Co.co.co e progetti extra Ue esclusi dagli ingressi stagionali

Il Dpcm 1° aprile 2010 ha fissato i termini dei flussi di ingresso per lavoro stagionale per il 2010, autorizzando 80mila lavoratori extracomunitari per lavoro subordinato stagionale e 4mila permessi per motivo di lavoro autonomo.

Il ministero dell’Interno, con nota protocollo n. 8809/2010, ha precisato che i lavoratori coordinati e continuativi e quelli a progetto sono esclusi dai flussi d’ingresso per il 2010. I titolari di contratti di collaborazione non possono ottenere il rilascio del visto d’ingresso per lavoro autonomo.

I nuovi visti sono riservati soltanto a: imprenditori che svolgono attività di interesse per l’economia italiana; liberi professionisti; soci e amministratori di società non cooperative; artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici e privati; artigiani provenienti da Paesi extra Ue che contribuiscono finanziariamente agli investimenti effettuati dai propri cittadini sul territorio nazionale.

Pertanto, è escluso il rilascio del visto per lavoro autonomo ai titolari di contratti di collaborazione (co.co.co. e co.co. pro.).

Inoltre, il rilascio del visto d’ingresso a favore di soci e amministratori di società o di titolari di contratto per prestazioni di lavoro autonomo può avvenire solo se la società di destinazione del lavoratore in Italia risulta attiva in Italia da almeno 3 anni. L’attestazione relativa all’astratta individuazione delle risorse necessarie all’attività da intraprendere, rilasciata dalla Camera di commercio, non può risultare inferiore a 4.962,36 euro.

Lavoratori stagionali stranieri: i datori di lavoro hanno 48 ore di tempo per assumerli.

La circolare congiunta n.3965/10 del Ministero del Lavoro e del Ministero degli Interni, interviene riguardo i flussi d’ingresso dei lavoratori stranieri stagionali. Il fine, ovviamente, è quello di contrastare possibili situazioni di lavoro sommerso.

Dallo scorso 21 aprile e fino al prossimo 31 dicembre 2010 i datori di lavoro possono presentare telematicamente le domande d’ingresso per i lavoratori stranieri residenti all’estero ai fini dell’occupazione nei lavori stagionali. L’istruttoria che segue prevede anche il rilascio del parere delle Direzioni Provinciali del Lavoro e necessita di particolari accertamenti volti a verificare precedenti casi in cui i datori, in possesso del nulla osta al lavoro stagionale, ne abbiano chiesto la revoca o non abbiano provveduto all’assunzione.

Nella circolare congiunta dei due ministeri, si impone l’obbligo al datore di effettuare l’invio della comunicazione di assunzione entro 48 ore dalla data presente sul contratto di soggiorno. Inoltre la circolare regolamenta altri due casi:

  1. la rinuncia del datore ad effettuare l’assunzione;
  2. la richiesta di revoca.

Per il primo caso è consentito un contestuale subentro di un nuovo datore di lavoro, purché si tratti dello stesso tipo di rapporto e della stessa durata del precedente. Il tutto andrà formalizzato presso lo Sportello Unico al momento della convocazione ed il datore in tale sede dovrà anche giustificare i motivi della decisione. Nel secondo caso, invece, la richiesta di revoca del nulla osta già concesso potrà essere accolta solo in assenza di rilascio del visto d’ingresso e in presenza di cause di forza maggiore da dimostrare.

Scarica la circolare n.3965/10