Chi sono le persone giuridiche e quali sono le differenze con le persone fisiche

In Italia a livello fiscale i contribuenti possono essere suddivisi e identificati all’interno di due grandi categorie. Ovverosia le persone fisiche e le persone giuridiche. Con queste ultime che, a loro volta, possono essere costituite da due o più persone fisiche.

In altre parole, la persona giuridica è un soggetto di diritto che, nel momento della sua costituzione, acquisisce dei diritti ma ha pure dei doveri. Vediamo allora, nel dettaglio, chi sono le persone giuridiche. Ed anche quali sono le differenze con le persone fisiche.

Le persone giuridiche con e senza fine di lucro

Le persone con capacità giuridica, in particolare, possono essere suddivise in due grandi categorie. Ovverosia le persone giuridiche con scopi di lucro, e quindi orientate al profitto, e quelle che invece non perseguono delle finalità economiche.

Per semplificare, una società è una persona giuridica che, rappresentante un’organizzazione di persone, ha scopi di lucro. Mentre un’associazione è sempre costituita da un insieme di persone, ma tra i suoi scopi non ha quello di promuovere e di portare avanti attività per fini di lucro.

Quali sono le persone giuridiche pubbliche e quelle private

Inoltre, le persone giuridiche possono essere distinte tra pubbliche e private. Per esempio, rientrano tra le persone giuridiche pubbliche i comuni, le regioni, gli enti territoriali ed altri enti pubblici come le Università. Mentre un’associazione o una fondazione è una persona giuridica privata al pari delle varie forme di società che si possono costituire. Dalla società a responsabilità limitata alla società per azioni.

Quali sono gli obblighi per le persone fisiche e per quelle giuridiche

Tra gli obblighi che possono accomunare le persone fisiche a quelle giuridiche, se questi sono soggetti passivi IVA, c’è quello relativo alla fatturazione elettronica. In particolare, l’obbligo della fatturazione elettronica è stato introdotto l’1 gennaio del 2019 per poi essere stato ulteriormente esteso anche ai forfettari, a partire dall’1 luglio del 2022, con un volume dei ricavi o dei compensi superiore alla soglia dei 25.000 euro.

Mentre l’obbligo di fatturazione elettronica verso la PA, anche per i forfettari, era invece già in vigore. Questo significa che, a partire dall’1 luglio del 2022, le persone fisiche titolari di partita IVA, e con ricavi o compensi sopra la soglia dei 25.000 euro, sono sempre obbligati ad amettere ed a trasmettere tutte le fatture attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) che è gestito dall’Agenzia delle Entrate.

8 per mille, 5 per mille e 2 per mille: caratteristiche, cumulo e beneficiari

E’ in procinto di apertura la stagione della dichiarazione dei redditi e come sempre in questo periodo molti sono i dubbi che attanagliano gli italiani, tra questi vi è la destinazione della quota disponibile dell’Irpef e cioè 8 x 1000, 5 x 1000 e 2 x 1000. Vedremo quindi le caratteristiche e la possibilità di cumulo tra tali destinazioni.

L’8 per mille alle istituzioni religiose

Il legislatore mostra particolare sensibilità alle finalità etico – sociali e di conseguenza offre ai cittadini la possibilità di scegliere a chi devolvere una quota della propria imposta sul reddito delle persone ad enti che hanno finalità di particolare valore etico e sociale. La devoluzione più conosciuta è l’8×1000 che permette di devolvere una quota pari, appunto all’8 per mille del proprio Irpef a confessioni religiose. Le stesse possono accedervi in seguito legge ad hoc dello Stato italiano.

Il contribuente italiano può scegliere tra diverse confessioni, in primo luogo la Chiesa Cattolica, seguono Assemblee di Dio in Italia, Unione Italiana delle Chiese Avventistiche del 7° giorno, Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi, Chiesa Evangelica Luterana in Italia, Unione delle Comunità Ebraiche in Italia, Unione Cristiana Evangelica Battista in Italia, Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia e Malta ed Esarcato per l’Europa Meridionale, Chiesa Apostolica in Italia, Unione Buddhista Italiana, Unione Induista Italiana, Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai.

