Ordini professionali e canone Rai

Non passa giorno senza che si scopra qualche bella novità sul tanto odiato canone Rai. Una delle ultime in ordine di tempo arriva nientemeno che dai commercialisti, il cui Consiglio Nazionale, attraverso il Pronto Ordini n. 182 del 24 giugno 2016, ha risposto a un quesito che era stato posto riguardo all’eventuale pagamento del canone Rai relativamente a un pc di proprietà dell’Ordine e privo di tv e di antenna.

A tal proposito, il pronunciamento del Cndcec sottolinea come aziende, esercizi, uffici e i titolari di apparecchi televisivi diversi dai privati continuano a pagare il canone speciale Rai in base a scadenze, tariffe e le norme in vigore per il 2015. In sostanza, il canone Rai deve essere pagato da chiunque abbia un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni televisive, anche nel caso in cui l’apparecchio sia dedicato a uso diverso dalla ricezione dei programmi televisivi.

Quindi, i medesimi criteri per il pagamento o meno del canone Rai, si applicano a chi detiene un pc. In sostanza, l’Ordine dei commercialisti sottolinea di non essere tenuto a pagare il canone speciale Rai se detiene solo pc privi di sintonizzatore tv e nemmeno nel caso in cui questi pc consentano l’ascolto e la visione dei programmi radiotelevisivi attraverso il web. E i commercialisti dicono ciao al canone Rai per i pc.

Canone Rai con F24, ecco i codici tributi

Per chi non lo sapesse, c’è chi l’odiato canone Rai non lo pagherà in bolletta. Ma, naturalmente, lo pagherà, perché l’insopportabile e anacronistico balzello ti insegue ovunque e pur di toglierti i soldi dalle tasche utilizza anche il buon vecchio F24.

Ecco come pagheranno il canone Rai gli utenti dell’elettricità che, per motivi tecnici, non potranno essere depredati con la bolletta elettrica. E chi sono?

  • gli abitanti delle isole servite da reti elettriche non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale: Alicudi, Capraia, Capri, Favignana, Filicudi, Giglio, Lampedusa, Levanzo, Linosa, Lipari, Marettimo, Panarea, Pantelleria, Ponza, Salina, Stromboli, Ustica, Ventotene, Vulcano;
  • i contribuenti che hanno un televisore e risiedono in una casa in affitto, ma non hanno intestata la bolletta elettrica;
  • i portinai che risiedono nella casa messa a disposizione dal condominio titolare dell’utenza elettrica dove possiede un televisore.

Per questi contribuenti sono stati predisposti dei codici tributo ad hoc per pagare il canone Rai:

  • “TVRI” o “canone per rinnovo abbonamento TV uso privato – articolo 3, comma 7, decreto 13 maggio 2016, n. 94”;
  • “TVNA” o “canone per nuovo abbonamento TV uso privato – articolo 3, comma 7, decreto 13 maggio 2016, n. 94”.

Questi codici tributo saranno operativi a decorrere dall’1 settembre 2016 e il versamento del canone Rai tramite F24 dovrà essere effettuato entro il 31 ottobre.

Nuovi chiarimenti sul canone Rai in bolletta

La follia del canone Rai in bolletta sembra non avere mai fine. Approvata la furbata pur tra mille distinguo e ricorsi, ora l’Agenzia delle Entrate ha dovuto emanare l’ennesima circolare per chiarire diversi punti collegati all’assurda misura.

Ricordiamo che la Legge di Stabilità 2016 ha stabilito in 100 euro annuali l’importo del canone Rai, da addebitare in dieci rate mensili sulle fatture per la fornitura di energia elettrica (con scadenza di pagamento successiva a quella della rata) degli utenti che non hanno dichiarato di possedere i requisiti per non pagare il balzello. Infatti, la norma totalmente presuntiva associa a un’utenza per la fornitura di energia elettrica il possesso di un televisore.

