Credito di imposta bonus edilizi: come fare prima, seconda e terza cessione?

Riparte il mercato delle cessioni del credito di imposta e dello sconto in fattura legati al superbonus 110% e bonus edilizi. Il Banco Bpm risulta già operativo alle operazioni dopo la sospensione dettata dalle nuove disposizioni del decreto “Sostegni ter”. AnchePoste Italiane e Cassa depositi e prestiti stanno per mettersi nuovamente al lavoro. La nuova operatività delle operazioni di cessione del credito e dello sconto in fattura arriva dopo l’approvazione del Consiglio dei ministri dei provvedimenti che rivedono le norme del decreto di gennaio.

Bonus e superbonus casa, ecco le novità per la cessione del credito di imposta e sconto in fattura

Proprio con le nuove regole del governo in merito alla cessione dei crediti di imposta e alla corretta applicazione dello sconto in fattura sui bonus e superbonus edilizi, è possibile realizzare la prima cessione, la seconda e la terza. Si tratta di tre passaggi che ampliano la circolazione della “moneta fiscale” anche se con delle limitazioni ben precise rispetto a quanto avveniva fino al 16 febbraio scorso. La prima cessione diventa operativa dopo la realizzazione degli interventi rientranti nel superbonus 110% e dei bonus e la maturazione della detrazione.

Quando si può cedere più volte il credito di imposta sui superbonus e bonus casa?

In prima battuta rimane possibile beneficiare delle agevolazioni fiscali in edilizia con lo sconto in fattura. Lo sconto determina una successiva cessione del credito di imposta maturato. Questo ultimo passaggio si può fare a qualsiasi soggetto, senza che vi siano particolari limiti. La prima cessione del credito di imposta rimane, pertanto, libera. La stretta può avvenire in caso di secondo e di terzo passaggio. Infatti, in seconda battuta, ovvero per i trasferimenti susseguenti, la cessione si può fare solo in un ambito controllato. E, pertanto, la seconda e la terza cessione del credito di imposta può avvenire solo a favore delle banche e degli intermediari finanziari elencati dall’articolo 106 del Testo Unico Bancario (Tub). Sono compresi nell’elenco anche i gruppi bancari e le assicurazioni.

Bonus casa, no alle cessioni parziali e pene più severe ai tecnici che fanno le asseverazioni

Una novità sulle cessioni dei crediti di imposta sui bonus e sui superbonus edilizi partirà per le operazioni a decorrenza del 1° maggio 2022. Il provvedimento prevede che, una volta comunicata la prima operazione di cessione del credito di imposta, il credito stesso non potrà essere spacchettato attraverso il trasferimento parziale. Per garantire l’interezza dell’operazione, al credito verrà attribuito un codice identificativo univoco che servirà a identificarlo. Infine, pene più severe sono previste per i tecnici abilitati che effettuano le asseverazioni relative ai bonus edilizi. Nel caso in cui forniscano false informazioni sul visto da apporre, è prevista la reclusione da 2 a 5 anni. La norma punta soprattutto a punire le false asseverazioni relative alle effettive realizzazioni degli interventi che beneficiano dei bonus casa.

Ecobonus, bonus casa rilevante e acquisto: tutti i visti necessari

Ecobonus, vari bonus casa, rilevanti e acquisti: tutti gli interventi necessitano di visti e asseverazioni per beneficiare delle detrazioni fiscali. Per gli interventi in ecobonus disciplinati dall’articolo 14 del decreto legge numero 63 del 2013 e non rientranti nel superbonus 110%, sono sempre necessarie le attestazioni tecniche. Inoltre risulta occorrente che gli interventi abbiano l’asseverazione di congruità delle spese, obbligatoria dal 12 novembre 2021 nel caso in cui si voglia trasferire il bonus a terzi. Esempio di cessione a terzi del beneficio riguarda la cessione del credito di imposta.

