Fondo di 50 milioni di euro per lo sport. A chi spetta?

Tutti sanno quanto sia importante praticare sport, ma i gestori degli impianti sportivi e delle piscine stanno affrontando un periodo difficile a causa dell’aumento del costo dell’energia, proprio per questo nel decreto Aiuti Ter è previsto lo stanziamento di un fondo di 50 milioni di euro destinato a associazioni, società sportive dilettantistiche e federazioni nazionali.

A chi è destinato il fondo di 50 milioni di euro per lo sport?

Gli aumenti delle bollette energetiche per i gestori di impianti sportivi e piscine sono lievitate dal 50% al 500% e questo sta mettendo in seria difficoltà gli operatori del settore sport e in particolare i gestori delle piscine che devono sostenere i costi del riscaldamento dell’acqua. Proprio per questo motivo è stato istituito un fondo da 50 milioni di euro. Lo stesso non sarà destinato a tutti i soggetti che operano nel settore dello sport, ma solo ad associazioni, società sportive dilettantistiche e federazioni sportive nazionali che gestiscono impianti sportivi e piscine.

Per conoscere tutte le misure del decreto Aiuti Ter, leggi l’articolo: Decreto Aiuti Ter: le misure approvate dal Consiglio dei Ministri

Affinché sia possibile procedere alla riscossione di tali fondi sarà però necessario attendere il decreto attuativo che stabilirà i criteri di ripartizione dei fondi e le modalità per poter effettuare la domanda. Naturalmente si spera che i tempi siano brevi.

Aiuti per le società sportive professionali

Per quanto riguarda invece le società di professionisti sono disponibili fondi differenti, in particolare club di calcio di Serie A, B, Lega Pro e le società di basket professionali potranno beneficiare del credito d’imposta rafforzato del 40% se energivori, mentre gli altri del credito di imposta al 30%.

Non mancano però critiche a questa scelta, infatti, sono numerose le società sportive che ritengono insufficienti tali aiuti e ad afermare ciò c’è anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò che ribadisce come, a fronte di numerosi successi ottenuti a livello mondiale, il settore sportivo non ottiene a livello nazionale il giusto riconoscimento per l’onore che porta all’Italia.

Il presidente della Lega Pallavolo Serie A, Massimo Righi, invece sottolinea che, nonostante i notevoli sforzi e investimenti in energia green, anche i palazzetti dello sport più all’avanguardia fanno fatica a far fronte all’aumento dei costi energetici.

5 x 1000: l’elenco degli enti ammessi dall’Agenzia. I contribuenti possono scegliere

L’Agenzia delle Entrate ha reso noto il giorno 9 giugno 2022 l’elenco degli enti ammessi al 5 X 1000 2022. Ecco dove trovare l’elenco per scegliere a chi devolvere le proprie imposte.

Cos’è il 5 per 1000?

Il 5 x 1000 è una quota delle imposte da pagare (Irpef) che i contribuenti possono scegliere di devolvere ad associazioni culturali, associazioni di promozione sociale, enti che si occupano di volontariato, ricerca scientifica, associazioni sportive dilettantistiche. I contribuenti possono valutare a chi devolvere il loro 5 per mille scegliendo tra soggetti ritenuti meritevoli di ricevere tali aiuti in quanto rispondenti ai requisiti previsti dalla normativa.

Gli enti che vogliono essere ricompresi devono proporre domanda. Questa deve essere presentata solo dalle onlus e dalle associazioni che non sono già inserite. Chi risultava inserito l’anno precedente non doveva presentare nuovamente la domanda essendo valida la precedente.

Leggi anche: Terzo Settore: vuoi accedere al 5 x1000? Proponi la domanda entro l’11 aprile

Ecco dove trovare l’elenco degli enti ammessi e degli enti esclusi dal 5 per 1000

Una volta scaduto il termine per presentare la domanda, quest’anno cadeva il giorno 11 aprile 2022, inizia la fase istruttoria. Ora che è terminata anche questa l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a pubblicare l’elenco degli enti che sono stati ammessi e degli enti esclusi. Si può trovare l’elenco alla pagina dedicata dell’Agenzia delle Entrate https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/area-tematica-5×1000

Questo link è utile alle onlus, ADS che hanno presentato la domanda e vogliono conoscerne l’esito, ma anche ai contribuenti che vogliono scegliere a chi devolvere il loro 5 per mille.