A fronte dei continui distinguo sollevati nei confronti dell’iniqua misura, le Entrate, relativamente al canone Rai in bolletta, hanno chiarito che:

  • le utenze elettriche su cui addebitare il canone Rai sono quelle indicate con le sigle D1, D2 e D3. L’utente può verificare se la propria utenza ha queste caratteristiche controllando se ricade nella categoria “clienti residenti”, ossia clienti domestici ai quali sono applicate le tipologie tariffarie D1, D2 o D3 relativamente ai contratti conclusi dal 2016, per i quali l’utente ha dichiarato all’impresa elettrica la propria residenza nel luogo di fornitura; oppure se ricade nella categoria “altri clienti domestici”, ossia clienti ai quali è applicata la tipologia D3 per contratti conclusi fino al 2015, la cui coincidenza tra luogo di fornitura dell’energia e residenza non è stata dichiarata dai clienti stessi ma è stata individuata dall’Anagrafe tributaria sulla base delle informazioni disponibili nel proprio sistema informativo;
  • la composizione dell’importo di 100 euro annui è la seguente: 92,18 euro di canone, 3,69 euro di Iva, 4,13 euro di tassa di concessione governativa. Gli importi dei versamenti semestrali e trimestrali, al netto di tasse e imposte, sono rispettivamente di 47,03 euro e 24,46 euro.

Questi i chiarimenti più significativi offerti dalle Entrate sul canone Rai in bolletta. Nella circolare sono affrontati anche i punti relativi al possesso di più utenze residenziali da parte dello stesso soggetto e dalle procedure da utilizzare per il calcolo del canone in caso di disattivazione e successiva riattivazione della fornitura elettrica durante l’anno.

Clicca qui per scaricare il testo della circolare delle Entrate sul canone Rai in bolletta.

Canone Rai in bolletta, iter concluso

Alla fine, il colpo di mano sul canone Rai in bolletta è stato compiuto del tutto con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del ministero dello Sviluppo economico con il quale è stato completato l’iter normativo avviato con la legge di Stabilità 2016.

Tutto confermato, quindi. La prima rata del canone Rai in bolletta scatterà con le fatture successive all’1 luglio, relativamente alle 7 rate scadute nel 2016, per un totale di 70 euro. Dal 2017, il pagamento del canone Rai sarà ripartito in dieci rate mensili ciascuna da 10 euro, da gennaio a ottobre.

Qualora il canone fosse addebitato a nuclei familiari che hanno già presentato la dichiarazione di non possesso dell’apparecchio tv o della sussistenza di un’altra utenza elettrica, queste potranno presentare una richiesta di rimborso.

Naturalmente, su questo rimborso del canone Rai ancora non vi è chiarezza, poiché le modalità per presentare l’istanza saranno rese note tramite un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che sarà emanato entro il 3 agosto prossimo, ossia entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto attuativo del ministero.

Sei in casa di riposo? Paghi il canone Rai!

La vessazione del canone Rai non risparmia nemmeno i poveri anziani ricoverati nelle case di riposo. Lo testimonia il fatto che l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le Faq e gli esempi di compilazione della dichiarazione di non detenzione TV per evitare di dover pagare il canone Rai in bolletta e tra questi aggiornamenti è anche specificato che se il contribuente è ricoverato in una casa di riposo, ma nella propria abitazione ha un apparecchio TV, deve comunque pagare il canone Rai.

Se il povero vecchietto perseguitato dal canone non ha un televisore ma è titolare di un’utenza elettrica con tariffa residenziale, dovrà presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione per evitare di dover pagare il canone Rai nella fattura elettrica.

Se il contribuente non è titolare di un’utenza elettrica con tariffa residenziale ma è titolare di abbonamento alla televisione, dovrà seguire la procedura già utilizzata gli anni scorsi se non ha un televisore, deve dare disdetta dell’abbonamento ai sensi dell’art. 10 del RDL n. 246/1938, attraverso una raccomandata allo Sportello SAT dell’Agenzia delle entrate. Altrimenti il canone è assicurato, alla faccia della casa di riposo e dell’età avanzata.