Ecobonus, obblighi di asseverazione e prezziari a eccezione degli interventi in edilizia libera

Gli ecobonus trovano la propria disciplina del decreto del ministero dello Sviluppo Economico Requisiti con decorrenza degli obblighi di asseverazione dal 6 ottobre 2020. Sui prezziari la legge di Bilancio 2022 non ha previsto l’obbligo di verifica delle spese sostenute per i lavori fatti in edilizia libera. Lo stesso vale anche per gli interventi con importi che non eccedono i 10 mila euro. La deroga opera anche in merito al visto di conformità, ma solo se si voglia utilizzare il bonus come detrazione nella dichiarazione dei redditi. Fanno eccezione, infatti, le situazioni nelle quali si intenda utilizzare il bonus mediante la cessione del credito di imposta o lo sconto in fattura. In questi due casi, il visto di conformità delle spese è sempre necessario.

Bonus casa, facciate, sismabonus ordinario: quando serve l’asseverazione dei prezzi e il visto di conformità?

Per gli altri bonus, come il bonus casa, il bonus facciate, il sismabonus ordinario, il bonus per le barriere architettoniche al 75%, se il beneficio fiscale viene utilizzato come detrazione nella dichiarazione dei redditi, non sono da farsi adempimenti specifici. Ci si deve limitare a osservare gli adempimenti tradizionalmente richiesti come il pagamento mediante il bonifico tracciabile. Se invece si voglia utilizzare la cessione del credito di imposta oppure ottenere lo sconto in fattura è necessario, per i pagamenti dal 12 novembre 2021, procedere con l’asseverazione dei prezzi e del visto di conformità, compreso il bonus facciate. Fanno eccezione gli interventi in edilizia libera o quelli entro i 10 mila euro di importo.

Bonus casa rilevante per recupero patrimonio edilizio: quali interventi sono agevolabili?

Entrando nello specifico delle misure che non siano il superbonus 110% e il bonus facciate, nel caso del bonus casa rilevante, ovvero quello concesso per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è necessario far riferimento alle lettere a) e B) del comma 1, dell’articolo 16 bis, del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir). Le agevolazioni fiscali previste per queste tipologie di interventi consistono nella detrazione dell’Irpef pari al 50% da ammortizzare nei 10 ani successivi. Dal 2025 la detrazione fiscale del bonus casa rilevante potrebbe scendere al 36%. Gli interventi possono consisteste, più dettagliatamente, in manutenzioni straordinarie volte al restauro o al risanamento conservativo o in ristrutturazioni edilizie sulle singole unità immobiliari residenziali e sulle loro pertinenze. Sia gli interventi di manutenzione straordinaria che quelli ordinari possono risultare agevolabili e trasferibili anche se gli interventi interessano le parti comuni di un edificio residenziali, compresi i condomini.

Bonus casa rilevante per recupero patrimonio edilizio: quali visti e asseverazioni sono necessari?

Gli interventi rientranti nel bonus casa rilevante necessitano dei seguenti visti e asseverazioni:

  • le autorizzazioni comunali, comprese la Cila, la Cilas, la Scia, i permessi a costruire e la fattura;
  • il bonifico parlante solo per lo sconto in fattura e per l’eventuale quota non coperta dal bonifico stesso;
  • l’asseverazione ai requisiti tecnici da inviare all’Enea. In tal caso, l’asseverazione necessaria è solo quella semplificata del bonus casa per interventi rientranti nel risparmio energetico riportati nella Guida rapida dell’Enea del 21 novembre 2018;
  • asseverazione tecnica antisismica da inviare allo Sportello unico dell’edilizia (Sue);
  • la congruità dei prezziari, a esclusione degli interventi effettuati in edilizia libera o per importi non eccedenti i 10 mila euro. Tale asseverazione deve essere effettuata in carta libera se non previsto diversamente;
  • il visto di conformità nella comunicazione, a eccezione dei casi di interventi effettuati in edilizia libera o per importi non eccedenti i 10 mila euro;
  • la comunicazione all’Agenzia delle entrate della scelta dell’opzione, se cessione del credito di imposta o dello sconto in fattura.