Ogni confessione sceglie poi quali finalità perseguire con la propria quota di destinazione, ad esempio l’Unione Buddhista Italiana si occupa di interventi culturali, sociali e umanitari in favore di Paesi terzi, attività assistenziale e di sostegno al culto. Il contribuente che non sceglie a quale ente devolvere il proprio 8 x 1000 è come se lo devolvesse allo Stato che però utilizzerà tale quota per attività socio – culturali, come interventi umanitari, assistenza ai rifugiati, conservazioen dei beni culturali.

Il 5 per  mille ad associazioni, enti di ricerca e Comuni

Un’altra scelta possibile è quella del 5 per 1000. In questo caso deve registrarsi una novità, infatti con l’entrata in vigore del RUNTS, Registro Unico Nazionale Terzo Settore, solo le associazioni iscritte in tale registro potranno essere destinatarie del contributo in oggetto. Anche in questo caso il contribuente deve scegliere e indicare in dichiarazione a chi vuole devolvere la propria quota di 5 per mille. Il contribuente può scegliere l’ONLUS a cui devolvere il proprio 5 per 1000 facendo riferimento ad associazioni a cui è particolarmente legato, ad esempio per la ricerca, in istituto ospedaliero, se non ha già scelto può visionare l’elenco degli enti accreditati sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che è possibile trovare al link https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Cinque-per-mille/Documents/ETS-accreditati-5×1000-in-data11042022.pdf

Il 5 x 1000 può essere devoluto anche alle Associazioni Sportive Dilettantistiche, ASD, sempre che siano accreditate. Inoltre può essere devoluto a Università e istituti di ricerca scientifica, al Comune di residenza per lo svolgimento di attività sociali, enti di promozione e tutela del patrimonio artistico culturale.

Il 2 per 1000 ai partiti

Il 2 per mille è invece la quota di imposta sui redditi che può essere destinata ai partiti.

Si possono cumulare 8 x mille, 5 x mille e 2 x mille?

Ora che abbiamo visto a chi si possono devolvere piccole quote della propria imposta Irpef, risolviamo altre criticità. La prima cosa da dire è che tale devoluzione può essere cumulativa, cioè il contribuente può scegliere di devolvere sia l’8 x 1000 sia il 5 x  1000, sia il 2 x 1000. Tale scelta non comporta per il contribuente alcun aggravio dal punto di vista fiscale. Si tratta di scelte opzionali, quindi se non viene effettuata la scelta, non c’è alcuna conseguenza per il contribuente.

Cosa succede se il contribuente non presenta la dichiarazione dei redditi perché esonerato? Anche in questo caso il contribuente può devolvere la propria quota di Irpef, in questo caso deve essere compilata solo la scheda allegata alla Certificazione Unica CU. Tale scheda può essere trasmessa tramite intermediario, ad esempio un professionista o il CAF di fiducia, oppure tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate o infine tramite Poste Italiane consegnando in busta chiusa la scheda adeguatamente compilata. Poste Italiane provvederà a trasmetterla all’Agenzia delle Entrate.

Come iscrivere all’anagrafe un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale

In Italia il settore del no profit può avvalersi non solo di un regime tributario agevolato, ma anche di agevolazioni fiscali. Ma il tutto a parte di rispettare determinati requisiti. Per esempio, quando la società no profit rientra tra le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, allora per avvalersi delle agevolazioni e dei requisiti fiscali è necessaria l’iscrizione ad un’apposita anagrafe.

Vediamo allora come chiedere all’Agenzia delle Entrate l’iscrizione all’anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus). Con l’iscrizione che è importante per soggetti come le fondazioni, le associazioni e le società cooperative. Ma anche per i comitati e per altri enti che, di carattere privato, con o senza personalità giuridica, rispettano allo stesso modo i requisiti previsti e richiesti.