Enti ammessi in sintesi

Come ogni anno l’Agenzia rende noti anche i dati, i contribuenti potranno scegliere tra oltre 72.000 enti, questi oltre 52.000 cioè la stragrande maggioranza sono associazioni di volontariato. Seguono le ASD ( Associazioni Sportive Dilettantistiche) che sono oltre 11.000. Gli enti di ricerca scientifica ammessi sono 528, 106 sono gli enti della sanità, 146 sono gli enti che si occupano di promozione e sviluppo dei beni culturali e paesaggistici, 24 enti gestori di aree protette e quasi 8.000 comuni. Per quanto invece riguarda le finalità che gli italiani preferiscono ci sicuramente il volontariato e la ricerca scientifica.

Per conoscere i dettagli sulla normativa e sui beneficiari delle varie devoluzioni fiscali, leggi l’articolo 8 per mille, 5 per mille e 2 per mille: caratteristiche cumulo e beneficiari

Fatturazione elettronica, obbligo per le associazioni sportive dilettantistiche

Dal 1° luglio 2022 l’obbligo di fatturazione elettronica si estende a soggetti che finora esonerati, tra questi non solo coloro che hanno scelto il regime forfettario, ma anche alle Associazioni Sportive Dilettantistiche.

Fatturazione elettronica per le associazioni sportive

La fatturazione elettronica è considerata uno strumento efficace di lotta all’evasione fiscale, inizialmente però hanno goduto dell’esenzione dall’applicazione le partite Iva in regime forfettario, cioè le aziende e i professionisti con un volume di affari non particolarmente rilevante che hanno optato per tale regime. Sono state inoltre esclusi dalla fatturazione elettronica obbligatoria anche l’insieme di soggetti appartenenti al terzo settore e che svolgono anche attività di tipo commerciale, cioè le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) rientranti nella fattispecie delle associazioni di promozione sociale ed enti del terzo settore e le organizzazioni che si occupano di volontariato che possono comunque esercitare attività economica non prevalente.

Sanzioni per le associazioni sportive dilettantistiche che emettono in ritardo la fattura elettronica

Anche per le Associazioni Sportive dilettantistiche vi è però una certa gradualità nell’applicazione delle sanzioni, infatti, è previsto che per il terzo trimestre del 2022 ci sia un’applicazione mitigata delle sanzioni previste per chi non applica la fatturazione elettronica.

Se il soggetto provvede ad emettere la fattura elettronica entro un mese dalla data di effettuazione dell’operazione per la quale c’è  l’obbligo di fatturazione elettronica, la sanzione non si applica. Si riconosce quindi un maggiore lasso di tempo, ricordiamo che il trimestre comprende i mesi di luglio, agosto e settembre 2022. Da ottobre 2022 dovrà essere emessa la fattura elettronica entro i canonici 12 giorni dall’operazione.

Ricordiamo che nel 2022 sono esenti dall’obbligo di fatturazione elettronica i soggetti che hanno maturato nel 2021 un totale di ricavi e compensi inferiori a 25.000 euro. Dal primo gennaio 2023 la fatturazione elettronica si applica a tutti. Per le Associazioni Sportive Dilettantitistiche nel 2023 la fatturazione elettronica, in base al decreto PNRR-2  si applica se nel 2022 maturano compensi e ricavi superiori a 25.000 euro. In caso contrario l’obbligo parte dal 2024.

Spetta al contribuente valutare la sussistenza o meno dell’obbligo, naturalmente vi possono essere conseguenze in casi di mancato adeguamento.

Come effettuare la fatturazione elettronica per le associazioni sportive dilettantistiche

Per poter procedere alla fatturazione elettronica è necessario avere un software per la fatturazione elettronica che rispetti le specifiche tecniche messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Inoltre è possibile avvalersi dei software gratuiti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate attraverso App per PC e tablet, inoltre è disponibile un sistema web attraverso la pagina “fatture e corrispettivi”.

Associazioni e società sportive dilettantistiche, nuovi aiuti economici: domande da oggi, 22 novembre 2021

È stato firmato il decreto con il quale si sbloccano i 50 milioni di euro di fondo perduto stanziati dal decreto “Sostegni” a favore delle associazioni (Asd) e società sportive dilettantistiche (Ssd). Si tratta di due possibilità di presentare domanda per i contributi a fondo perduto. La prima tranche di domanda può essere presentata da oggi, 22 novembre 2021, al 30 novembre prossimo. La seconda tranche di domande potrà essere inoltrata dal 1° al 10 dicembre 2021.