Canone Rai, proroga dei termini per dichiarare di non avere un TV

Nella barzelletta legata al canone Rai in bolletta, non bisogna dimenticare la pagliacciata relativa alla dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un televisore che i contribuenti devono presentare per evitare il pagamento dell’odiata tassa.

Ebbene, chi non possiede un televisore ha più tempo per presentare la suddetta dichiarazione poiché, con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 aprile scorso, è stato spostato al 16 maggio il termine ultimo di presentazione, sia in forma cartacea sia online, per evitare di pagare il canone Rai.

Ricordiamo che prima di questa proroga, il 30 aprile era il termine per la presentazione della dichiarazione in forma cartacea e il 10 maggio per la presentazione online.

Lo spostamento è stato deliberato non certo per dare più tempo ai contribuenti, ma per evitare l’addebito del canone Rai da parte delle imprese elettriche, a partire dal mese di luglio 2016, a chi non possiede un televisore.

Il provvedimento delle Entrate aggiorna anche le istruzioni per la compilazione del modello della dichiarazione sostitutiva, in modo da recepire i chiarimenti sulla definizione di apparecchio televisivo tenuto al pagamento del canone Rai, contenuti nella nota n. 9668 del 20 aprile 2016 emanati dal ministero dello Sviluppo Economico.

Il modello della dichiarazione sostitutiva e le istruzioni per la compilazione del modello stesso che erano stati approvati con provvedimento del 24 marzo 2016, sono perciò sostituiti da quelli approvati con il nuovo provvedimento sul canone, mentre rimangono valide le dichiarazioni di non detenzione dell’apparecchio TV già presentate.

Canone Rai, gli apparecchi che lo pagano

Ricordate quando, un paio d’anni fa, si sollevò un polverone alla notizia che avrebbero dovuto pagare il canone Rai anche computer, tablet e affini? Apriti cielo! Una valanga di proteste, consumatori imbestialiti e una sollevazione popolare ridussero la Rai a più miti consigli.

Tanto che ora, dopo la trovata del canone Rai in bolletta, per evitare altre gaffe, il ministero dello Sviluppo economico ha precisato quali sono gli apparecchi “atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni” il cui possessore, come precisato dalle Entrate, è assoggettabile al canone Rai, a prescindere dalla quantità di utilizzo che di questi apparecchi fa.

Ebbene, non sono altro che le apparecchiature dotate di sintonizzatore per la ricezione del segnale, sia terrestre sia satellitare, di radiodiffusione dall’antenna radiotelevisiva. Ragion per cui sono soggetti al canone Rai anche gli apparecchi a cui è stato rimosso il sintonizzatore di cui erano originariamente provvisti.

La precisazione del ministero fa sì che si debba pagare il canone anche se si possiedono apparecchi televisivi utilizzati solo per la trasmissione interna di nastri o DVD registrati o come schermo per videogiochi. Per questi utilizzi, infatti, non è esclusa l’adattabilità alla ricezione delle trasmissioni televisive.

Insomma, con la precisazione si cerca di far pagare il canone Rai nel maggior numero possibile di casi. Ci sono però degli apparecchi, né atti né adattabili alla ricezione della radiodiffusione, che sono quindi esenti dal canone. Ecco quali.

  • pc senza sintonizzatore tv;
  • monitor per computer;
  • casse acustiche;
  • videocitofoni.

Il canone Rai va invece pagato per sia per le apparecchiature atte sia per quelle adattabili alla ricezione della radiodiffusione. Le prime sono:

  • ricevitori tv fissi;
  • ricevitori tv portatili;
  • ricevitori tv per mezzi mobili;
  • ricevitori radio fissi;
  • ricevitori radio portatili;
  • ricevitori radio per mezzi mobili;
  • telefono mobile con ricevitore radio/tv (DVB-H);
  • riproduttore multimediale con ricevitore radio/tv (lettore Mp3 con radio integrata).