Bonus casa acquisti, che cos’è e quali sono i visti necessari per le agevolazioni fiscali

Nel bonus casa acquisti si rientra nel campo degli interventi interessanti gli acquirenti di immobili che facciano parte di interi fabbricati oggetto di interventi di risanamento conservativo o di restauro o di ristrutturazione edilizia. Gli interventi devono essere realizzati da imprese di costruzione o di ristrutturazione o da cooperative di edilizia che provvedano nel termine di 30 mesi dal completamento dei lavori alla susseguente assegnazione o alienazione dell’immobile. Il diritto alla detrazione fiscale è pari al 50%.

Bonus casa acquisti, quali asseverazioni sono necessarie?

Nel caso del bonus casa acquisti sono necessarie le autorizzazioni comunali (Cila, Cilas, autorizzazione a costruire, Scia), ma non serve il bonifico parlante. Non sono necessari, altresì, nemmeno le asseverazioni dei requisiti tecnici da inviare all’Enea, quelle tecniche antisismiche da inviare al Sue del Comune e le asseverazioni di congruità dei prezzi. Sono indispensabili, invece, i visti di conformità nella comunicazione e la comunicazione all’Agenzia delle entrate del tipo di opzione prescelta (sconto in fattura o cessione del credito di imposta).

Bonus casa autorimesse, l’agevolazione fiscale vale dal 2022 al 2024

Dal 2022 al 2024 è possibile avvalersi del bonus casa per la realizzazione di autorimesse o di posti auto pertinenziali, anche di proprietà comune. Su questa misura si può esercitare lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta. Per questa tipologia di lavori sono necessarie tutte le autorizzazioni del Comune. Non risultano necessarie invece le asseverazioni dei requisiti tecnici da inviare all’Enea e quelle da inoltrare al Sue del Comune. Risulta occorrente l’asseverazione di congruità dei prezzi. In attesa di chiarimenti, dovrebbe valere solo in caso di realizzazione e non nei casi di acquisto. Risulta necessario il visto di conformità nella comunicazione e la comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’opzione prescelta.

 

Bonus casa e superbonus, la circolare Ade sul visto di conformità

2Bonus casa e superbonus l’agenzia delle entrate ha inviato alcuni chiarimenti in merito all’obbligo del visto di conformità e all’asseverazione di congruità dei prezzi.

Bonus casa e superbonus, l’ultimo comunicato dell’Ade

L’agenzia delle entrate ha pubblicato le nuove linee guida in materia di Superbonus e altre agevolazioni nel settore dell’edilizia, in base alle modifiche introdotte dal Dl 157/2021. In particolare ci si concentra su due aspetti:

  • i nuovi obblighi relativi al visto di conformità;
  • l’asseverazione sia per il Superbonus sia per gli altri bonus edilizi.

Tanto per spiegare meglio, il visto di conformità serve ad attestare il diritto al beneficio. Mentre l’asseverazione attesta la congruità delle spese sostenute. Anche se il decreto ha esteso i casi in cui sono previsti di obbligatorietà, ma anche i casi in cui non è obbligatorio che il contribuente invii in autonomia la precompilata. Oppure se invia la dichiarazione tramite il sostituto d’imposta, o ancora, se sussiste già un visto di conformità sull’intera dichiarazione.

Ecco cosa cambia per il visto di conformità nel Superbonus

La circolare introduce una novità in merito al visto di conformità sui datti relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti dell’agevolazione. Il decreto ha esteso l’obbligo del visto anche nel caso in cui il bonus sia utilizzato come detrazione in dichiarazione dei redditi. Quindi non più solo in caso di opzione per la cessione del credito o dello sconto in fattura, come previsto in precedenza.

Comunque si applica alle fatture emesse e dei pagamenti intervenuti dal 12 novembre 2021, data di entrata in vigore del Decreto anti-frodi. Tale criterio vale per le persone fisiche e gli enti non commerciali cui si applica il criterio di cassa, ma anche per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali. Tuttavia il visto di conformità rimane non obbligatorio se la dichiarazione è presentata tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale. Infine la circolare specifica che le spese sostenute per l’apposizione del visto sono detraibili anche nel caso in cui il contribuente fruisca del Superbonus direttamente nella propria dichiarazione dei redditi.