Come si iscrive all’anagrafe un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale

Per iscrivere all’anagrafe un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale occorre presentare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Fermo restando che da tale adempimento sono escluse le organizzazioni non lucrative di utilità sociale che sono appartenenti alla categoria delle cosiddette ‘Onlus di diritto‘.

Come e quando le Onlus devono inviare la domanda di iscrizione all’anagrafe

Su apposito modello, che si può visionare e che si può scaricare in formato PDF dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, l”organizzazione non lucrativa di utilità sociale deve presentare domanda di iscrizione all’anagrafe entro un termine massimo di 30 giorni dall’autenticazione o dalla registrazione dell’atto costitutivo o dello statuto.

Il modello di comunicazione, debitamente compilato e sottoscritto, deve essere inviato alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate che è competente a livello territoriale. Ovverosia, in base al domicilio fiscale del soggetto richiedente. Optando per la consegna all’ufficio del Fisco in duplice copia, oppure per l’invio tramite la raccomandata, in plico senza busta, con la ricevuta di ritorno.

Al modulo di comunicazione, inoltre, occorre allegare una copia dello statuto o dell’atto costitutivo. Oppure, in opzione, una dichiarazione sostitutiva attestante sia il possesso dei requisiti, sia le attività svolte dalla Onlus. Con la dichiarazione che deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della Onlus.

L’invio del modulo di comunicazione di iscrizione all’anagrafe, in ogni caso, può essere inviato anche dopo il termine dei 30 giorni dall’autenticazione o dalla registrazione dell’atto costitutivo o dello statuto. Ma nella fattispecie le agevolazioni avranno efficacia solo a partire dalla data di presentazione della comunicazione stessa.

Quale sono le agevolazioni previste per le Onlus iscritte all’anagrafe

Le agevolazioni previste per le Onlus iscritte all’anagrafe spaziano dalle imposte dirette e indirette e fino ad arrivare all’Iva. Nel dettaglio, ai fini delle imposte indirette le Onlus iscritte all’anagrafe sono esentate da imposta di bollo e dalle tasse di concessione governativa.

Così come, per quel che riguarda l’Iva, le Onlus iscritte all’anagrafe sono esonerate dall’obbligo di emissione di scontrini fiscali e di ricevute per tutte le operazioni che sono riconducibili alle attività istituzionali.

Infine, per quel che riguarda le imposte dirette, tra l’altro, una Onlus iscritta all’anagrafe può ricevere contributi, da amministrazioni pubbliche, in regime convenzionale, senza che questi poi concorrano alla formazione del reddito.

Personalità giuridica, come si acquisisce?

La personalità giuridica per un ente, per un’associazione o per una persona giuridica, rappresenta l’attitudine a essere titolare di situazioni giuridiche che possono essere attive e passive. Inoltre, la personalità giuridica permette di godere di un’autonomia patrimoniale perfetta per le obbligazioni eventualmente contratte dall’associazione. Al contrario, sono prive della personalità giuridica e, dunque, non hanno un riconoscimento istituzionale le associazioni non riconosciute. Senza personalità giuridica, gli enti non godono dell’autonomia patrimoniale perfetta, ovvero non hanno la separazione tra il patrimonio dei membri e quello dell’ente stesso.

Cosa significa avere la personalità giuridica?

Acquisire la personalità giuridica è una facoltà dell’ente o dell’associazione. Per un ente, l’ottenimento della personalità giuridica permette di fornire garanzie e certezza del diritto nei confronti dei terzi. Inoltre, gli enti con personalità giuridica possono usufruire di un regime di responsabilità limitata nei riguardi dei creditori. Pertanto, per eventuali obbligazioni di natura civilistica contratti dall’associazione, o per i debiti, l’ente risponderà solo con il proprio patrimonio. Si dice, in questo caso, che l’ente ha autonomia patrimoniale perfetta. I singoli associati non sono pertanto obbligati con il proprio patrimonio personale.

A cosa serve la personalità giuridica?

