 208 del 28 dicembre 2015 stabilisce che “con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può essere inferiore a zero”.

Dal momento che tali variazioni sono state negative, per il 2016 misura e requisiti economici degli assegni familiari per nucleo familiare numeroso e degli assegni di maternità rimangono fermi ai valori indicati nel Comunicato del Dipartimento per le politiche della Famiglia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015.

Novità per gli assegni familiari

Con il nuovo anno sono scattate le rivalutazioni di reddito necessarie per accedere agli assegni familiari. Lo ha reso noto l’Inps, con una circolare ad hoc nella quale ha specificato i nuovi limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione di assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione e i limiti di reddito mensili per l’accertamento del carico ai fini dei diritto agli assegni familiari.

Si tratta di disposizioni che si applicano ai soggetti che sono esclusi dalla normativa generale in materia di assegni familiari: coltivatori diretti, coloni, mezzadri, piccoli coltivatori diretti, pensionati delle gestioni speciali, lavoratori autonomi.

Per tutte queste categorie e per quelle che già rientrano nella normativa sugli assegni familiari, la cessazione del diritto a fruire dei trattamenti di famiglia non implica la cessazione di altri diritti e benefici che dipendono dalla vivenza a carico o che ne sono collegati.

La circolare dell’Inps riporta anche i nuovi importi delle prestazioni:

  • 8,18 euro/mese per coltivatori diretti, coloni, mezzadri, figli ed equiparati;
  • 10,21 euro/mese per pensionati delle gestioni speciali, lavoratori autonomi, piccoli coltivatori diretti, per il coniuge, per i figli ed equiparati;
  • 1,21 euro/mense per piccoli coltivatori diretti, genitori ed equiparati.

La domanda di pensione sbarca online

Messi da parte gli inconvenienti da crash informatico che hanno colpito il sito dell‘Istat, adesso anche l‘INPS ha deciso di offrire ai suoi ‘dipendenti’ la possibilità di compilare online le domande di pensione. A decorrere dallo scorso 30 settembre, è attiva sul sito dell’inps la modalità di presentazione telematica in via esclusiva delle domande di pensione e delle principali prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Per chi ancora deve familiarizzare con l’etere, è previsto un periodo di transizione, durante il quale domande e prestazioni potranno ancora essere richieste secondo le modalità tradizionali. Tale termine scadrà il prossimo 31 gennaio 2012. Questo significa che dal 1 febbraio 2012 le domande di pensione dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica.

La circolare n. 131 del 10 ottobre 2011 elenca le domande per le quali è stata attivata la modalità di presentazione telematica:

  • ricostituzioni supplementi assegni familiari
  • ricostituzioni documentali
  • ricostituzioni contributive
  • ricostituzioni reddituali
  • pensioni di anzianità e vecchiaia
  • assegni sociali, pensioni/assegni di invalidità e inabilità, ad esclusione di quelli di invalidità civile, cecità civile, sordità civile poichè già telematizzati
  • pensioni ai superstiti
  • pensioni di reversibilità

Alessia Casiraghi

Assegni familiari INPS: domande via web anche per coltivatori diretti e mezzadri

 

Dal 1 ottobre l’accesso via Internet ai servizi INPS online potrà essere effettuato anche dagli agricoltori, una volta effettuata l’autenticazione mediante PIN dispositivo.

Questa procedura permette di accedere anche ad altre funzionalità, tra cui l’accesso alla scheda informativa relativa alla prestazione della domanda di assegni familiari, la funzione AF per la compilazione e l’invio della domanda e la consultazione della lista domande di AF CD/CM associate al cittadino.

Quest’ultima offre la possibilità di visualizzare tutte le richieste già inoltrate o pronte da inoltrare all’INPS e permette di ristampare sia il dettaglio delle domande già protocollate ed inviate che la ricevuta di invio della domanda per gli assegni familiari. In più è possibile monitorare lo stato di avanzamento della elaborazione della domanda e sapere se questa è in lavorazione, in attesa documentazione, accolta, parzialmente accolta o respinta.

In alternativa al ricorso ai Servizi Inps online, i patronati offrono la possibilità di inoltrare attraverso i propri servizi la domanda, così come il contact center INPS (numero verde).

Per consentire ai contribuenti coinvolti la possibilità di adeguarsi alle nuove direttive viene concesso un periodo transitorio, fino al 30 novembre 2011, durante il quale conviveranno la nuova e la vecchia modalità e le domande presentate facendo ricorso ai canali tradizionali saranno comunque considerate valide ai fini degli effetti giuridici previsti dalle norme in materia.

Marco Poggi