Le novità per gli altri bonus

Un’altra novità riguarda anche gli altri bonus. Pertanto, la nuova attestazione è necessaria solo in caso di cessione del credito o di sconto in fattura. Dunque l’attestazione deve riferirsi a lavori che siano iniziati certifica la congruità della spesa sostenuta in considerazione della tipologia dei lavori, cioè il rispetto dei costi massimi. Inoltre le comunicazioni delle opzioni inviate entro giorno 11 novembre 2021, non sono soggette alla nuova disciplina. Pertanto non sono richiesti l’apposizione del visto di conformità e l’attestazione della congruità delle spese.

Infine l’obbligo di apposizione del visto e l’asseverazione non si applica ai contribuenti che prima del 12 novembre 2021 abbiano assolto il pagamento della fattura del fornitore, oppure hanno esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediate la relativa annotazione, anche se non abbiano provveduto alla comunicazione all’agenzia delle entrate.

Bonus casa e superbonus, i controlli sulle comunicazioni

Una volta effettuate le comunicazione all’Agenzia delle entrate, quest’ultima ha cinque giorni lavorativi per sospendere la pratica, per un periodo non superiore a trenta giorni. Quindi, il termine di scadenza previsto per l’utilizzo del credito è prorogato per un periodo pari a quello di sospensione degli effetti della comunicazione stessa, al massimo 30 giorni. Infine l’Agenzia delle entrate può effettuare controlli e accertamenti a posteriori, secondo quanto disposto dalla legge.

 

 

Bonus casa 2022, si anche per gli immobili storici ed artistici

Rientra nel Bonus casa 2022 anche il credito d’imposta per gli immobili di interesse storico ed artistico. Ecco cosa si prevede.

Bonus casa 2022: la misura del credito

Il Ministero della Cultura insieme al Ministero dell’economia e delle Finanze hanno approvato la possibilità di usufruire di un credito d’imposta per gli immobili di interesse storico ed artistico. Come previsto dall’articolo 65 bis del Dl. n.73/2021 è riconosciuto il bonus alle persone fisiche che possiedono a qualsiasi titolo un immobile di interessere storico ed artistico.

Il bonus consiste in un credito d’imposta pari al 50 per cento, per le spese sostenute negli anni 2021 e 2022. Il limite di spesa massimo consentito è pari a 100 mila euro per ciascun immobile, per una spesa complessiva di 1 milione di euro. Ma  le spese devono fare riferimento a interventi di manutenzione, protezione o restauro dello stesso immobile.  Tuttavia il bene non deve essere utilizzato nell’esercizio di impresa.

Come presentare la domanda

La domanda per il riconoscimento del credito d’imposta sarà presentabile solo in via telematica. Infatti da giorno 1 al 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato l’intervento e sostenuta la spesa. Inoltre le domande si presenteranno direttamente la Ministero della Cultura – Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio del Ministero della cultura, di seguito “DG ABAP”.

Infine entro il 31 dicembre 2021 la DG ABAP metterà online il modulo da utilizzare per la presentazione dell’istanza. Ma anche tutta la documentazione da allegare ai fini dell’approvazione. Sempre la DG ABAP trasmetterà alle Soprintendenze archeologiche delle belle arti e paesaggio territorialmente competenti sulla base dell’ubicazione dell’immobile.

Bonus casa 2022: gli elementi essenziali della domanda

Nella domanda di presentazione per il bonus casa 2022 ai fini del restauro di immobili storici ed artistici occorre aggiungere:

  • la data di inizio e fine lavori;
  • il costo complessivo dell’intervento;
  • gli estremi del provvedimento di tutela;
  • copia del provvedimento di autorizzazione, ai sensi dell’articolo 21 del Codice, degli interventi per i quali si chiede il riconoscimento del credito d’imposta;
  • la descrizione dettagliata con i relativi costi di ogni singolo lavoro da dover eseguire;
  • l’attestazione di effettività delle spese sostenute.