 

Le seconde sono:

 

  • videoregistratore con sintonizzatore tv;
  • chiavetta USB munita con sintonizzatore radio/tv;
  • scheda per computer con sintonizzatore radio/tv;
  • decoder per il digitale terrestre;
  • ricevitore radio/tv satellitare;
  • riproduttore multimediale con ricevitore radio/tv, senza trasduttori.

Ricordiamo che, bontà sua, la tv di Stato non chiede il pagamento del canone Rai a chi possiede solo la radio.

Esenzione canone Rai, ecco l’autocertificazione

La scorsa settimana su Infoiva ci siamo occupati con dovizia di particolari della vicenda del canone Rai in bolletta. Uno degli aspetti di cui abbiamo parlato è stata l’autocertificazione per dichiarare di non possedere un apparecchio tv e di non essere, per questo, soggetti al pagamento del canone Rai.

Ora, per quanto riguarda questo ultimo aspetto, con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 24 marzo 2016, sono stati definiti modalità e termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva per autocertificare di non possedere un apparecchio televisivo.

Ricordiamo che la Legge di Stabilità 2016 ha introdotto la presunzione di possesso dell’apparecchio televisivo nel caso in cui esista un’utenza elettrica nel luogo dove il soggetto risiede anagraficamente, così da comportare il pagamento del canone Rai.

Il modello di dichiarazione sostitutiva deve essere presentato direttamente dal contribuente o dall’erede attraverso un’applicazione sul sito internet delle Entrate (disponibile dal 4 aprile), utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall’Agenzia, oppure attraverso gli intermediari abilitati.

Qualora non sia possibile l’invio telematico, il modello può essere inviato, insieme a un documento di riconoscimento valido, tramite raccomandata senza busta all’indirizzo Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino.

Per il 2016, primo anno di applicazione del pagamento del canone Rai in bolletta, la dichiarazione sostitutiva avrà effetto per l’intero canone 2016 se viene presentata tramite raccomandata entro il 30 aprile, oppure per via telematica entro il 10 maggio 2016.

La dichiarazione presentata attraverso raccomandata dall’1 maggio 2016 ed entro il 30 giugno 2016, oppure in via telematica dall’11 maggio 2016 al 30 giugno 2016, avrà effetto per il canone Rai dovuto per il semestre luglio-dicembre 2016. La dichiarazione presentata dall’1 luglio 2016 al 31 gennaio 2017 avrà effetto per l’intero canone dovuto per tutto l’anno 2017.

Il canone Rai? Si paga doppio

Ci hanno raccontato fin da subito, per provare ad addolcire una pillola amara, che con la genialata del canone Rai in bolletta avremmo risparmiato sull’odioso balzello pagando, per il 2016, solo 100 euro tondi anziché i 113 e rotti dello scorso anno. Ora scopriamo che le cose non stanno proprio così.

I contribuenti, infatti, rischiano di pagare due volte il canone Rai: la prima, con l’imposta vera e propria in bolletta, la seconda, come una sorta di contributo alle società elettriche per i costi che sosterranno per la riscossione degli importi e il conseguente giro di questi ultimi all’Erario.

Se da un lato, infatti, nel nome di una sacrosanta lotta all’evasione fiscale il canone Rai è stato infilato nella bolletta elettrica, dall’altro per le società che gestiscono il servizio elettrico l’attività di riscossione avrà un costo, soprattutto in termini di risorse e di persone da destinare al coordinamento delle informazioni provenienti dal Fisco con quelle provenienti dai contribuenti.

Fin da subito le società elettriche non hanno nascosto il malumore, se non la vera e propria irritazione, per dover svolgere un servizio non richiesto. Visto che non abbiamo mai chiesto di farlo, è il loro ragionamento, non ci vogliamo mettere un euro; men che meno vuole fare lo Stato, girando parte del canone alle compagnie elettriche a copertura dei costi.