Decreti per i sostegni alle associazioni e società sportive dilettantistiche

Il sostegno alle società e associazioni sportive dilettantistiche trova disciplina secondo quanto previsto dall’articolo 14 bis del decreto legge numero 41 del 2021 (decreto “Sostegni”), poi convertito dalla legge numero 69 del 2021. Le relative modalità di partecipazione al sostegno, i termini per presentare le domande e i criteri per l’ammissione alle stesse sono contenute nel decreto del 15 novembre 2021 firmato da Michele Sciscioli, capo del Dipartimento dello sport.

Chi può fare richiesta per il fondo perduto dello sport?

I contributi a fondo perduto verranno erogati alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche che abbiano dovuto sospendere l’attività sportiva a causa dell’emergenza sanitaria ed economica. Condizione essenziale di accesso al sostegno è il non aver già beneficiato di altri aiuti di precedenti misure.

Contributi a fondo perduto per società e associazioni sportive dilettantistiche: due le domande

Le domande per ottenere il contributo a fondo perduto dello sport dovranno essere presentate dalle Ssd e dalle Asd esclusivamente per via telematica. Per questa istanza è stata introdotta un’apposita piattaforma informatica. Le due tranche delle domande corrispondono al profilo dell’associazione o società richiedente. Infatti, la differenza consiste nel fatto che la società richiedente sia o meno titolare di contratto di locazione o concessione. È importante la distinzione perché una volta scaduto il termine per la presentazione della relativa domanda, il sistema non permetterà più di poterla inoltrare.

Presentazione domanda da oggi 22 novembre 2021 al 30 novembre: per quali associazioni e società sportive dilettantistiche?

La domanda di fondo perduto da inviare da oggi, 22 novembre, al 30 novembre 2021 corrisponde a un contributo pari a un canone mensile di locazione. L’istanza deve essere firmata dal legale rappresentante dell’associazione o della società sportiva dilettantistica richiedente. Il legale rappresentante deve autocertificare di possedere i seguenti requisiti:

  • la Ssd o Asd era iscritta al registro del Coni o Cip al giorno 23 maggio 2021;
  • alla stessa data la Ssd o Asd era affiliata a un organismo sportivo riconosciuto dal Coni;
  • la titolarità di uno o di più contratti di locazione a uso non abitativo. Il contratto deve essere intestato all’associazione o alla società sportiva e registrato all’Agenzia delle entrate. Lo stesso deve avere per oggetto un’unità immobiliare situata nel territorio italiano;
  • non aver già fruito di altri aiuti a fondo perduto per i canoni di locazioni dalle misure per l’emergenza del 2020 e del 2021;
  • svolgere attività sportive riconosciute dal Coni o dal Cip e utilizzare l’immobile oggetto di contratto di locazioni per dette attività;
  • che la società o associazione sia in regola con le autorizzazioni sanitarie e amministrative in merito allo svolgimento delle attività sportive;
  • inoltre, per i contratti già in essere prima del 1° gennaio 2020, essere in regola con i pagamenti dei canoni di locazione entro il 31 dicembre 2019.

Domanda società e associazioni sportive dilettantistiche dal 1° al 10 dicembre 2021

In merito alla seconda domanda, che potrà essere presentata dal 1° dicembre al 10 dicembre 2021, il contributo a fondo perduto verrà riconosciuto per l’importo corrispondente a 800 euro. Per questa domanda l’associazione o la società sportiva non deve risultare titolare di canoni di locazione o di concessioni.

Requisiti per la domanda delle Ssd o Asd non titolari di canoni di locazione

Per la presentazione di questa domanda per via telematica, il legale rappresentante deve autocertificare, sotto la propria responsabilità, che la Ssd o Asd sia:

  • iscritta al Coni o al Cip al 23 maggio 2021;
  • affiliata alla stessa data a un organismo sportivo riconosciuto dal Coni;
  • non beneficiaria di altri aiuti a fondo perduto erogati dal dipartimento per lo sport nel 2020;
  • non titolare di uno o più contratti di locazione commerciale o di concessione onerosa;
  • in regola con le autorizzazioni sanitarie e amministrative per lo svolgimento delle attività sportive;
  • alla data del 15 ottobre 2021 con almeno 20 tesserati;
  • avere un istruttore laureato in Scienze motorie o con diploma Isef o con qualifica tecnica di istruttore rilasciata dal Coni o dal Cip.