Una volta ottenuto il bonus, il valore del credito d’imposta deve essere inserito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla data del provvedimento di riconoscimento dell’agevolazione. Infine il credito può essere anche ceduto a terzi per intero o parziale. Sono compresi anche istituto di credito e intermediari finanziari. Si allarga così l’elenco degli interventi sugli immobili che possono accedere al bonus casa 2022.

 

 

Ristrutturazione: si possono cumulare più bonus casa?

Il Superbonus 110% è certamente l’agevolazione fiscale a cui i contribuenti ambiscono per ristrutturare la propria casa, in quanto la più vantaggiosa. Tuttavia, non tutti sono in possesso dei requisiti necessari per poterne beneficiare. Ma i bonus casa sono tanti, per la precisione otto, e ci si chiede se e quali sono cumulabili per rendere più conveniente la ristrutturazione.

Bonus casa 2021: sono cumulabili?

Oltre al già citato Superbonus 110%, esistono altri incentivi fiscali cui poter beneficiare per ristrutturare o mettere in sicurezza l’immobile: l’ecobonus, il sismabonus, il bonus ristrutturazioni, il bonus facciate, il bonus idrico, il bonus mobili ed elettrodomestici, il bonus verde.

In linea di massima, i vari bonus sono cumulabili in quanto ognuno di loro segue una propria procedura burocratica e prevede un particolare lavoro di ristrutturazione. Ciascun lavoro prevede un  tetto massimo di detraibilità fiscale e non è prevista una soglia massima limite generale. In sede di dichiarazione dei redditi, si potranno portare in detrazione i costi sostenuti l’anno precedente.

E’ ovvio che nessun intervento relativo al bonus spettante può usufruire di una doppia agevolazione fiscale. C’è da sottolineare che non si può beneficiare del superbonus 110% per lavori di ristrutturazione immobiliare, se non per scopi di riqualificazione energetica. Ma adesso, andiamo a vedere di cosa si tratta.

Superbonus 110%

Il Superbonus al 110% è valido fino al 30 giugno 2022 (in alcuni casi fino al 31/12/2022), la cui fruizione è vincolata da interventi trainanti ma anche da quelli trainati.

Il bonus al 110% si applica ai lavori eseguiti con almeno uno degli interventi trainanti che riguarda l’isolamento termico, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, fermo restando che ciò porti ad una riqualificazione energetica di due classi, fino alla massima. Infine, i lavori antisismici.

Per quanto concerne gli interventi trainati, il Superbonus al 110% si può ottenere se eseguiti contestualmente a uno dei lavori trainanti sopra indicati. Quindi, interventi di efficientamento energetico e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Altri interventi che consentono di ottenere il Superbonus al 110%, purché eseguiti in modo congiunto ai lavori trainanti, sono rappresentati dall’installazione di pannelli solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e da quella contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici.

Tuttavia, sono escluse dal bonus 110% le abitazioni signorili, le ville e i castelli. Per essere più precisi, a tutti gli immobili di categoria catastale A1, A8 e A9.

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Sismabonus

I lavori che migliorano l’antisismicità dell’edificio rientrano nel Sismabonus. Se l’intervento porta al miglioramento di almeno una classe di rischio sismico, la detrazione è compresa tra il 70% e l’85% ed è calcolata su un ammontare complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare e viene erogata con cinque rate annuali dello stesso importo. La detrazione scende al 50% in assenza del mancato miglioramento di una classe sismica.

Bonus facciate

Questo bonus casa è valido per tutto il 2021. Chi fruisce del bonus facciate beneficia di una detrazione pari al 90% delle spese sostenute. Possono usufruirne i lavoratori dipendenti, i titolari di partita IVA e i soggetti IRES. Tra i destinatari ci sono anche gli inquilini di case in locazione.

Gli interventi inerenti al bonus facciate sono di recupero e restauro a prescindere dalla categoria catastale cui appartiene l’immobile, tutto ciò che rappresenta manutenzione ordinaria.