Il senso pratico di possedere la personalità giuridica va ravvisato proprio nell’operazione di separazione del patrimonio tra gli aderenti all’associazione e il patrimonio dell’ente o dell’associazione. La separazione è utile agli associati affinché il proprio patrimonio personale non venga aggredito dai creditori dell’ente o dell’associazione. I creditori, pertanto, potranno rivalersi dei propri diritti solo sul fondo comune dell’ente e non su quello personale degli aderenti o di coloro che abbiano agito per conte dell’ente stesso.

Quali sono le società o gli anti con personalità giuridica?

Un primo esempio di società con personalità giuridica è ravvisabile, nel diritto societario, nelle società a responsabilità limitata. Al contrario, nelle società in nome collettivo, i creditori della società possono rivalersi aggredendo il patrimonio personale dei soci. Altri esempi di enti o società con personalità giuridica sono le società per azioni, le società cooperative, le banche che possono essere società per azioni o società cooperative, e gli istituti scolastici.

Acquisizione personalità giuridica: distinzione associazioni con operatività nazionale o regionale

La principale distinzione nella richiesta di acquisizione della personalità giuridica riguarda gli enti, le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di rilevanza privata che hanno operatività a livello nazionale da quelle che invece operano nelle materie attribuite alla competenza regionale come, ad esempio, l’assistenza. Rientrano nelle competenze nazionali anche le operatività la cui finalità statutaria interessa il territorio di più regioni, o i settori di competenza statale. Per la domanda della personalità giuridica a livello nazionale è necessario rivolgersi alle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo (UTG). Rientrano nelle finalità regionali anche gli enti e le associazioni le cui finalità statutarie si esauriscono nell’ambito della regione stessa. La domanda, in questo caso, va indirizzata al Presidente della Giunta regionale.

Domanda acquisizione personalità giuridica ambito nazionale

La domanda alla Prefettura della provincia dove ha sede l’associazione o l’ente che agisca in ambito nazionale, unitamente alla documentazione richiesta, deve essere presentata o portata dal legale rappresentante dell’associazione stessa. La documentazione da allegare alla domanda comprende:

  • domanda in bollo;
  • numero due copie, una delle quali autentica, dell’Atto costitutivo e dello Statuto, redatti per atto pubblico;
  • la relazione illustrativa sull’attività svolta dall’ente o su quella che l’associazione intende svolgere, con firma del legale rappresentante;
  • la relazione sulla situazione economica e finanziaria dell’associazione, con firma del legale rappresentante, unitamente alla perizia giurata di parte se l’ente è in possesso di beni immobili. È necessaria anche la certificazione bancaria che certifichi l’esistenza del patrimonio mobiliare.

Documenti aggiuntivi da presentare nella domanda di personalità giuridica

Ulteriori documenti da inoltrare per l’ottenimento della personalità giuridica a livello nazionale sono costituiti:

  • dalla copia dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi che abbiano avuto approvazione negli ultimi tre anni o nel periodo che intercorre tra la costituzione e la domanda di personalità giuridica;
  • l’elenco dei componenti degli organi direttivi dell’associazione e l’indicazione del numero dei soci, con firma del legale rappresentante. Sono richiesti i dati anagrafici dei soci e i relativi codici fiscali;
  • una dichiarazione della banca che attesti la liquidità patrimoniale dell’associazione;
  • per le personale giuridiche qualificate come Onlus occorre anche allegare la copia della domanda di iscrizione all’anagrafe delle Onlus, unitamente al protocollo di deposito e al codice fiscale dell’ente.

