Avvisi bonari 2017 e 2018, più tempo per pagare e cancellazione delle sanzioni

Tempi più lunghi per pagare gli avvisi bonari relativi agli anni 2017 e 2018. È l’Agenzia delle entrate a dettare le regole sui tempi di pagamento con il provvedimento numero 345838 del 3 dicembre 2021. I benefici si estendono anche all’eliminazione delle sanzioni e degli importi aggiuntivi presenti nell’avviso. Saranno ammessi al beneficio anche i contribuenti il cui periodo di imposta non coincide con l’anno solare. L’attesa, adesso, è per il provvedimento che introdurrà il modello che i contribuenti dovranno utilizzare per l’autodichiarazione.

Avvisi bonari, più tempo per pagare quelli emessi negli anni 2017 e 2018

I tempi più lunghi per sanare gli avvisi bonari dei contribuenti per gli anni 2017 e 2018 sono dettati dalla necessità di un maggior periodo per la compilazione e per l’invio dell’autodichiarazione necessaria secondo quanto prevede la norma. L’autodichiarazione deve essere inoltrata, infatti, entro 60 giorni dall’approvazione del modello che verrà predisposto dall’Agenzia delle entrate. In alternativa, nel caso in cui il termine dovesse rivelarsi più favorevole, i 60 giorni devono intendersi calcolati a partire dal pagamento dell’intero importo oppure dal versamento della prima rata degli importi richiesti.

Avvisi bonari, cancellazione sanzioni e importi aggiuntivi per contribuenti con riduzione volume di affari

Il maggior periodo di tempo non è, tuttavia, l’unica novità relativa agli avvisi bonari inerenti gli anni 2017 e 2018. L’agevolazione riguarda infatti la cancellazione delle sanzioni e degli importi aggiuntivi presenti negli avvisi bonari (o comunicazione di irregolarità). La cancellazione di sanzioni e importi aggiuntivi riguarda i contribuenti Iva che abbiano registrato una diminuzione di più del 30% del volume di affari del 2020 confrontato con il 2019.

Chi può accedere alle misure agevolate degli avvisi bonari del 2017 e 2018?

Pertanto, i contribuenti che vogliano beneficiare della misura dovranno fare il confronto del totale dei compensi e dei ricavi del 2020 rispetto a quelli del 2019. Il beneficio è esteso anche ai soggetti che non erano obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi per almeno uno dei due periodi di imposta. Il provvedimento 345838 contiene, inoltre, un prospetto allegato nel quale sono riportati i campi delle dichiarazione dei redditi dei due periodi di imposta. Tale prospetto aiuta il contribuente a ricostruire il totale dei compensi e dei ricavi del 2020 e del 2019.  L’Agenzia delle entrate specifica, infine, che al beneficio possono accedere anche i soggetti che hanno un periodo di imposta non coincidente con l’anno solare.

Partite Iva attive al 23 marzo 2021, come accedere all’agevolazione degli avvisi bonari?

Nel suo provvedimento, l’Agenzia delle entrate specifica anche che le partite Iva attive al giorno del 23 marzo 2021, che non sono obbligati a presentare la dichiarazione annuale dell’Iva per almeno uno dei due periodi (2019 e 2020), accedono alle agevolazioni sugli avvisi bonari del 2017 e 2018 purché abbiano rilevato una diminuzione di oltre il 30% del totale dei compensi e dei ricavi del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 in rapporto ai compensi e ricavi del periodo di imposta del 2019. I compensi e i ricavi devono risultare dalle dichiarazioni dei redditi dei rispettivi anni di imposta.

Cartelle esattoriali: il termine dei 150 giorni vale solo per l’Agenzia delle entrate, non per l’Inps

L’Inps è intervenuta nella giornata del 25 novembre 2021 in merito ai termini di pagamento degli avvisi di addebito. Per le proprie cartelle, la scadenza non risulta estesa. Pertanto, il beneficio della proroga dei termini di pagamento degli avvisi esattoriali a 150 giorni dal ricevimento vale solo per l’agente della riscossione.

Nuova circolare Inps numero 4131 del 2021 sui posticipo del pagamento delle cartelle da 60 a 150 giorni

L’Inps stessa ha fornito una precisazione sui termini di pagamento degli avvisi con il messaggio numero 4131 del 2021. L’Istituto previdenziale fa riferimento a quanto contenuto nell’articolo 2 del decreto legge numero 146 del 2021. Secondo l’articolo, per le cartelle esattoriali ricevute dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021, il termine per pagare passa dai consueti 60 giorni a 150 giorni. Il termine decorre dalla data di notifica della cartella stessa. Il pagamento posticipato è previsto senza l’addebito di somme somme aggiuntive. Prima dei 150 giorni, “l’Agente della riscossione non potrà dare corso all’attività di recupero del debito iscritto a ruolo”.

Cartelle Inps, esclusione dell’applicabilità dell’articolo 2 del decreto legge numero 146 del 2021

Lo stesso Istituto previdenziale precisa che ha richiesto il parere del ministero dell’Economia e delle Finanze e di quello del Lavoro circa la corretta applicazione della norma. Nella richiesta ai due ministeri, l’Inps ha sottolineato l’assenza di riferimento all’Istituto previdenziale stesso nella formulazione dell’articolo 2 del decreto legge 146 del 2021. L’esclusione delle somme dovute all’Inps dalla proroga del pagamento a 150 giorni è stato confermato da entrambi i ministeri.

Inps conferma che i propri avvisi di pagamento devono essere saldati entro 60 giorni

“Ne consegue – si legge nel messaggio dell’Inps – che per gli avvisi di addebito di cui all’articolo 30 del decreto legge numero 78 del 2010 resta fermo il termine di 60 giorni dalla notifica per il pagamento di quanto richiesto nel medesimo avviso”. Pertanto, come chiarito dall’Inps, la disposizione contenuta nel decreto legge 146 del 2021 deve essere riferita unicamente all’attività di notifica relativa alle cartelle di pagamento emesse dall’agente della riscossione.