Bonus idrico

Si può fruire del bonus idrico fino al 31 dicembre 2021. Esso è pari a 1.000 euro per le persone fisiche e a 5.000 euro per gli esercizi commerciali. Rientrano in codesto bonus casa, tutti gli acquisti che favoriscono un minore consumo di acqua (lavandini, rubinetti, doccia etc.).

Ecobonus

Tale bonus casa viene ottenuto dai contribuenti che effettuano lavori di risparmio energetico, il cui pagamento è diviso in dieci rate annuali. La detrazione fiscale è compresa tra il 50% e il 65% a seconda dell’intervento, ma tutti mirati alla riqualificazione energetica dell’edificio. Ad esempio, l’installazione di pannelli solari, la sostituzione di infissi o di impianti di climatizzazione invernale, i lavori di coibentazione delle superfici esterne dell’edificio piuttosto che l’uso di dispositivi multimediali di controllo, per esempio del riscaldamento.

Bonus mobili ed elettrodomestici

Valido per tutto il 2021, il bonus mobili consente di detrarre il 50% dei costi sostenuti in 10 rate annuali fino a 16.000 euro, per lavori di ristrutturazione e acquisto mobili nuovi o elettrodomestici di classe A e A+ (frigoriferi, forni, lavatrici, lavasciuga, lavastoviglie, piani di cottura elettrici).

Bonus verde

E’ possibile beneficiare del bonus verde che prevede una detrazione fiscale del 36% in 10 quote annuali, sulle spese sostenute con tetto massimo di 5.000 euro, per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici, comprese pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione, realizzazione di pozzi, le coperture a verde e i giardini pensili. Rientrano di codesta agevolazione anche gli interventi straordinari su un intero giardino o area interessata per la sistemazione a verde nuova o al rinnovamento dell’esistente.

Bonus ristrutturazioni

Fruibile fino al 31 dicembre 2021, il bonus ristrutturazioni è sicuramente il più utilizzato in quanto maggiormente apprezzato. La detrazione è pari al 50% può beneficiarne il contribuente che effettua lavori di manutenzione ordinaria in unità immobiliare singole o di manutenzione straordinaria in condomini. Il limite massimo di spesa è di 96.000 euro.

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Bonus casa con cessione del credito: guida alle detrazioni

Negli ultimi mesi non si parla d’altro che del Superbonus 110%, ma in realtà ci sono altri bonus casa che permettono di beneficiare delle detrazioni con la cessione del credito.

Anche in questo 2021 è possibile usufruire di determinate agevolazioni fiscali derivanti da lavori di strutturazione ed efficientamento energetico degli immobili, ma anche per altri tipi di interventi che riguardano le parti comuni degli edifici o le singole unità immobiliari.

Come recuperare i costi sostenuti: conviene la cessione del credito?

Esistono diverse opzioni per ottenere il recupero parziale o totale dei costi sostenuti: la fruizione della detrazione fiscale tramite la dichiarazione dei redditi; la richiesta dello sconto in fattura all’impresa che effettua i lavori. Oppure si può scegliere la cessione del credito d’imposta a soggetti terzi, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari.

La guida dell’ABI ci aiuta a capire quando scegliere la cessione del credito. Generalmente, conviene avvalersene quando il reddito non è così alto da consentire la detrazione di tutti i costi sostenuti. Oppure se si vuole beneficiare delle agevolazioni senza ricorrere all’uso di tutti o parte dei propri fondi. E ancora, quando si ha intenzione di recuperare una tantum l’importo spettante, al fine di evitare un’attesa pluriennale.

Come cedere il credito alla banca

La banca è il principale destinatario di una cessione del credito d’imposta effettuato dal titolare di un bonus casa. Così facendo, si ottiene in cambio una liquidità immediata. Ovviamente, cedere tale credito ha un costo, in quanto è necessario superare la fase istruttoria, l’importo relativo varia a seconda della banca a cui ci si rivolge. Alla stessa va chiesto quali documenti vanno presentati e qual è la procedura. A contratto firmato, va comunicata la cessione del credito all’Agenzia delle Entrate utilizzando la piattaforma online della stessa.