Un situazione che smaschera la leggerezza con la quale è stata gestita la questione del canone Rai in bolletta. Lo Stato ha infatti caricato sulle spalle dei privati un onere senza preoccuparsi di capire insieme a loro se l’operazione sarebbe stata economicamente sostenibile. Evidentemente non lo era.

Chi paga dunque? Il contribuente, ovvio! Nella bozza di decreto che regola l’attuazione delle norme contenute in legge di Stabilità e dedicate al canone Rai si ipotizza che alle imprese elettriche venga versato un contributo forfettario di 14 milioni per il 2016 e altrettanti per il 2017, a copertura dei costi della riscossione del canone Rai; 28 milioni che arriveranno dall’Agenzia delle Entrate, ovverosia dai contribuenti, secondo quanto denuncia il responsabile delle politiche energetiche della Cgil, Antonio Filippi.

E quindi ci risiamo. È intelligente e opportuno che il contrasto all’evasione fiscale sia fatto, dove non arriva l’amministrazione tributaria, utilizzando il soldi dei contribuenti onesti per ripianare i buchi fatti dai furbetti? Evidentemente per qualcuno al governo sì. Del resto, la situazione legata al canone Rai è lo specchio, in piccolo, di quanto accade da sempre in Italia con il Fisco: gli onesti pagano due volte, per se stessi e per i disonesti.

E io non pago il canone Rai. Ecco come

Esistono dei modi legali, anche se un po’ macchinosi, per non pagare il canone Rai. Con la novità del canone in bolletta, infatti, il contribuente non ha più la possibilità di contestare l’accertamento per il mancato pagamento dell’imposta sulla detenzione dell’apparecchio televisivo: l’unico modo che ha per eliminare la presunzione di detenzione di un televisore è quella di inviare una volta all’anno entro il 30 aprile un’autocertificazione con la quale comunicare di non avere alcun apparecchio radiotelevisivo nella propria abitazione.

Fermo restando che, una volta inviata questa autocertificazione, con tutta probabilità scatteranno controlli al limite del poliziesco, i contribuenti distratti che non si ricorderanno di inviare la comunicazione entro i termini resteranno fregati: non potranno più farlo. Ragion per cui, se si vedessero arrivare l’avviso di accertamento per il mancato pagamento del canone Rai, non potranno più impugnarlo e dovranno pagare.

In questo modo, i contribuenti non potranno esercitare il proprio diritto di difesa costituzionale, poiché non vi sono possibilità di opporsi alle sanzioni per omesso versamento del canone Rai.

Ma c’è di più: la sanzione penale per chi comunica di non possedere un televisore mentre invece ce l’ha. Una sanzione penale che si somma a quella prevista per l’evasione fiscale, pari a 5 volte il canone Rai. C’è però un trucco che mette al riparo da sanzioni e processi.

La normativa sul canone Rai non vieta di comunicare che, ad una determinata data, non si possiede alcun televisore mentre, qualche tempo dopo, lo si acquista. In questo caso, di fatto, l’autocertificazione non è mendace e si possono evitare ulteriori accertamenti per il pagamento del canone Rai. Nel caso ve ne fossero, basta conservare lo scontrino di acquisto dell’apparecchio.

Allo stesso modo, qualcuno potrebbe dare in comodato d’uso o donare a parenti e amici il proprio televisore il giorno prima di inviare l’autodichiarazione, salvo poi farsela restituire dopo l’invio. Una procedura resa possibile dal fatto che, nel caso di beni mobili, è possibile trasferirne la proprietà per via orale, senza bisogno di atti notarili, così come accade per lo spostamento della detenzione di un bene su un altro soggetto. In questo modo non si pagherebbe il canone Rai.

Per mettersi al riparo dalle pretese del Fisco ladro, in questo caso è bene avere un documento con una data certa che si riferisca al giorno dell’alienazione del bene. Per esempio, il timbro di qualsiasi ufficio postale sul contratto spedito a uno dei due contraenti del contratto di cessione. E voilà, il canone Rai è aggirato.