Pensione di reversibilità, chi deve ricevere il rimborso?

Buone notizie per i pensionati che ricevono l’assegno di reversibilità, o pensione superstiti, del coniuge deceduto. Arriva il ricalcolo delle somme dovute e non ancora versate dall’Inps. Dopo la storica sentenza del 2022 che sancisce l’incostituzionalità dei tagli, cambia tutto.

Reversibilità, ai pensionati spettano maggiori somme

La legge 335 del 1995, comma 41 dell’articolo 1, riforma Dini, prevede un limite alla cumulabilità tra i propri redditi e i redditi derivanti dalla pensione di reversibilità o pensione superstiti. Il taglio prevede:

  • chi percepisce una pensione o reddito da lavoro superiore a 3 volte l’assegno minimo riceve il 75% della pensione del coniuge deceduto;
  • percipienti il quadruplo dell’assegno minimo ottiene il 60%;
  • chi percepisce fino a 5 volte l’assegno minimo, ottiene il 50% della pensione di reversibilità.

L’erede non ha diritto a ottenere le ulteriori somme che sono quindi perse.

Questo meccanismo è stato però ritenuto illegittimo dalla Corte Costituzionale con la sentenza 162 del 2022 in quanto viola il principio di ragionevolezza previsto dall’articolo 3 comma 2 della Costituzione.

Il divieto di taglio delle pensioni non è però assoluto, la Corte ha dichiarato l’illegittimità della norma nella parte in cui, in caso di cumulo tra pensione ai superstiti e redditi, «non prevede che la decurtazione effettiva della pensione non possa essere di misura superiore alla concorrenza dei redditi stessi».

Come sarà calcolata la pensione e gli arretrati?

Con la circolare 108 del 2023 l’Inps si adegua a tali principi e sottolinea che “l’Istituto procederà al riesame d’ufficio dei trattamenti pensionistici interessati, laddove l’importo delle trattenute abbia superato l’ammontare dei redditi aggiuntivi annuali di riferimento, riconoscendo il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al citato articolo 1, comma 41, con la pensione ai superstiti nel limite della concorrenza dei relativi redditi.

Sottolinea che ai pensionati saranno corrisposte le maggiori somme comprensive di arretrati, interessi legali e/o rivalutazione monetaria nei limiti della prescrizione quinquennale, da calcolarsi a ritroso dalla data di riliquidazione del trattamento, fermi restando gli effetti di eventuali atti interruttivi della prescrizione. Naturalmente per ogni anno si deve fare riferimento all’importo previsto per l’assegno sociale per l’anno stesso.

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Buoni Fruttiferi Postali, come viene applicata l’imposta di bollo?

I Buoni Fruttiferi Postali continuano a essere per gli italiani una delle forme di risparmio preferite. Questo per diversi motivi, ma in particolare perché sono un mezzo versatile, semplice da sottoscrivere e spesso utilizzato anche come regalo. A differenza del passato, i buoni fruttiferi postali sono anche tassati con due tipologie di imposte. La prima è la ritenuta fiscale sugli interessi al 12,50% e la seconda è l’imposta di bollo sui Buoni Fruttiferi Postali. Vedremo ora come si calcola la seconda.

Introduzione dell’imposta di bollo sui Buoni Fruttiferi Postali

I Buoni Fruttiferi Postali sono emessi da Cassa Depositi e Prestiti e distribuiti da Poste Italiane, ma soprattutto sono garantiti dallo Stato, ecco perché molti risparmiatori si sentono al sicuro rispetto ad altre forme di investimento. In passato avevano dei buoni rendimenti e ciò ha portato un discreto successo a questo strumento di risparmio. Nel tempo tutti i vantaggi sono terminati e a bassissimi rendimenti si somma una tassazione non particolarmente vantaggiosa. In particolare dal 2012 il Governo ha introdotto anche l’imposta di bollo.

Tale tassazione sui Buoni Fruttiferi Postali è una novità prevista dal Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazione dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214. Nel tempo però la disciplina ha subito diverse modifiche. Attualmente l’imposta di bollo è calcolata al due per mille su base trimestrale, con un valore minimo di 2 euro.

L’imposta di bollo non si applica su valori inferiori a 5.000 euro. La disciplina prevede che ci sia però un cumulo dei prodotti con la stessa intestazione. In poche parole se una persona ha due buoni da 3.000 euro intestati, l’imposta di bollo viene comunque applicata e questo anche grazie a un data base che consente di visionare in breve tempo tutti i prodotti intestati a un medesimo soggetto. Non fanno parte del cumulo di BPF emessi prima del 1° gennaio 2009.

L’imposta di bollo sui Buoni Fruttiferi Postali ha goduto di un’introduzione graduale, infatti la disciplina prevede per il 2012 l’applicazione allo 0,1% (1X1000), al 2013 allo 0,15% (o 1,5X1000). Dal 2014 entra invece a pieno regime e quindi al 2X1000.

Come si esegue il calcolo dell’imposta di bollo?

Il calcolo dell’imposta di bollo sui buoni fruttiferi postali si esegue facendo il cumulo di tutti i Buoni Fruttiferi Postali con la stessa intestazione. Sono esclusi quelli la cui data di emissione è antecedente al 1° gennaio 2009. Come abbiamo detto già prima, questi non concorrono a determinare il limite dei 5.000 euro al di sotto dei quali non è dovuta l’imposta di bollo. Occorre sottolineare che per i buoni fruttiferi cartacei e dematerializzati l’imposta di bollo si contabilizzava e calcolava al 31 dicembre di ogni anno solare, si procedeva quindi ad accantonarla, ma il versamento effettivo c’era al momento della riscossione del prodotto. L’imposta di bollo era però annuale e calcolata sul valore di rimborso del Buono.

Dal 3 gennaio 2018 anche questa regola è cambiata, infatti con l’entrata in vigore della normativa MiFID2 la rendicontazione avviene con cadenza trimestrale e l’imposta di bollo viene calcolata con la stessa periodicità, sebbene sempre in misura del 2X1000 annuale.

Attenzione alla ritenuta fiscale sui Buoni Fruttiferi Postali

Al momento della riscossione è comunque necessario porre particolare attenzione alla tassazione applicata. Poste Italiane calcola la ritenuta al 12,50% con capitalizzazione annuale degli interessi, ma ci sono diverse sentenze, tra cui la più importante è del Tribunale di Bergamo, che sottolineano che si deve applicare la capitalizzazione al momento della riscossione, determinando così forti differenze tra gli importi versati da Poste Italiane e quelli effettivamente dovuti.

Per maggiori informazioni è consigliata la lettura dell’articolo: Tassazione Buoni Fruttiferi Postali: la decisione del Tribunale di Bergamo

Chi detiene Buoni Fruttiferi Postali deve inoltre ricordare che gli stessi sono soggetti a prescrizione, per informazioni leggi l’articolo: Prescrizione Buoni Fruttiferi Postali: ecco le pronunce da ricordare