Domanda al Registro regionale di personalità giuridica

Per la domanda di riconoscimento della personalità giuridica privata degli enti che operano a livello regionale è necessario produrre la documentazione richiesta unita alla firma del legale rappresentante. L’istanza va indirizzata al Presidente della Giunta regionale. I documenti necessari comprendono:

  • numero una copia, autentica, dell’Atto costitutivo e dello Statuto, redatta per atto pubblico;
  • numero una copia conforme del verbale mediante il quale l’organo competente delibera di richiedere la personalità giuridica e conferisce al presidente il mandato per l’espletamento delle pratiche richieste;
  • numero una copia della scheda riassuntiva della situazione finanziaria e patrimoniale, con l’indicazione del fondo di gestione e di quello di dotazione. È necessaria la firma del presidente unita a una certificazione specifica. Nello dettaglio, la documentazione dovrà comprendere per i beni immobili la perizia asseverata fatta da un professionista, e per i beni mobili, in tutto o in parte non costituiti da denaro, dalla relazione asseverata di una società di revisione legale o da un revisore legale;
  • una copia della relazione dell’attività che l’associazione intende svolgere per raggiungere gli scopi istituzionali. È necessaria la firma del legale rappresentante.

Ulteriori documenti da presentare nella domanda al Registro regionale

Documenti aggiuntivi da inoltrare per ottenere la personalità giuridica a livello regionale sono costituiti:

  • da una copia dei componenti degli organi direttivi, con indicazione di ciascun membro del codice fiscale e della carica ricoperta, insieme al verbale di nomina;
  • da una copia rispettivamente dei bilanci approvati negli ultimi tre anni e di quello previsionale;
  • da una marca da bollo da 16,00 euro da applicare al provvedimento di riconoscimento;
  • da una copia dell’iscrizione all’anagrafe unica delle Onlus. In alternativa, l’attestazione dell’iscrizione al Registro regionale del volontariato.

Adempimenti successivi all’ottenimento della personalità giuridica privata

Successivamente all’ottenimento della personalità giuridica privata, le associazioni e gli enti iscritti nel Registro regionale dovranno produrre varie istanze. In particolare:

  • eventuali modifiche intervenute nell’Atto costitutivo o nello Statuto;
  • eventuali sostituzioni degli amministratori alla scadenza del mandato o dei singoli amministratori per decadenza o dimissioni;
  • eventuale riconferma degli amministratori per ulteriori mandati;
  • eventuali delibere di scioglimento;
  • variazioni di sede che non determinino modifica dello Statuto.

Associazioni: quanti tipi ne esistono e che scopo hanno?

L’associazione è un’organizzazione che non svolge un’attività commerciale, almeno in maniera prevalente. E’ composta da più persone che, unitamente, perseguono il raggiungimento di un obiettivo senza scopo di lucro. Il fine comune può essere di carattere culturale, assistenziale, ricreativo, filantropico, sportivo, etc.

Associazioni: caratteristiche comuni

Esistono vari tipi di associazione, ognuna con le sue peculiarità ma che hanno anche delle caratteristiche in comune, scopriamo quali:

  • parità di diritti e di doveri degli associati
  • libertà di adesione dei nuovi membri
  • divieto di distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente
  • obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe in caso di scioglimento dell’ente no profit
  • obbligo di rendicontazione annuale
  • libera eleggibilità degli organi amministrativi.

Associazioni riconosciute e non riconosciute

Le associazioni sono enti no profit, alcune sono riconosciute e possono beneficiare di agevolazioni fiscali, altre non sono riconosciute e spesso sono la maggioranza.

Le associazioni riconosciute sono tali in quanto costituite davanti a un notaio al fine di ottenere il riconoscimento della personalità giuridica. In tal senso, i creditori possono far valere i propri crediti sono sul patrimonio dell’ente e non sui beni personali degli associati.

Le associazioni non riconosciute non sono iscritte nel registro delle imprese delle persone giuridiche. Quindi, possono adottare un atto costitutivo e uno statuto senza bisogno di redigere un atto pubblico dal notaio. In questo caso, gli amministratori rispondono per le obbligazioni contratte anche con il loro patrimonio, nel caso non fosse sufficiente quello dell’organizzazione.

Tipi di associazione

Le ONLUS sono associazioni che perseguono (come da statuto) interessi di solidarietà: la beneficenza, l’assistenza sociale e quella sanitaria, la formazione, la ricerca scientifica, la promozione dell’arte e della cultura. In questo caso, i soci fondatori devono essere almeno sette.