Fondo perduto, al via le risorse per il ristoro di società e associazioni dilettantistiche sportive

Al via le risorse per il fondo perduto a favore delle associazioni e delle società dilettantistiche. Sono stati sbloccati, infatti, 90 dei 190 milioni di euro che erano stati stanziati per gli sport dilettantistici. Il ristoro riguarda i canoni di locazione e le concessioni degli impianti e delle strutture.

Decreto per il ristoro delle associazioni e delle società dilettantistiche

La disciplina per il fondo perduto a favore delle associazioni e società dilettantistiche si ritrova nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 settembre 2021 e nel comma 7 dell’articolo 10 del decreto legge numero 73 del 2021. In particolare, il Dpcm dispone le modalità e i criteri per accedere al fondo perduto.

Fondo perduto per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche

Il fondo perduto, nel dettaglio, è stato previsto dal comma 5 dell’articolo 10 del decreto legge numero 73 del 2021. L’articolo recita: “Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, la dotazione del Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società  sportive dilettantistiche, istituito ai sensi dell’articolo 3 del decreto legge 28 ottobre 2020, numero 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, numero 176, è incrementata di 180 milioni di euro per l’anno 2021”.

Associazioni e società sportive che hanno dovuto sospendere attività per Covid

Il decreto del 20 settembre 2021 fissa invece i criteri secondo i quali le domande di fondo perduto possono essere presentate dalle associazioni e dalle società dilettantistiche. Ad oggi è disponibile la quota dei 90 milioni di euro, poco meno della metà della dotazione di 190 milioni delle risorse messe a disposizione. Nel dettaglio, rientrano nelle condizioni di poter richiedere il fondo perduto le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e le società sportive dilettantistiche (SSD) che abbiano dovuto sospendere le proprie attività sportive in conseguenza delle restrizioni per il coronavirus.

Quali società sportive dilettantistiche possono accedere al fondo perduto?

Le società e associazioni sportive che possono accedere al fondo perduto sono quelle che, alla data del 31 gennaio 2021, erano iscritte al Registro del Coni o al Comitato Italiano paralimpico (Cip). Devono essere, inoltre, affiliate a un organismo sportivo riconosciuto dal Coni. Si tratta, dunque, di organismi come la Federazione sportiva nazionale, la Disciplina sportiva associata o l’Ente di promozione sportiva.

Requisiti per accedere al fondo perduto delle società dilettantistiche

Tra i requisiti di ammissione al fondo perduto delle società sportive dilettantistiche si ritrovano anche:

  • risultare titolari di un contratto o di più contratti di locazione o di concessione di immobili con destinazione prevalentemente sportiva;
  • essere in regola con le autorizzazione comunali per poter svolgere le attività;
  • avere almeno un istruttore o un tecnico qualificato dagli organismi sportivi abilitati.

Fondo perduto per chi ha già fruito di aiuti da parte dello Stato

Le società e associazioni sportive dilettantistiche che hanno già fruito di risorse a fondo perduto derivanti dal Dipartimento dello sport nel corso del 2021 avranno una corsia preferenziale nell’assegnazione dei fondi dei primi 90 milioni di euro sui 190 stanziati. Infatti, queste associazioni non dovranno presentare nuovamente la domanda. Nuovi beneficiari, invece, potranno presentare domanda nel caso in cui risultino residuali risorse non assegnate alle associazioni già beneficiarie. In tal caso, le nuove società sportive devono attendere l’emanazione di un avviso pubblico.

Da oggi iniziano le procedure per beneficiare del 5 per mille

Da oggi, e fino al 7 maggio, gli enti del volontariato e le associazioni sportive possono presentare all’Agenzia delle Entrate per essere ammessi al beneficio del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, in base alla scelta del contribuente, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2012.
Le risorse messe a disposizione per la quota del 5 per mille sono quantificate, per l’anno 2013, in 400 milioni di euro, come stabilito dall’articolo 23, comma 2, del decreto legge 95/2012 sulla spending review.

Il documento può essere compilato da:

  • enti del volontariato, per i quali l’Agenzia delle entrate provvede ad acquisire sia la domanda di iscrizione, sia la dichiarazione sostitutiva, sia a effettuare i controlli;
  • associazioni sportive dilettantistiche, per le quali l’Agenzia riceve le domande di iscrizione.