Le cessioni principali riguardano il conseguimento di liquidità immediata con lo scopo di sostenere le spese dei lavori per la casa. Infatti, se la scelta dovesse cadere sul recupero del beneficio in sede di dichiarazione dei redditi, i tempi si allungherebbero notevolmente, tra i 5 e i 10 anni, solitamente.

L’altra forma di cessione del credito d’imposta riguarda il rimborso di un eventuale finanziamento che è possibile ottenere parzialmente o del tutto.

Cessione del Superbonus 110%

Attraverso la cessione del Superbonus 110% è possibile portare in detrazione il 110% delle spese sostenute per gli specifici lavori. Ma quali sono i lavori che rientrano in questo speciale bonus casa?

  • L’isolamento termico dell’involucro dell’edificio, il c.d. “cappotto termico” con un’incidenza superiore al 25% della superficie;
  • L’esecuzione delle misure anti-sismiche per la messa in sicurezza statica, soprattutto sulle parti strutturali di immobili classificati come ad alta pericolosità;
  • La sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali preesisenti con impianti centralizzati per il raffrescamento, il riscaldamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate negli edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

Nel Superbonus 110% rientrano anche altri tipi di interventi c.d. trainati:

  • Risparmio energetico, per esempio: la sostituzione degli infissi preesistenti con dei nuovi ad altra efficienza nel rispetto dei limiti previsti dalla legge;
  • L’installazione di pannelli solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica;
  • L’installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati;
  • L’installazione della c.d. colonnina per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Gli altri bonus casa 2021

La cessione del credito è prevista anche per la ristrutturazione edilizia (bonus casa). La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è pari al 50% della spesa sostenuta, da recuperare in dichiarazione dei redditi in 10 anni, fino ad un importo massimo di 96mila euro.

L’Ecobonus può essere ceduto: la detrazione va dal 50% al 65% a seconda dell’intervento e dell’edificio, per un importo massimo di spesa che cambia a seconda dell’intervento effettuato, spettante per i lavori di riqualificazione energetica, da recuperare in 10 anni.

Può essere ceduto alle banche anche il credito d’imposta per l’acquisto e messa in opera di colonnine di ricarica di veicoli elettrici dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico. La destrazione è del 50% con un tetto di spesa pari a 3.000 euro, recuperabili in 10 anni.

Per l’installazione di impianti fotovoltaici la detrazione è pari al 50% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di 96.000 euro, recuperabili in 10 anni. Anche in questo caso il credito d’imposta può essere ceduto alle banche.

Anche la classica detrazione fiscale per gli interventi di riduzione del rischio sismico (Sismabonus) può essere ceduta alle banche. L’agevolazione permette di recuperare dal 50% all’85% delle spese sostenute per la messa in sicurezza di case e edifici produttivi in zone ad alto rischio sismico, recuperabile in 5 anni e con un tetto di spesa pari a 96.000 euro.

Il Bonus facciate è l’agevolazione fiscale che consente di recuperare il 90% della spesa sostenuta per il recupero o restauro della facciata esterna (compresa sola pulitura o tinteggiatura) di edifici ubicati in determinate zone, recuperabile in 10 anni, senza limite di spesa.

Più titolari di credito d’imposta

Se più soggetti hanno diritto a detrarre la spesa sostenuta, l’ABI precisa che non ci sono vincoli reciproci. Ad esempio, per i lavori effettuati sulle parti comuni dei condomini, ognuno di essi può scegliere come recuperare i costi sostenuti, quindi: la detrazione, lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta.

Casi di non cedibilità del credito

Tra i tanti bonus, non può essere ceduto alle banche il credito riguardante:

  • Il Bonus verde per la sistemazione dei giardini;
  • il Bonus mobili per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici;
  • il Bonus idrico per la sostituzione di sanitari, rubinetteria e altri accessori per il bagno a flusso d’acqua limitato.

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