L’associazione musicale si prefigge come scopo la promozione della cultura musicale. Essa può essere un’organizzazione di volontariato, una ONLUS, un ente di promozione sociale e culturale. Per aprirla sono necessari almeno tre soci fondatori.

L’ASD (Associazione Sportiva Dilettantistica) svolge e promuove attività sportive a livello dilettantistico, incluse quelle didattiche. Spesso, sono rappresentate da circoli sportivi. Per la sua costituzione sono necessari un minimo di tre soci fondatori.

L’associazione di volontariato è detta anche ODV (Organizzazione di Volontariato). Essa svolge un’attività a scopo di solidarietà sociale, erogando servizi gratuiti a favore di persone svantaggiate che non siano i soci. I soci fondatori devono essere almeno sette.

L’APS (Associazione di Promozione Sociale) ha come scopo l’innalzamento del benessere e della qualità della vita prevalentemente dei propri associati e delle loro famiglie. La sua costituzione prevede un numero minino di sette soci fondatori.

ETS sta per Enti del Terzo Settore. Tutte le tipologie di associazioni possono diventare ETS e usufruire di alcune agevolazioni fiscali in presenza di determinati requisiti:

  • svolgere attività senza scopo lucrativo a fini civici, solidali e socialmente utili;
  • aver effettuato l’iscrizione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS);
  • essere fondata da tre a sette soci a seconda della tipologia di associazione.

La normativa ETS è già in vigore ma non è ancora del tutto applicabile, in quanto la sua piena attuazione dipende da:

  • istituzione del RUNTS
  • autorizzazione della Commissione Europea
  • emanazione di numerosi decreti ministeriali che dovranno chiarire alcuni profili importanti relativi all’applicazione della riforma.

Le associazioni di promozione sociale (APS) e quelle di volontariato (ODV) diventeranno automaticamente ETS. Gli uffici preposti dovranno verificare il possesso dei requisiti prescritti per le ETS. Le ONLUS, invece, non verranno trascritte in automatico nel RUNTS, poiché la qualifica di ONLUS è stata cancellata dal Codice del Terzo Settore. Questi enti per sopravvivere dovranno iscriversi al RUNTS individuando la specifica sezione di riferimento in cui collocarsi (APS oppure ODV).

A proposito di Enti del Terzo Settore che devono decidere di adeguare i propri statuti a quanto previsto dal nuovo Codice, la scadenza fissata per lo scorso 31 maggio 2021 è stata prorogata di un anno (31 maggio 2022). In ogni caso, soprattutto le APS e le ODV sono invitate a procedere celermente, in quanto, l’avvio del RUNTS è previsto entro la fine dell’estate.

Agevolazioni fiscali: i registri a cui essere iscritti per beneficiarne

Gli enti no profit che vogliono accedere a dei benefici fiscali devono essere iscritti negli appositi registri.

Le APS devono iscriversi ai registri nazionali, regionali e provinciali. Tra le agevolazioni c’è il 5 per mille dell’IRPEF versato dai contribuenti.

Le ODV devono essere iscritte al Registro Regionale Generale del Volontariato per accedere ai contributi pubblici e fruire delle agevolazioni fiscali, come la detrazione sulle donazioni ricevute pari al 35% della somma donata.

Le ONLUS devono iscriversi all’anagrafe unica delle ONLUS presso la Direzione Generale dell’Agenzia delle Entrate per godere di agevolazioni fiscali, come l’esenzione IVA per le prestazioni di cura, educative e formative.

Le ASD devono essere iscritte al registro del CONI per ottenere il riconoscimento dello scopo sportivo. Gli iscritti beneficiano della detassazione delle quote di iscrizione.

Le associazioni culturali devono iscriversi in un elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per beneficiare del 2 per mille dell’IRFEP.

Le associazioni musicali devono essere iscritte sul loro registro apposito, a seconda della tipologia adottata per usufruire di benefici e agevolazioni fiscali.

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