Le istruzioni per iscriversi negli elenchi del cinque per mille 2013, agli enti della ricerca scientifica e dell’università, agli enti della ricerca sanitaria e agli enti che effettuano attività di tutela, di promozione o di valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, sono fornitedalle rispettive Amministrazioni competenti.
Le domande vanno fatte pervenire, per via telematica, a Entratel o Fisconline e, dopo la chiusura di iscrizioni fissata per il 7 maggio, c‘è tempo fino al 20 maggio per correggere eventuali errori nei dati degli elenchi pubblicati sul sito dell’Agenzia entro il 14 maggio.

Gli enti di diritto privato, che operano senza finalità di lucro in settori di rilevanza sociale, più brevemente definiti “del volontariato”, sono tenuti, dopo l’iscrizione, a presentare anche, entro l’1 luglio (il 30 giugno è domenica), una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che attesti il possesso dei requisiti necessari per avere diritto al 5 per mille.

Dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e inviata per raccomandata con avviso di ricevimento, insieme a una fotocopia del documento di identità dello stesso rappresentante, alla direzione regionale delle Entrate nel cui territorio ha sede fiscale l’ente.
Per l’invio si può utilizzare anche la posta elettronica certificata. Gli indirizzi Pec delle direzioni regionali, come pure quelli postali, sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

I modelli per l’iscrizione sono unici per entrambe le categorie dei potenziali beneficiari, mentre quelli per la dichiarazione sostitutiva sono distinti: uno è riservato a Onlus ed enti del volontariato, un altro alle associazioni sportive dilettantistiche.
Inoltre, per facilitare gli adempimenti, il software, dopo l’iscrizione, predispone un modello di dichiarazione sostitutiva parzialmente compilato con gli elementi già forniti. Basta solo completare con i dati mancanti.

Le irregolarità, riguardanti iscrizione oltre il termine previsto, dichiarazione sostitutiva oltre il termine previsto, mancanza della fotocopia del documento d’identità del rappresentante legale da allegare alla dichiarazione sostitutiva, possono essere corrette fino al 30 settembre..

Per la regolarizzazione è necessario:

  • essere in possesso dei requisiti per l’ammissione al riparto della quota del cinque per mille alla data originaria di scadenza della domanda di iscrizione;
  • presentare la domanda di iscrizione e/o provvedere alla integrazione documentale (dichiarazione sostitutiva e copia del documento d’identità) entro il 30 settembre;
  • versare una sanzione di 258 euro con il modello F24, indicando il codice tributo 8115, senza possibilità di compensare l’importo.

Dopo la formazione degli elenchi, l’Agenzia delle Entrate procederà, entro il 14 maggio, a pubblicarli sul proprio sito internet, distinti per tipologia:

  • enti del volontariato
  • enti della ricerca scientifica e dell’università
  • enti della ricerca sanitaria
  • associazioni sportive dilettantistiche.

Le liste che saranno rese note al termine degli adempimenti amministrativi e dei relativi controlli, effettuati dagli uffici fiscali e dalle altre amministrazioni competenti, saranno distinte per “ammessi al beneficio” ed “esclusi dal beneficio”.
Gli elenchi degli organismi che svolgono attività di tutela, di promozione o di valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici sono pubblicati dal ministero per i Beni e le attività culturali.

Vera MORETTI

Online gli elenchi dei beneficiari del 5 per mille

Sono online gli elenchi di coloro che possono beneficiare della ripartizione annuale del contributo del 5 per mille relativo all‘anno di imposta 2011.

Nelle liste ci sono enti del volontariato, enti della ricerca scientifica e dell’Università, enti della ricerca sanitaria, associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni a fini sportivi, che svolgono una rilevante attività di carattere sociale.
Oltre a questi soggetti, i contribuenti hanno la possibilità di destinare il 5 per mille a favore del comune di residenza e, da quest’anno, anche al finanziamento di attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

Entro il prossimo 21 maggio i legali rappresentanti degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche (o loro incaricati muniti di formale delega) potranno chiedere la correzione di eventuali errori anagrafici presso la direzione regionale dell’Agenzia territorialmente competente.
Dopo questa operazione, il 25 maggio l’Agenzia delle Entrate, dopo aver effettuato le correzioni richieste, pubblicherà la versione aggiornata degli elenchi.
Entro il 2 luglio, poi, i rappresentanti degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche dovranno inviare, a pena di decadenza, una dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione.

La dichiarazione va trasmessa, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, con allegata fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore, alla direzione regionale dell’Agenzia nel cui ambito si trova la sede legale dell’ente.
Stessa procedura deve essere seguita dai rappresentanti legali delle associazioni sportive dilettantistiche, che dovranno inviare la dichiarazione all’ufficio del Coni territorialmente competente.

Per i ritardatari da quest’anno c’è la possibilità di rientrare nella ripartizione del 5 per mille presentando domanda di iscrizione, correlata della documentazione necessaria, entro il 30 settembre, previo versamento tramite modello F24 di una sanzione di 258 euro, indicando il codice tributo 8115.

Condizione essenziale per poter usufruire di questa opportunità è, comunque, il possesso dei requisiti per l’accesso al beneficio alla data in cui scadeva il termine per presentare la domanda di iscrizione; quindi, il 7 maggio per gli enti del volontariato e per le associazioni sportive dilettantistiche, il 30 aprile per gli enti della ricerca scientifica e dell’Università e quelli della ricerca sanitaria.

Vera MORETTI

Sport dilettanti: Sconti extra per le associazioni sportive dilettantistiche

Tra gli enti non commerciali si distinguono le associazioni, tra le quali fanno parte le associazioni sportive dilettantistiche, oggetto di questa trattazione, a cui sono assegnate ancora più rilevanti benefici fiscali. Tali agevolazioni sono previste solo in relazione alle attività rese all’interno della vita associativa, mentre quelle rivolte a terzi esterni, diversi da associati o partecipanti, restano escluse.

I benefici previsti per le associazioni sportive dilettantistiche consistono nell’escludere da tassazione:

– le attività svolte nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, anche se esercitate verso il pagamento di corrispettivi specifici, purché siano realizzate in conformità alle finalità istituzionali, ossia all’oggetto sociale dell’ente, aventi cioè carattere non commerciale( in questo senso l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le prestazioni di bagno turco e idromassaggio non possono beneficiare dell’agevolazione);
– la cessione di pubblicazioni anche a terzi non soci, dietro corrispettivo, se le stesse vengono cedute prevalentemente agli associati.

Mentre devono sempre essere considerate commerciali, anche se attuate nei confronti dei partecipanti o associati, le seguenti attività:

– cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita;
– somministrazione di pasti;
– erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore;
– prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito;
– prestazioni di servizi portuali e aeroportuali;
– gestione di spacci aziendali e di mense;
– organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
– gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
– pubblicità commerciale;
– telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

Sport dilettanti: Il regime fiscale degli enti non commerciali

Come anticipato, la definizione di ente non commerciale è fornita dal fisco, che si preoccupa di stabilirne l’intero sistema fiscale. Gli enti non commerciali si differenziano da quelli commerciali e dalle società, per la modalità di determinazione del reddito, simile per i primi a quello delle persone fisiche.

Il reddito complessivo, infatti, è la risultante della sommatoria di tutti i redditi, appartenenti alle diverse categorie di reddito fondiario, di capitale, di impresa e diversi, ciascuno determinato secondo la propria specifica disciplina. Dato che le attività svolte dagli enti non commerciali hanno rilevanza sociale, essi godono di un trattamento fiscale di favore, chiamato decommercializzazione, attraverso il quale alcune attività svolte dall’ente, e alcune tipologie di introiti sono esclusi da tassazione. Ad esempio i fondi ricavati da raccolte pubbliche, effettuate occasionalmente, e i contributi pubblici.

Sport dilettanti: La grande famiglia degli enti non commerciali

Le associazioni sportive dilettantistiche rientrano nella categoria degli enti non commerciali. L’unica definizione prevista, per tali soggetti, è data dal t.u.i.r., all’articolo 73 lett. c), secondo il quale si definiscono enti non commerciali quei soggetti che non svolgono, in modo esclusivo o prevalente, l’attività commerciale.

Questo non significa che essi non possano, in assoluto, svolgere alcuna attività commerciale; l’importante è che questa non diventi prevalente rispetto alle altre attività. Per capire se un ente può essere definito non commerciale, occorre analizzare il suo oggetto principale, determinato in genere dalla legge, dall’atto costitutivo, dallo statuto, o in base all’effettiva attività svolta.

Gli enti non commerciali si distinguono pertanto dai soggetti che, invece, svolgono in maniera prevalente l’attività commerciale, ossia le società e gli enti commerciali. Mentre le società sono finalizzate al raggiungimento dell’utile, per la sua successiva suddivisione tra i soci, gli enti commerciali non hanno alcun scopo di lucro.